Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 22 ottobre 2008

Documento vigente dal 01/01/2019

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008 , n. 15
Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 48 del 29/10/2008

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.

2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;

b) la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversità;

c) la corretta fruibilità dei sistemi acquatici;

d) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

e) la diversificazione delle potenzialità produttive del territorio;

f) la valorizzazione dei prodotti ittici;

g) l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di settore;

h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva;

i) la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.

3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.

4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a ciò destinati;

c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;

d) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;

e) pescaturismo: attività di pesca effettuata, con le modalità previste dalle disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza la licenza di pesca o con sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso;

f) ittiturismo: attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;

g) laghetti di pesca: specchi d'acqua in cui è consentito l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;

h) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo;

i) fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca;

l) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie già presenti nel corpo idrico.

2. L'imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dalla presente legge.

2. Sono altresì di competenza della Regione:

a) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni e con enti nazionali e regionali;

b) la ripartizione delle disponibilità finanziarie alle Province per l'esercizio delle funzioni conferite;

c) le nomine relative ai componenti delle Commissioni di cui all' articolo 7 ;

d) la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione;

e) l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica;

f) l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all' articolo 8 ;

g) la tenuta dei rapporti con le Autorità di Bacino;

h) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca;

i) il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamità naturali o avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.

Art. 4

Funzioni delle Province.

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;

b) concedono i finanziamenti in materia di pesca sportiva e tutela e conservazione del patrimonio ittico secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all' articolo 8 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi;

c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale;

d) rilasciano le licenze di pesca professionale e i tesserini di pesca sportiva;

e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;

f) rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;

g) rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale;

h) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura;

i) rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all' articolo 28, comma 7 ;

l) istituiscono e gestiscono l'elenco dei pescatori sportivi;

m) istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura e l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale. Detti elenchi aggiornati sono trasmessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) territorialmente competenti ai fini della registrazione;

n) provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali;

o) disciplinano le modalità per la pesca a pagamento nei laghetti di pesca sportiva di cui all' articolo 37 ;

p) provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all' articolo 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale di cui all' articolo 14 ;

q) istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18;

r) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.

Art. 5

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ittituristica.

2. I Comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco è trasmesso per conoscenza alla Provincia competente.

Art. 6

Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

1. L'USL competente per territorio verifica:

a) l'idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;

b) l'idoneità sanitaria del pesce da immettere nei laghetti di pesca sportiva e negli impianti di acquacoltura.

2. L'USL competente per territorio esercita i controlli sull'attività di pesca professionale e di acquicoltura svolta dalle unità d'impresa da essa registrate e riconosciute.

3. I Servizi veterinari della USL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione e alla Provincia competente una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e della pesca professionale.

4. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) provvede:

a) al monitoraggio degli impianti di acquacoltura;

b) alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro Documentazione sulle Acque (CEDOC), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. La Giunta regionale individua le modalità per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a) .

Art. 7

Commissioni consultive.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquacoltura, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel settore dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall'ARPA;

g) un esperto in gestione ittica e biologia della pesca, designato dall'Università degli Studi di Perugia;

h) un rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentive a livello regionale.

2. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca sportiva, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;

d) il rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale di cui alla lettera h) del comma 1 );

e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall'ARPA;

g) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino designato dall'Università degli Studi di Perugia.

3. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e possono avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

4. Le Commissioni sono nominate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per tutta la durata della legislatura e continuano comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.

5. Le Commissioni adottano un regolamento interno per il proprio funzionamento.

6. Uno stesso rappresentante può far parte di entrambe le Commissioni. Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso.

7. Le Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

TITOLO II

Programmazione e gestione

Art. 8

Programmazione regionale.

1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all' articolo 7 , adotta il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. I piani di cui al comma 1 :

a) hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati;

b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge;

c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire;

d) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell'esigenza di conciliare lo sfruttamento con la valorizzazione per ciò che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d'acqua con bacino idrografico di sviluppo sovra provinciale.

3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare:

a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;

b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell'efficacia delle scelte programmatorie;

c) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

d) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

f) individua i principi di gestione delle zone ittiche di cui all' articolo 12 ;

g) definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l'esercizio della pesca sportiva;

h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all' articolo 43 ;

i) definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale di cui all' articolo 9 ;

l) ripartisce le risorse finanziarie tra le Province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione.

