Legge regionale 15 gennaio 2001, n. 3
LEGGE REGIONALE n.3 del 15 Gennaio 2001
Date di vigenza
| 08/02/2001 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
15 Gennaio 2001
, n.
3
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
4 del
24/01/2001
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Al
comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
, le parole "
Dopo l'adozione dei piani stralcio e delle misure di salvaguardia di cui al
comma 1 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180
, convertito nella
legge 3 agosto 1998, n. 267
", sono sostituite dalle parole "
Dopo l'adozione dei piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al
comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180
, convertito nella
legge 3 agosto 1998, n. 267
, e successive modifiche ed integrazioni
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 15 gennaio 2001
Lorenzetti