Art. 1
Unione dei gruppi consiliari - Dotazione.
1.
Il gruppo consiliare derivante dalla unificazione di due o più gruppi ha diritto a conservare, se più favorevoli, le dotazioni di risorse umane nonché le spettanze e le prerogative di ordine finanziario e strumentale già riconosciute in capo ai singoli gruppi.
2.
La disposizione di cui al
comma 1
si applica anche nel caso di confluenza di un altro gruppo consiliare.