ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell'articolo 58, ultimo comma, della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, sono autorizzati per il primo trimestre dell'anno finanziario 2001 l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2000, limitatamente, per quanto concerne le spese ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2000.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2001 le autorizzazioni di cui al
comma 1
, sono accordate sulle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2001, ai sensi dell'
articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13
, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al
comma 1
.