Legge regionale 20 marzo 2001, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 20 marzo 2001

Date di vigenza

24/03/2001 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 marzo 2001 ,n. 7
"Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23.1.1996, n. 3 - 'Nuove norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari' e ulteriori modificazioni, nonché integrazione, della legge regionale 22.4.1997, n. 15 - "Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 23/03/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni ed integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 )

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:
 
" 2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D."

2. All' articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è aggiunto il seguente comma:
 
" 2-bis. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a quelle indicate nel comma 2, l'incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:
 
" 3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 3 a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due unità per ciascun gruppo, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:
 
a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;
 
b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C
."

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Il fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei gruppi ."

Art. 2

(Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 )

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:
 
" 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il personale degli uffici di supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria superiore alla D. Detto personale se dipendente della pubblica amministrazione, mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento, integrato da un'indennità forfetaria, determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quella prevista per i responsabili di sezione. "

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 è aggiunto il seguente: " 4-bis. L'indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento economico accessorio previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 . " .

3. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:
 
" 6. Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche nel settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Il relativo trattamento economico:
 
a) per il dirigente responsabile dell'Ufficio di supporto del Presidente del Consiglio è stabilito dall'Ufficio di Presidenza in misura comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai dirigenti del Consiglio regionale;
 
b) per il personale di cui al comma 4 è pari a quello previsto per la categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se l'incaricato è in possesso del diploma di laurea, integrato dall'indennità forfetaria prevista allo stesso comma
."


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 marzo 2001

Lorenzetti