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Legge regionale 5 giugno 2007, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 5 giugno 2007

Date di vigenza

28/06/2007 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007 , n. 20
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 13/06/2007

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge

Art. 1

Modificazioni e integrazioni all' art. 34-bis della L.R. n. 14/1994 .

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente: «
 
1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall' articolo 9 della direttiva 79/409/CEE , acquisito il parere favorevole motivato dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando:
».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994 le parole: « tra quelle indicate al comma 1-bis » sono soppresse.

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994 è sostituita dalla seguente: « e) con riferimento all' art. 9, comma 1 , lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE , il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c) , il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale; ».

4. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994 dopo le parole: « i controlli » sono aggiunte le seguenti: « sul numero massimo di capi prelevabili stabilito ».

5. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994 dopo il numero « 409 » sono aggiunte le seguenti parole: « , dando atto della mancanza di soluzioni alternative. ».

6. Il comma 1-bis dell'articolo 34-bis della L.R. n. 14/1994 è sostituito dal seguente: «
 
1-bis. L'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.
».

Art. 2

Modificazione all' art. 34-quater della L.R. n. 14/1994 .

1. Al comma 1 dell'articolo 34-quater della L.R. n. 14/1994 le parole « , al termine della giornata, » sono soppresse.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria .

Perugia, 5 giugno 2007

Lorenzetti