4. Il piano per l'acquacoltura in particolare definisce i criteri per la disciplina dei requisiti degli impianti e degli obblighi degli imprenditori ittici di cui all' articolo 39, comma 9 .

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all' articolo 7, comma 1 adotta annualmente il programma per la pesca professionale e l'acquacoltura, che contiene almeno:

a) la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione dei programmi, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura;

b) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 30 e 40.

Art. 9

Programmazione provinciale.

1. Le Province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno di riferimento il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, di seguito programma triennale, in coerenza con la programmazione regionale.

2. Il programma triennale contiene almeno:

a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;

b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;

c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata con imbarcazioni;

d) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;

e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico.

3. Il programma triennale è trasmesso dalle Province al Servizio regionale competente entro sessanta giorni dall'adozione e diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della Regione.

Art. 10

Gestione delle acque.

1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini:

a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino;

b) bacino del fiume Nera;

c) bacino del fiume Nestore;

d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani;

e) bacino residuo del fiume Tevere.

Art. 11

Carta ittica, studi e ricerche.

1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze delle attività umane sulla fauna ittica.

2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni sei anni alla redazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche.

Art. 12

Zone ittiche.

1. Sulla base delle indicazioni della carta ittica, i corsi d'acqua della regione o loro tratti sono assegnati, con atto del dirigente del Servizio regionale competente ad una delle quattro zone ittiche:

a) zona superiore della trota;

b) zona inferiore della trota;

c) zona del barbo;

d) zona della carpa e della tinca.

Art. 13

Classificazione delle acque.

1. Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie.

2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.

3. Le restanti acque sono classificate secondarie.

4. Ai fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.

5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua attribuiti dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona superiore della trota ed alla zona inferiore della trota nonché i corsi d'acqua che le Province intendono gestire con gli stessi principi.

6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di categoria B.

7. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all' articolo 38 .

TITOLO III

Tutela della fauna ittica e del suo ambiente

Art. 14

Associazioni piscatorie e di protezione ambientale.

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono:

a) collaborare con la Regione e le Province ai fini della reale partecipazione dei pescatori sportivi alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale;

b) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;

c) collaborare con le Province all'attività di tabellazione delle acque interne, al ripopolamento e recupero della fauna ittica in periodi critici, alla difesa ed al recupero ambientale dei corpi idrici e partecipare alla gestione sociale delle acque.

3. Alle associazioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.

Art. 15

Zone di frega.

1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.

2. Le Province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale.

3. Nelle zone di frega è vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo:

a) la pesca;

b) l'attività sportiva di nautica fluviale;

[ c) ] [10]

d) i lavori di manutenzione idraulica.

3-bis. Le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono prevedere nei rispettivi disciplinari d'uso, in relazione alle zone di frega, il divieto di derivazioni idriche per il periodo di due mesi dalla data dell'istituzione del vincolo. [11]

Art. 16

Zone di protezione.

1. Le zone di protezione sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di tutelare la fauna ittica.

2. Le Province istituiscono le zone di protezione:

a) quando si accerta la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;

b) quando si rende opportuna la tutela e l'incremento della fauna ittica immessa e di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui;

c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

3. Nelle zone di protezione è vietata la pesca e l'attività sportiva di nautica fluviale.

4. Le Province possono prevedere nel piano provinciale, per specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altri corsi d'acqua limitrofi con significativa consistenza ittica, o in casi eccezionali da impianti ittiogenici certificati.

Art. 17

Zone di tutela temporanea.

1. Le zone di tutela temporanea sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte per periodi determinati allo scopo di tutelare la fauna ittica per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche.

2. Le Province istituiscono le zone di tutela temporanea nelle quali possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o la modalità con cui viene esercitata.

3. Le Province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1 .

Art. 18

Zone a regolamento specifico.

1. Le zone a regolamento specifico sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e sono previste specifiche modalità di prelievo.

[ 2. ] [12]

2. Le zone a regolamento specifico sono istituite dalla Giunta regionale con proprio atto che può prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite. [13]

Art. 19

Tabellazione.

1. Le zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 sono delimitate a cura delle Province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente.

