ARTICOLO 1
Norma generale
1.
Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale che prevedono funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti regionali, ai sensi del
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e della
legge regionale 22 aprile 1997, n. 15
. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni indicate negli articoli che seguono.
ARTICOLO 2
Agricoltura e foreste
1.
Al
primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49
sono soppresse le parole "
e sentita la competente commissione consiliare,
".
2.
Al
secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49
sono soppresse le parole "
sentita la commissione consiliare competente
".
3.
Al
primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23
sono soppresse le parole "
sentita la competente commissione consiliare,
".
4.
Al
secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23
sono soppresse le parole "
, sentita la competente commissione consiliare,
".
5.
Al
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41
sono soppresse le parole "
sentita la competente commissione consiliare
".
6.
Al
primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1988, n. 12
sono soppresse le parole "
sentita la competente commissione consiliare,
".