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Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35


LEGGE REGIONALE n.35 del 14 dicembre 2007

Date di vigenza

03/01/2008 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007 , n. 35 .
Istituzione della giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 55 del 19/12/2007

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari.

1. La Regione Umbria, al fine di condannare ogni forma di terrorismo e di conservare e rinnovare la memoria delle vittime del terrorismo istituisce la "Giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari".

2. La "Giornata regionale contro il terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari" viene celebrata il 12 novembre di ogni anno.

Art. 2

Modalità di realizzazione.

1. In occasione della "Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo, in ricordo delle vittime civili e militari" la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della lotta al terrorismo nella società umbra.

2. Il programma delle iniziative è proposto e curato dalla Commissione Consiliare competente di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In fase di organizzazione sono coinvolte le forze armate, le forze dell'ordine, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni ispirate ai principi di solidarietà, pace e libertà.

Art. 3

Istituzione di borse di studio.

1. In memoria dei caduti sono istituite due borse di studio di euro 2.500,00 cadauna in favore del più meritevole fra gli allievi delle scuole umbre di ogni ordine e grado.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura, d'intesa con le Prefetture di Perugia e Terni, le modalità di segnalazione ed erogazione delle borse di studio.

Art. 4

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all' articolo 2, comma 1 e all' articolo 3, comma 1 è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di euro 5.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale" (cap. 9).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2007 denominata "Fondi di riserva" (cap. 6100).

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell' articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria .

Perugia

Lorenzetti