Art. 2
(Estinzione della F.U.S.)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari all'estinzione della Fondazione Umbria Spettacolo (F.U.S.).
2.
Resta ferma l'applicabilità di quanto previsto dall'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38
(Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), ai titolari di rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione in essere con la F.U.S. al tempo dell'entrata in vigore della presente legge.