Legge regionale 20 agosto 2001, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 20 Agosto 2001

Date di vigenza

13/09/2001 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Agosto 2001 ,n. 23
"Abrogazione di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle Commissioni Consiliari Permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 29/08/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Norma generale

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale che prevedono funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti regionali, ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 . Sono abrogate, in particolare, le disposizioni indicate negli articoli che seguono.

ARTICOLO 2

Agricoltura e foreste

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49 sono soppresse le parole " e sentita la competente commissione consiliare, ".

2. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49 sono soppresse le parole " sentita la commissione consiliare competente ".

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23 sono soppresse le parole " sentita la competente commissione consiliare, ".

4. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23 sono soppresse le parole " , sentita la competente commissione consiliare, ".

5. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41 sono soppresse le parole " sentita la competente commissione consiliare ".

6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1988, n. 12 sono soppresse le parole " sentita la competente commissione consiliare, ".

ARTICOLO 3

Artigianato, commercio e turismo

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12 sono soppresse le parole " , sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, ".

ARTICOLO 4

Urbanistica

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 sono soppresse le parole " , sentita la commissione consiliare competente, ".

2. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 sono soppresse le parole " , sentita la commissione consiliare competente ".

3. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 sono soppresse le parole " , sentita la competente commissione consiliare, ".

ARTICOLO 5

Edilizia

1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1983, n. 37 sono soppresse le parole " sentita la commissione consiliare competente ".

ARTICOLO 6

Beni ambientali e bellezze naturali

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1985, n. 7 sono soppresse le parole " , sentita la competente commissione consiliare, ".

ARTICOLO 7

Trasporti

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 23 sono soppresse le parole " , sentito il parere della competente commissione consiliare, ".

ARTICOLO 8

Servizi sociali

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 26 sono soppresse le parole " sentita la competente commissione consiliare ".

2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1982, n. 21 sono soppresse le parole " , sentita la competente commissione consiliare, ".

3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 3 sono soppresse le parole " , sentita la commissione consiliare competente ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 agosto 2001

Il Vicepresidente Monelli