Legge regionale 15 gennaio 2001, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 15 Gennaio 2001

Date di vigenza

08/02/2001 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Gennaio 2001 , n. 3
Modificazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 24/01/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 , le parole " Dopo l'adozione dei piani stralcio e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 , convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267 ", sono sostituite dalle parole " Dopo l'adozione dei piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 , convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267 , e successive modifiche ed integrazioni ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 gennaio 2001

Lorenzetti