Art. 20

Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico.

1. Le Province possono autorizzare la cattura e il prelievo della fauna ittica a scopo di studio e di ricerca scientifica applicata, anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca di cui all' articolo 38 .

2. Il prelievo di novellame può essere effettuato esclusivamente dalle Province a fini di ripopolamento.

Art. 21

Ripopolamento.

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della regione, in conformità con la loro capacità biogenica.

2. Le immissioni devono essere effettuate nei limiti ed in conformità agli indirizzi regionali.

3. Nelle acque superficiali è consentita esclusivamente l'immissione di specie individuate con atto del dirigente del Servizio regionale competente.

4. È fatto divieto a chiunque immettere fauna ittica nelle acque superficiali, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. L'autorizzazione provinciale non è richiesta per il ripopolamento di laghetti di pesca situati all'interno di proprietà private e non comunicanti con acque pubbliche.

5. Il materiale ittico utilizzato a fini di ripopolamento è accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso in acqua deve essere assoggettato al controllo da parte dell'USL competente.

Art. 22

Secca dei corpi idrici.

1. L'interruzione, lo svuotamento e la secca anche parziale di corpi idrici è vietata.

2. Possono essere disposte deroghe a quanto previsto al comma 1 , per motivate esigenze di manutenzione idraulica o di pubblica incolumità con istanza prodotta alla Provincia competente, fermo restando quanto disposto dal comma 4 .

3. La Provincia competente per territorio rilascia il permesso che contiene:

a) le prescrizioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;

b) l'obbligo e le modalità del recupero o destinazione delle specie ittiche prelevate;

c) le prescrizioni in ordine al successivo eventuale ripopolamento del corpo idrico posto in secca, o in ordine al ripristino dell'eventuale danno al patrimonio ittico, a carico del committente;

d) la previsione del risarcimento nel caso di un eventuale danno ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006 .

4. Nei casi di cui al comma 2 nel corpo idrico è lasciata defluire una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica, salvo i casi di documentata impossibilità.

5. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a) e b). L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia.

Art. 23

Interventi in ambito fluviale e lacuale.

1. Gli interventi sulle sponde dei bacini lacustri, nonché negli alvei e sulle sponde fluviali, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei, sono subordinati alla autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio; la Provincia concede l'autorizzazione previa acquisizione del parere di un esperto in materia di fauna ittica ed ecologia acquatica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati riducendo l'uso dei mezzi meccanici, adottando metodi tali da salvaguardare la conservazione dell'ecosistema acquatico, applicando, salvo nei casi di comprovata impossibilità, tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi devono comunque salvaguardare le funzioni biologiche dell'ecosistema, evitare di comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi ed arrecare il minor danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti.

3. Salvo i casi di pubblica incolumità, gli interventi di cui al comma 1 sono vietati dal 15 novembre al 30 aprile nei settori fluviali classificati acque secondarie di categoria A, ai sensi dell' articolo 13 e dal 1° aprile al 31 luglio in tutti gli altri corpi idrici, al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica.

4. Nelle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 è vietato qualsiasi intervento in alveo e sulle sponde, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi per l'intera durata del vincolo o del divieto di cui all' articolo 19 .

5.  La Giunta regionale può modificare i divieti[14]     di cui ai commi 3 e 4, a seguito di condizioni ambientali di carattere eccezionale.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non vigono per gli invasi siti all'interno di proprietà private.

Art. 24

Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua.

1. Qualora debbano essere realizzati interventi nei corsi d'acqua, anche per fini di manutenzione idraulica, il titolare dell'impianto realizza rampe in pietrame o rapide artificiali per garantire il passaggio per la fauna ittica.

2. Nei casi in cui la pendenza e il dislivello non consentano la costruzione di rampe in pietrame o rapide artificiali, il manufatto è dotato di scala di risalita per i pesci.

3. La Provincia competente in presenza di oggettivi impedimenti che non consentono la realizzazione delle scale di risalita, stabilisce le modalità per il ripopolamento del corso d'acqua a carico del titolare delle opere.

4. La Provincia competente per territorio approva il progetto per la realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2. Il progetto è sottoposto a verifica della funzionalità in sede di collaudo da parte della Provincia competente per territorio.

