Art. 2
Copertura finanziaria.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'
articolo 1
, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3
, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di ammortamento di euro 600.000,00 per l'anno 2006 e di euro 8.900.000,00 dal 2007 in poi.
2.
All'onere conseguente dal
comma 1
, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008.
3.
Per gli effetti di cui all'
articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, nonché del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
, convertito dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191
, il mutuo o prestito di cui al
comma 1
è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.
Art. 3
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2006, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2005, a norma dell'
articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.123.915.330,98 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
Art. 4
Fondi perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'
articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2005 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2006 e di cui all'
articolo 3
.
Art. 7
Modifica denominazione UPB.
1.
Le denominazioni delle Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio regionale nn. 13.1.005 e 13.1.007 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «
Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali
» e «
Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap
».
Art. 8
Modificazioni alle tabelle allegate alla
L.R. 10 febbraio 2006, n. 2
e alla
L.R. 10 febbraio 2006, n. 3
.
1.
La tabella E) della
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3
di bilancio, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2006, è sostituita dalla allegata tabella E).
2.
La tabella H) della
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3
di bilancio, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2005, è sostituita dalla allegata tabella F).
3.
Alla tabella C) della
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2
, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G
).
4.
Alla tabella D) della
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2
, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazione di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).
5.
La tabella L) della
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3
di bilancio, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).
6.
La tabella M) della
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3
di bilancio, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006, è sostituita dalla allegata tabella L).
7.
La tabella O) della
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3
di bilancio, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, è sostituita dalla allegata tabella M).
Art. 9
Variazioni al bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
Per effetto delle variazioni di cui al
comma 1
e delle somme reiscritte ai sensi dell'
articolo 3
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.