Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 29


LEGGE REGIONALE n.29 del 31 ottobre 2007

Date di vigenza

22/11/2007 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007 , n. 29 .
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A. R. P.A.).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 07/11/2007

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell' art. 5 .

1. L' articolo 5 della L.R. n. 9/1998 , è sostituito dal seguente: "
 
Art. 5
 
Consiglio di indirizzo.
 
1. La Giunta regionale, al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, costituisce il Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo, in particolare:
 
a) formula indirizzi e obiettivi in ordine ai piani annuali di attività dell'A. R. P.A., di cui all' articolo 7, comma 3, lettera a) e ne verifica l'attuazione; esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e eventuali osservazioni;
 
b) promuove azioni di integrazione programmatica con altri organismi, enti e associazioni che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente;
 
c) convoca almeno una volta all'anno, apposita conferenza regionale, con il contributo di enti, associazioni sindacali e ambientaliste ed organizzazioni di categoria, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale.
 
2. Il Consiglio di indirizzo è composto da:
 
a) l'assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente;
 
b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;
 
c) l'assessore competente in materia di ambiente della provincia di Perugia;
 
d) l'assessore competente in materia di ambiente della provincia di Terni;
 
e) tre sindaci, o loro delegati, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);
 
f) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale.
".

Art. 2

Modificazioni all' art. 6 .

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 9/1998 , è sostituita dalla seguente: " a) il Direttore generale; ".

Art. 3

Modificazioni all' art. 7 .

1. La rubrica dell' articolo 7 della L.R. n. 9/1998 è sostituita dalla seguente: " Direttore generale ".

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998 , è sostituito dal seguente: "
 
1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.
".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998 la parola " Direttore " è sostituta dalle parole: " Direttore generale ".

4. Al comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998 la parola " Direttore " è sostituta dalle parole: " Direttore generale ".

5. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998 , è sostituita dalla seguente: " c) all'approvazione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall' articolo 6, comma 2 , nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione; ".

6. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998 , è sostituita dalla seguente: " e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti provinciali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento; ".

7. Il comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 9/1998 , è sostituito dal seguente: "
 
4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.
".

8. Al comma 5 dell'articolo 7 la parola " Direttore " è sostituta dalle parole: " Direttore generale ".

Art. 4

Modificazioni all' art. 10 .

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della L.R. n. 9/1998 è sostituito dal seguente: "
 
5. Al Direttore del Dipartimento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 5 .
".

Art. 5

Modificazioni all' art. 14 .

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della L.R. n. 9/1998 , è sostituito dal seguente: "
 
2. Al personale dell'A. R. P.A., fatto salvo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all'atto dell'assegnazione o trasferimento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ) come modificato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'omogeneizzazione delle condizioni contrattuali.
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria .

Perugia, 31 ottobre 2007

Lorenzetti