Legge regionale 26 marzo 2008, n. 4


LEGGE REGIONALE n.4 del 26 marzo 2008

Date di vigenza

29/03/2008 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/03/2008
15/11/2008 modifica mostra documento vigente dal 15/11/2008

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 marzo 2008 , n. 4 .
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010. Legge finanziaria 2008.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. n. 1 al n. 15 del 28/03/2008

Il Consiglio regionale ha approvato La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2008-2010 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2

Ricorso al mercato.

1. Per l'anno 2008 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 56.000.500,00.

2. Per gli anni 2009 e 2010 il livello massimo di ricorso al mercato, per ciascun esercizio, è determinato in euro 56.000.500,00.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare le passività preesistenti.

TITOLO II

Disposizioni in materia di spesa

Art. 3

Fondo consortile Società TRE A a r.l.

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla Tabella "C" allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00, iscritta nella Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 07.2.011 "Attività istituzionali" - (cap. 7819/2480), è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria.

Art. 4

Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

1. Ai sensi dell' articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla Tabella "B" allegata alla suddetta legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 5

Disposizioni per gli Enti dipendenti.

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli Enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella "C".

2. La disposizione di cui all' articolo 13 della presente legge si applica anche agli Enti dipendenti dalla Regione.

Art. 6

Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , articolo 11 .

1. Ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di euro 1.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata Tabella "C".

Art. 7

Finanziamento delle spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all' articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .

1. Per il finanziamento degli oneri previsti all' articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 è autorizzata per gli anni 2008, 2009 e 2010 la spesa annua di euro 146.000,00 con imputazione alla U.P.B. 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" del bilancio di previsione 2008 (cap. 5985).

Art. 8

Legge regionale 2 aprile 1982, n. 16 - Studi e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale - Sostituzione norma finanziaria.

1. L' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1982, n. 16 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 4
 
Norma finanziaria.
 
1. Al finanziamento delle attività di tutela degli ambienti naturali e storici di pregio si provvede con gli stanziamenti previsti nella Unità Previsionale di Base 05.1.006 del bilancio di previsione 2008, parte spesa, denominata "Progetti e ricerche in materia di programmazione territoriale e tutela del paesaggio" (cap. 5808).

 
2. Al finanziamento delle attività di valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio si provvede con gli stanziamenti previsti nella Unità Previsionale di Base 05.1.004 del bilancio di previsione 2008, parte spesa, denominata "Progetti e ricerche in campo ambientale" (cap. 5803 N.I.).

 
3. L'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
".

TITOLO III

Interventi per lo sviluppo

Art. 9

Finanziamento di programmi comunitari.

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 10

Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996.

1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di   [ ... ] [3]   euro 281.874,14[4]  per il cofinanziamento del programma interregionale denominato "Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale" di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.018 denominata "Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali" (cap. 7824/8020).

Art. 11

Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualità 2008. Reg. Cee 1698/2005 .

1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 7.500.000,00 per il cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al regolamento della Comunità Europea n. 1698/2005, con imputazione alla U.P.B. 07.2.014 (cap. 8199).

TITOLO IV

Norme finali

Art. 12

Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella "C".

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell' articolo 30, comma 3 della legge regionale n. 13/2000 , per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella allegata Tabella "D".

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3 , l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 13

Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione.

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell' articolo 82, comma 3 della legge regionale n. 13/2000 .

Art. 14

Copertura finanziaria.

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2008 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2008 e per gli anni 2009 e 2010 nel bilancio pluriennale 2008/2010.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 26 marzo 2008

Lorenzetti


ALLEGATI:
Tabelle

Tabella A
 
La tabella A, che si omette, quantifica gli importi da includere nel fondo speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso.

Tabella B
 
La tabella B, che si omette, quantifica gli importi da includere nel fondo speciale in conto capitale per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso.

Tabella C (1)
 
La tabella C, che si omette, indica gli stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

Tabella D (2)
 
La tabella D, che si omette, indica gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale.

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 legge Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16.

Note in allegati

(1) - 

Tabella modificata dalla tabella G allegata alla L.R. 13 novembre 2008, n. 16, così come previsto dall'articolo 7, punto 1 della stessa legge.

(2) - 

Tabella modificata dalla tabella H allegata alla L.R. 13 novembre 2008, n. 16, così come previsto dall'articolo 7, punto 2 della stessa legge.