Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37


LEGGE REGIONALE n.37 del 24 dicembre 2007

Date di vigenza

28/12/2007 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2007 , n. 37 .
Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 56 del 27/12/2007

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui al numero d'ordine 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 ) e successive modifiche, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale ai sensi dell' articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al comma 1 , è determinata secondo gli importi stabiliti nell'allegato A) e, per i soggetti abilitati all'esercizio venatorio di età inferiore ad anni venti e superiori ad anni settanta, secondo gli importi stabiliti nell'allegato B). Gli allegati A) e B) sono parte integrante della presente legge.

Art. 2

Modificazione dell' art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente: "
 
1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all' articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1 . L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:
 
a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
 
b) il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
 
c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
 
d) il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.
".

2. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della L.R. n. 14/1994 le parole " a), b) e c) " sono sostituite dalle parole " a), b), c) e d) ".

Art. 3

Norma transitoria.

1. Per l'anno 2008 sono destinati all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) che ricade nella provincia di Terni, trasferimenti pari ad almeno il trenta per cento delle risorse per gli interventi di gestione faunistico ambientale di cui all' articolo 40, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1994 , come modificato dalla presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 dicembre 2007

Lorenzetti


ALLEGATI:
Allegato A - Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio
           
Indicazione degli atti soggetti a tassa  Tassa di rilascio  Tassa annuale  
Abilitazione all'esercizio venatorio:     
a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco   E 84,00  E 84,00 
b) con fucile a due colpi  E 84,00   E 84,00 
c) con fucile a più di due colpi  E 84,00  E 84,00 

Allegato B - Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio
           
Indicazione degli atti soggetti a tassa    Tassa di rilascio    Tassa annuale   
Abilitazione all'esercizio venatorio:      
a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco  E 37,70  E 37,70  
b) con fucile a due colpi  E 52,68  E 52,68 
c) con fucile a più di due colpi  E 66,62   E 66,62