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Legge regionale 31 luglio 2007, n. 26


LEGGE REGIONALE n.26 del 31 luglio 2007

Date di vigenza

23/08/2007 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/08/2007
30/11/2007 modifica mostra documento vigente dal 30/11/2007

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007 , n. 26
Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l'acqua (WWAP - World Water Assessment Programme).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 08/08/2007

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, in armonia con i principi generali e programmatici dello Statuto e in attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto a Parigi tra UNESCO e Ministero dell'Ambiente, finanzia le spese per l'insediamento e il funzionamento della sede del Segretariato del programma dell'UNESCO per la valutazione dell'acqua mondiale (WWAP), organismo deputato al coordinamento di tutte le attività dell'ONU relativa alla disponibilità della risorsa acqua, al fine di sviluppare il ruolo e consolidarne la presenza in Umbria.

Art. 2

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2007, da iscrivere in termini di competenza e cassa nella   [ ... ] [1]   UPB 05.1.007 (Capitolo 5014)[2]  denominata "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella   [ ... ] [3]   UPB 05.1.007[4]  (capitolo 5010) denominata "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile".

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell' articolo 27, comma 3, lettera c) , della vigente legge regionale di contabilità L. 28 febbraio 2000, n. 13 .

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 31 luglio 2007

Vice Presidente Liviantoni

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 novembre 2007, n. 31.

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 novembre 2007, n. 31.

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 28 novembre 2007, n. 31.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 28 novembre 2007, n. 31.