ARTICOLO 1
1.
Nella rubrica dell'
art. 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17
, la parola "
regionale
" è sostituita con "
provinciale
".
2.
Al
comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994
, le parole "
È costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la commissione regionale
" sono sostituite con le seguenti "
Ciascuna Provincia costituisce la commissione provinciale
".
3.
Al
comma 1, lett. b), dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994
, dopo la locuzione "
all'art. 6
" è aggiunto "
, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)
".
4.
Nell'alinea del
comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994
, la parola "
regionale
" è sostituita da "
provinciale
".
5.
Al
comma 2, lett. a) dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994
le parole "
Giunta regionale
" sono sostituite con "
Provincia
".
6.
Al
comma 2, lett. b) dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994
, le parole "
Giunta regionale
" sono sostituite con "
Provincia
".
7.
Al
comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994
, le parole "
della legislatura regionale
" sono sostituite con "
della durata in carica del Consiglio provinciale
".
8.
Al
comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994
, le parole "
del 25 maggio 1993, n. 396
" sono sostituite con "
del 21 luglio 2000, n. 138
".
9.
Al
comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 17/1994
, le parole "
dipendente regionale dell'Ufficio viabilità e trasporti
" sono sostituite con "
funzionario della Provincia
".
ARTICOLO 3
1.
Il
comma 1, dell'art. 7, della L.R. n. 17/94
, è così modificato.
"
1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della commissione provinciale di cui all' art. 4 . L'aspirante deve presentare alla commissione provinciale domanda su carta legale con firma autenticata nella quale sono indicate le generalità, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, nonché il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6
".
ARTICOLO 5
1.
Dopo l'
art. 11 della L.R. 17/94
, è aggiunto il seguente:
"
Art. 12. 1. Le funzioni delegate con la presente legge alle province sono finanziate mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio sul cap. 3126, denominato "Contributo regionale agli enti locali nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale".
"