Art. 3
Destinatari delle prestazioni.
1.
Hanno diritto alle prestazioni di cui all'
articolo 1, comma 2
e alle tariffe di cui all'
articolo 2
tutti i soggetti che ne hanno necessità e ne fanno richiesta.
2.
Le prestazioni di cui al presente regolamento sono erogate ai soggetti di cui al
comma 1
secondo i seguenti gradi di priorità:
a)
soggetti che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001
e come individuati dai provvedimenti regionali;
b)
soggetti, indipendentemente dall'età, con Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 8.000,00;
c)
soggetti con ISEE non superiore ad euro 10.000,00 aventi diritto all'esenzione totale per ragioni di età;
d)
soggetti, indipendentemente dall'età, con ISEE non superiore ad euro 10.000,00 esenti per patologie croniche o invalidanti non rientranti in altri provvedimenti regionali;
e)
donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito, ma solo per prestazioni di prevenzione quali: visita odontoiatrica, ablazione del tartaro, ed educazione sanitaria volta ad acquisire le istruzioni per una corretta igiene orale e fluoroprofilassi.
3.
Per le prestazioni odontostomatologiche ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui al
D.P.C.M. 29 novembre 2001
e come individuati dai provvedimenti regionali, è richiesta, ai soggetti di cui al
comma 2, lettera a)
, la sola compartecipazione al costo delle prestazioni, secondo la normativa vigente.
4.
Ai soggetti non residenti di cui al
comma 2, lettera a)
, si applicano le disposizioni di compensazione della mobilità sanitaria.
Art. 4
Erogazione dell'assistenza odontoiatrica, ortesica e protesica.
1.
L'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui al presente regolamento è garantita dal Servizio attivato nei Distretti Sanitari delle Aziende USL nonché dalle strutture odontoiatriche private, accreditate ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 7/2008
, previa stipula di specifici contratti con l'USL territorialmente competente.
2.
La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità e i criteri per la stipula dei contratti di cui al
comma 1
.
Art. 5
Adesione ed obblighi delle strutture private odontoiatriche accreditate.
1.
L'adesione da parte dei professionisti alle disposizioni di cui al presente regolamento ha luogo esclusivamente su base volontaria e revocabile, e comporta l'integrale obbligo di osservanza di quanto stabilito dalla
L.R. n. 7/2008
, dal presente regolamento, dalla direttiva vincolante di cui all'
articolo 2, comma 2 della L.R. n. 7/2008
, nonché dai conseguenti provvedimenti attuativi.