Art. 1
Modificazioni e integrazioni all'
art. 34-bis della L.R. n. 14/1994
.
1.
L'alinea del
comma 1 dell'articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente: «
1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'
articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
, acquisito il parere favorevole motivato dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando:
».
2.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994
le parole: «
tra quelle indicate al comma 1-bis
» sono soppresse.
3.
La
lettera e) del comma 1 dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994
è sostituita dalla seguente: «
e) con riferimento all' art. 9, comma 1 , lettere a) e b), della
direttiva 79/409/CEE
, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c) , il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;
».
4.
Alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994
dopo le parole: «
i controlli
» sono aggiunte le seguenti: «
sul numero massimo di capi prelevabili stabilito
».
5.
Alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994
dopo il numero «
409
» sono aggiunte le seguenti parole: «
, dando atto della mancanza di soluzioni alternative.
».
6.
Il
comma 1-bis dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994
è sostituito dal seguente: «
1-bis. L'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.
».