5. Il titolare dell'impianto di cui al comma 1 deve garantire la funzionalità delle strutture di risalita del pesce.

6. La Provincia competente per territorio approva l'elenco dei corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche idrologiche, o per opportunità di mantenere isolate popolazioni ittiche di particolare pregio, non richiedono la realizzazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25

Scarichi di acque di lavaggio degli inerti.

1. Lo scarico nei corpi idrici della regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento, in conformità alla normativa vigente in materia.

2. Le Province disciplinano le modalità per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 .

Art. 26

Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici.

1. Le Province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonché nei provvedimenti di concessione inerenti la gestione dei bacini artificiali, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico e l'onere a carico del concessionario.

2. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non inferiore alla portata minima vitale, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 27

Sport fluviali.

1. La Regione, ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, adotta norme regolamentari inerenti:

a) i tratti fluviali ove è possibile esercitare gli sport acquatici;

b) i criteri e le modalità per esercitare gli sport acquatici e il transito in acqua in qualsiasi modo, nonché la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi mezzo, natante o supporto galleggiante, compatibilmente con le caratteristiche del corso d'acqua e con la pesca sportiva;

c) le modalità con cui organizzare manifestazioni sportive e agonistiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limiti all'uso di natanti per tutelare la fauna ittica.

3. L'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell' articolo 12 , è vietato dal 1° novembre al 31 marzo.    La Giunta regionale può disporre deroghe[17]     , per un massimo di 4 giorni, in ciascuno dei periodi dal 18 marzo ' 31 marzo e nel mese di novembre. [16] 

4. Per i corsi d'acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle direttive del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, lo svolgimento degli sport acquatici deve essere autorizzato sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

5. Per l'esercizio degli sport fluviali sono vietati, senza apposita autorizzazione della Provincia competente per territorio:

a) la modificazione degli argini e delle sponde per l'alaggio dei natanti;

b) il taglio della vegetazione ripariale;

c) la rimozione delle idrofite.

6. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, è altresì vietato modificare il regime dei rilasci idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni periodiche o occasionali favorevoli per lo svolgimento degli sport acquatici.

TITOLO IV

Disciplina della pesca professionale

Art. 28

Attività di pesca professionale.

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale.

2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da   [ ... ] [19]   operatori ittici[20]  in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente.

3. Le Province possono limitare l'esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

4. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 32,00.

5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.

6. Il regolamento prevede in particolare:

a) l'indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;

b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;

c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.

7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.

8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.

Art. 29

Pescaturismo e ittiturismo.

1. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa.

2. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari l'attività di pescaturismo e di ittiturismo con particolare riferimento ai criteri per il rilascio, ai casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione di cui all' articolo 5, comma 1 .

Art. 30

Interventi per la pesca professionale.

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all' articolo 31 per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;

4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo;

5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinate al ripopolamento nelle acque lacustri;

6) produzione e/o acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;

7) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri;

b) interventi di natura corrente:

1) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone;

2) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

3) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale;

4) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

5) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente;

6) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;

7) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;

8) premio unico per l'attività di pesca professionale;

9) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco   [ ... ] [21]   ;[22] 

9 bis) costituzione di organismi associativi tra cooperative di pescatori e funzionamento amministrativo degli stessi nei primi tre anni di attività. [23]

2. Gli interventi a favore degli   [ ... ] [24]   operatori ittici [25]  per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38 ) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli interventi di garanzia diretta e/o contro garanzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale sono concessi a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a) .

5. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b) .

6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli   [ ... ] [26]   operatori[27]  singoli o associati che esercitano l'attività di pesca professionale esclusivamente nelle acque principali della regione.

7. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

Art. 31

Beneficiari.

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all' articolo 30 :

a)   [ ... ] [28]   i pescatori professionali[29]  e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera a) , numeri 1, 2, 4 e 7 e lettera b) , numeri 5 e 6;

b)   [ ... ] [30]   i pescatori professionali[31]  , limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b) , numeri 1, 3, 4 e 9;

c) le Province, limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera a) , numeri 5 e 6;

d) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione, limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera b) , numeri 1, 2 e 7;

e) le associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente all' articolo 30, comma 1, lettera b) , numeri 3 e 7;

f)   [ ... ] [32]   i pescatori professionali[33]  singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8   [ ... ] [34]   ;[35] 

f bis) i soggetti che intendono esercitare l'attività di pesca professionale, di età inferiore ai cinquanta anni, che si trovano in uno stato di disoccupazione limitatamente alle attività indicate all' articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8 . [36]

f ter) gli organismi associativi tra coope-rative di pescatori limitatamente all' articolo 30, comma 1, lettera b, numero 9 bis ). [37]

TITOLO V

Disciplina della pesca sportiva

Art. 32

Esercizio della pesca sportiva.

