Art. 1
Norma di interpretazione autentica.
1.
Il
comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3
, secondo il quale «Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell'articolo 3 , ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR», va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'ulteriore importo è riferito ad ogni unità della segreteria di supporto tecnico-amministrativo spettante al gruppo consiliare di cui lo stesso non si avvale.