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Legge regionale 7 maggio 2008, n. 7


REGOLAMENTO REGIONALE n.7 del 21 luglio 2009

Date di vigenza

13/08/2009 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2009 , 7
Norme di attuazione della legge regionale 7 maggio 2008, n. 7 (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 29/07/2009

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello statuto regionale. La Presidente della Giunta Regionale Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2008, n. 7 (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica).

2. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni di natura odontoiatrica, protesica e ortesica di cui all' articolo 1, comma 1 della L.R. n. 7/2008 .

Art. 2

Prestazioni e tariffe.

1. Le prestazioni erogabili ai sensi dell' articolo 1 e le relative tariffe sono quelle individuate dal nomenclatore tariffario di cui all' articolo 2, comma 4, della L.R. n. 7/2008 .

Art. 3

Destinatari delle prestazioni.

1. Hanno diritto alle prestazioni di cui all' articolo 1, comma 2 e alle tariffe di cui all' articolo 2 tutti i soggetti che ne hanno necessità e ne fanno richiesta.

2. Le prestazioni di cui al presente regolamento sono erogate ai soggetti di cui al comma 1 secondo i seguenti gradi di priorità:

a) soggetti che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e come individuati dai provvedimenti regionali;

b) soggetti, indipendentemente dall'età, con Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 8.000,00;

c) soggetti con ISEE non superiore ad euro 10.000,00 aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di età;

d) soggetti, indipendentemente dall'età, con ISEE non superiore ad euro 10.000,00 esenti per patologie croniche o invalidanti non rientranti in altri provvedimenti regionali;

e) donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito, ma solo per prestazioni di prevenzione quali: visita odontoiatrica, ablazione del tartaro, ed educazione sanitaria volta ad acquisire le istruzioni per una corretta igiene orale e fluoroprofilassi.

3. Per le prestazioni odontostomatologiche ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e come individuati dai provvedimenti regionali, è richiesta, ai soggetti di cui al comma 2, lettera a) , la sola compartecipazione al costo delle prestazioni, secondo la normativa vigente.

4. Ai soggetti non residenti di cui al comma 2, lettera a) , si applicano le disposizioni di compensazione della mobilità sanitaria.

Art. 4

Erogazione dell'assistenza odontoiatrica, ortesica e protesica.

1. L'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui al presente regolamento è garantita dal Servizio attivato nei Distretti Sanitari delle Aziende USL nonché dalle strutture odontoiatriche private, accreditate ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 7/2008 , previa stipula di specifici contratti con l'USL territorialmente competente.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità e i criteri per la stipula dei contratti di cui al comma 1 .

Art. 5

Adesione ed obblighi delle strutture private odontoiatriche accreditate.

1. L'adesione da parte dei professionisti alle disposizioni di cui al presente regolamento ha luogo esclusivamente su base volontaria e revocabile, e comporta l'integrale obbligo di osservanza di quanto stabilito dalla L.R. n. 7/2008 , dal presente regolamento, dalla direttiva vincolante di cui all' articolo 2, comma 2 della L.R. n. 7/2008 , nonché dai conseguenti provvedimenti attuativi.

Art. 6

Controllo e verifica.

1. Le funzioni di controllo e verifica di cui al presente regolamento sono esercitate dal Comitato di Garanzia di cui all' articolo 4 della L.R. n. 7/2008 .


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 21 luglio 2009

Lorenzetti