1. L'esercizio della pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali è subordinata al possesso della licenza di pesca:

a) di durata annuale per i residenti in Umbria;

b) di durata trimestrale per i non residenti in Umbria.

2. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b) i cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque della regione se in possesso della licenza di pesca sportiva rilasciata secondo le norme vigenti nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3. Le licenze di cui ai commi 1 e 2 consentono l'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami e con tirlindana, su tutto il territorio nazionale compatibilmente con la legislazione regionale di settore.

Art. 33

Licenza di pesca sportiva.

1. Le licenze di pesca sportiva di cui all' articolo 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di quattordici anni   [ ... ] [38]   ;[39] 

c-bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). [40]

Art. 34

Tassa per le licenze di pesca.

1. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio delle licenze annuali di pesca sportiva è di euro 35,00.

2. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa regionale per il rilascio delle licenze di durata trimestrale di pesca sportiva è di euro 15,00.

3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa regionale.

Art. 35

Tesserino di pesca.

1. La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.

2. La   [ ... ] [41]   Regione[42]  rilascia il tesserino previo versamento a titolo di un contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica.

3. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla Provincia competente entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.

Art. 36

Campi di gara.

1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:

a) nei campi di gara istituiti dalla Provincia competente per territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonché nei laghi;

b) nei laghetti di pesca di cui all' articolo 37 .

2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse  dalle Province[43]     in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all' articolo 9 .

3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla Provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare, nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.

5. È vietata la reimmissione nel corso d'acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale.

6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell'immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall'inizio della gara o manifestazione.

7. Le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.

8. Le norme regolamentari di cui all' articolo 38 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comma 1 .

Art. 37

Pesca nei laghetti di pesca sportiva.

1. Nei laghetti situati all'interno di proprietà private l'esercizio della pesca sportiva è consentito con l'assenso del gestore.

2. Nei laghetti di cui al comma 1 può altresì svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previo rilascio di apposita autorizzazione al gestore da parte della Provincia competente, che ne dà comunicazione all'USL per i provvedimenti di competenza.

3. L'autorizzazione indica le prescrizioni cui deve attenersi il gestore con particolare riguardo alle misure tese ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

4. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto le specie indicate nell'atto del dirigente del Servizio regionale competente.

5. È fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.

6. Nei laghetti di cui al comma 1 può esercitarsi la pesca sportiva anche senza licenza e non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.

Art. 38

Regolamento di pesca sportiva.

1. La Regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva.

2. Il regolamento prevede in particolare:

a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B;

b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;

c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;

d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;

e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e le modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all' articolo 35 ;

f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all' articolo 35 e modalità per il suo rilascio;

g) le modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all' articolo 36 ;

h) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all' articolo 37 .

TITOLO VI

Disciplina dell'acquacoltura

Art. 39

Impianti di acquicoltura.

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa.

2. La Provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell'ARPA.

3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il Comune territorialmente competente provvede al rilascio del titolo abilitativi previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della Provincia competente, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.

4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.

5. Negli impianti di acquacoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all' articolo 8 .

6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto.

7. Nelle acque lacustri la Provincia competente per territorio può autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all'individuazione dell'impatto dell'attività sull'intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'ammissibilità dell'intervento è valutata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è concessa previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e deve contenere prescrizioni in ordine al carico totale, modulato in base alle caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica.

9. I requisiti degli impianti di acquacoltura e gli obblighi degli imprenditori ittici sono disciplinati dalla Provincia competente, in armonia con gli indirizzi stabiliti nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all' articolo 8 .

10. La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura.

11. La detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale, non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria della USL.

12. Nel bacino del fiume Nera è vietato l'ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.

13. Le Province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura autorizzati.

Art. 40

Interventi per l'acquacoltura.

