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Legge regionale 15 gennaio 2001, n. 4


LEGGE REGIONALE n.4 del 15 Gennaio 2001

Date di vigenza

08/02/2001 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Gennaio 2001 , n. 4
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 24/01/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Nella rubrica dell' art. 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 , la parola " regionale " è sostituita con " provinciale ".

2. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 , le parole " È costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la commissione regionale " sono sostituite con le seguenti " Ciascuna Provincia costituisce la commissione provinciale ".

3. Al comma 1, lett. b), dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 , dopo la locuzione " all'art. 6 " è aggiunto " , comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) ".

4. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 , la parola " regionale " è sostituita da " provinciale ".

5. Al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 le parole " Giunta regionale " sono sostituite con " Provincia ".

6. Al comma 2, lett. b) dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 , le parole " Giunta regionale " sono sostituite con " Provincia ".

7. Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 , le parole " della legislatura regionale " sono sostituite con " della durata in carica del Consiglio provinciale ".

8. Al comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 , le parole " del 25 maggio 1993, n. 396 " sono sostituite con " del 21 luglio 2000, n. 138 ".

9. Al comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994 , le parole " dipendente regionale dell'Ufficio viabilità e trasporti " sono sostituite con " funzionario della Provincia ".

ARTICOLO 2

1. Al comma 1, lett. h), dell'art. 6 della L.R. n. 17/1994 , la locuzione " 65 anni " è sostituita con " 60 anni ".

ARTICOLO 3

1. Il comma 1, dell'art. 7, della L.R. n. 17/94 , è così modificato.
 
" 1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della commissione provinciale di cui all' art. 4 . L'aspirante deve presentare alla commissione provinciale domanda su carta legale con firma autenticata nella quale sono indicate le generalità, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, nonché il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 ".

ARTICOLO 4

1. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 17/1994 , le parole " in un colloquio basato su domande concernenti le " sono sostituite dalle seguenti " nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle ".

ARTICOLO 5

1. Dopo l' art. 11 della L.R. 17/94 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 12. 1. Le funzioni delegate con la presente legge alle province sono finanziate mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio sul cap. 3126, denominato "Contributo regionale agli enti locali nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale". "


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 gennaio 2001

Lorenzetti