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Legge regionale 30 novembre 2006, n. 14


LEGGE REGIONALE n.n. 14 del 30 Novembre 2006,

Date di vigenza

05/12/2006 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Novembre 2006, n. 14
Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005 - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e della L.R. 10 febbraio 2006, n. 3 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 55 Suppl.str. del 04/12/2006

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Saldo finanziario.

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, è accertato in euro 108.372.620,17. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2

Copertura finanziaria.

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all' articolo 1 , determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di ammortamento di euro 600.000,00 per l'anno 2006 e di euro 8.900.000,00 dal 2007 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1 , si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008.

3. Per gli effetti di cui all' articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonché del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 , il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3

Fondi da reiscrivere.

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2006, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2005, a norma dell' articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.123.915.330,98 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4

Fondi perenti.

1. Per gli effetti di cui all' articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2005 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2006 e di cui all' articolo 3 .

Art. 5

Modificazione all' articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 - Ricorso al mercato.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 , l'importo di « 56.775.500,00 » è sostituito con l'importo di « 57.168.500,00 ».

Art. 6

Articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - Istituzione capitolo di spesa.

1. Ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 , nella UPB 06.1.002 della spesa del bilancio regionale, denominata «Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico», è istituito il capitolo n. 3150 denominato «Contributi regionali per l'effettuazione dei servizi ferroviari».

Art. 7

Modifica denominazione UPB.

1. Le denominazioni delle Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio regionale nn. 13.1.005 e 13.1.007 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali » e « Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap ».

Art. 8

Modificazioni alle tabelle allegate alla L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e alla L.R. 10 febbraio 2006, n. 3 .

1. La tabella E) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2006, è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La tabella H) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2005, è sostituita dalla allegata tabella F).

3. Alla tabella C) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 , relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G ).

4. Alla tabella D) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 , relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazione di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

5. La tabella L) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

6. La tabella M) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006, è sostituita dalla allegata tabella L).

7. La tabella O) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, è sostituita dalla allegata tabella M).

Art. 9

Variazioni al bilancio.

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell' articolo 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 novembre 2006

Lorenzetti


ALLEGATI:
Tabelle A) - M) -

Le tabelle da A) ad M), che si omettono, contengono variazioni di assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008, approvati con L.R. 10 febbraio 2006, n. 3 . Successivamente la tabella M è stata corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 57.