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Legge regionale 14 maggio 2007, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 14 maggio 2007

Date di vigenza

07/06/2007 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007 , n. 15 .
Norma di interpretazione autentica dell' art. 4 - comma 5 - della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e successive modificazioni (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 23/05/2007

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Norma di interpretazione autentica.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 , secondo il quale «Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell'articolo 3 , ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR», va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'ulteriore importo è riferito ad ogni unità della segreteria di supporto tecnico-amministrativo spettante al gruppo consiliare di cui lo stesso non si avvale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria .

Perugia, 14 maggio 2007

Lorenzetti