Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6 - Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
5 del
31/01/2007
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
2.
Il
comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2004
, è sostituito dal seguente: «
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale sulla base di criteri e modalità previamente determinati con propria deliberazione .
».
3.
Dopo il
comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2004
, è inserito il seguente: "
3-bis Il Consiglio regionale, per agevolare l'accesso di studenti e di docenti delle scuole umbre alla propria sede, stipula convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria .