Art. 1
Sostituzione dell'
art. 5
.
1.
L'
articolo 5 della L.R. n. 9/1998
, è sostituito dal seguente: "
Art. 5
Consiglio di indirizzo.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, costituisce il Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo, in particolare:
a) formula indirizzi e obiettivi in ordine ai piani annuali di attività dell'A. R. P.A., di cui all' articolo 7, comma 3, lettera a) e ne verifica l'attuazione; esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e eventuali osservazioni;
b) promuove azioni di integrazione programmatica con altri organismi, enti e associazioni che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente;
c) convoca almeno una volta all'anno, apposita conferenza regionale, con il contributo di enti, associazioni sindacali e ambientaliste ed organizzazioni di categoria, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale.
2. Il Consiglio di indirizzo è composto da:
a) l'assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente;
b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;
c) l'assessore competente in materia di ambiente della provincia di Perugia;
d) l'assessore competente in materia di ambiente della provincia di Terni;
e) tre sindaci, o loro delegati, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);
f) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale.
".
Art. 3
Modificazioni all' art. 7 .
1.
La rubrica dell'
articolo 7 della L.R. n. 9/1998
è sostituita dalla seguente: "
Direttore generale
".
2.
Il
comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998
, è sostituito dal seguente: "
1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.
".
3.
Al
comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998
la parola "
Direttore
" è sostituta dalle parole: "
Direttore generale
".
4.
Al
comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998
la parola "
Direttore
" è sostituta dalle parole: "
Direttore generale
".
5.
La
lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998
, è sostituita dalla seguente: "
c) all'approvazione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall' articolo 6, comma 2 , nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;
".
6.
La
lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998
, è sostituita dalla seguente: "
e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti provinciali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;
".
7.
Il
comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998
, è sostituito dal seguente: "
4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.
".
8.
Al comma 5 dell'articolo 7 la parola "
Direttore
" è sostituta dalle parole: "
Direttore generale
".