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all' articolo 41 per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura;

b) interventi di natura corrente:

1) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

2) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura;

3) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

4) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica.

2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell'acquacoltura causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a) .

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b) .

5. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

Art. 41

Beneficiari.

1. I beneficiari degli aiuti di cui all' articolo 40 sono:

a) gli imprenditori ittici che esercitano l'attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate all' articolo 40, comma 1, lettera a) , numeri 1, 2 e 3 e lettera b), numero 3;

b) le associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente all' articolo 40, comma 1, lettera b) , numeri 2 e 4;

c) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate all' articolo 40, comma 1, lettera b), numero 1 .

TITOLO VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 42

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:

a) alle Province;

b) a tutti i corpi di polizia locale;

c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all' articolo 14 ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Le guardie di cui al comma 1, lettera c) , ai sensi dell' articolo 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rivestono la qualifica di Agenti di polizia giudiziaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza e dei controlli, i soggetti di cui al comma 1, lettera c) , dopo essersi qualificati tramite l'esibizione del tesserino e decreto valido, possono chiedere ai soggetti che esercitano la pesca sportiva, l'esibizione della licenza e/o dell'attestazione di pagamento della tassa regionale e del tesserino di cui all' articolo 35 ed ogni altra cosa attinente all'esercizio della pesca e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

4. Gli imprenditori ittici consentono, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1 , lettere a) e b), l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.

Art. 43

Guardie ittiche volontarie.

1. La qualifica di guardia ittica volontaria è concessa a coloro che hanno frequentato l'apposito corso di formazione con l'esame finale di cui al comma 2, lettera a) .

2. Le Province organizzano periodicamente:

a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie che si concludono con un esame finale;

b) corsi di aggiornamento per addetti alla vigilanza, a cui devono partecipare obbligatoriamente le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all' articolo 14 .

3. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata di cui all' articolo 42, comma 1, lettera c) .

4. Chi intende conseguire il decreto di guardia volontaria delle associazioni dei pescatori o ambientaliste successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dalla Provincia.

5. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie.

Art. 44

Controlli sanitari.

1. I servizi veterinari della USL effettuano, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria) e successive modificazioni, il controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura e dei laghetti di pesca sportiva, fatte salve le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

2. La Regione e le Province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.

Art. 45

Divieti.

1. Sono vietati:

a) la pesca con le mani;

b) la pesca a strappo con canna, con lenza a mano armata con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;

c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto nelle acque secondarie classificate di categoria A dal regolamento di pesca di cui all' articolo 38 ;

d) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all' articolo 38 , nelle acque secondarie classificate di categoria B;

e) la pesca subacquea;

f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;

g) la pesca a strascico con l'uso delle reti;

h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;

i) le pasture, in qualsiasi forma, nelle acque secondarie di categoria A;

j) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica;

l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A;

m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

n) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali; in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l'uso della canna;

o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupano più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;

p) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;

q) l'accesso al posto di pesca fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate di categoria A;

r) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria A dal 1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, la Provincia competente può consentire l'uso dei natanti;

s) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica;

t) l'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 46

Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all' articolo 28 ;

b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all' articolo 39 ;

g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all' articolo 39 ;

h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni;

i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

l) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a) ;

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;

p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all' articolo 36, comma 5 ;

q) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all' articolo 21 ;

[ u) ] [45]

u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all' articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall' articolo 15, comma 3, lettera d) ; [46]

v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all' articolo 23, comma 1 ;

w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all' articolo 26, comma 1 ;

[ x) ] [47]

z) da euro 150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;

aa) da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all' articolo 49 ;

bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 5 ;

cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all' articolo 45, comma 1, lettera q) ;

[ dd) ] [48]

ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all' articolo 42, comma 3 ;

ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.

Art. 47

Sanzioni amministrative accessorie.

1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all' articolo 46 , le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all' articolo 45 . Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo;

b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all' articolo 46, comma 1 , lettere a), c), h), e l);

c) l'obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all' articolo 46, comma 1 , lettere f) e g);

d) l'esclusione degli aiuti di cui agli articoli 30 e 40 per una annualità per le violazioni di cui all' articolo 46, comma 1 , lettere c) e g).

Art. 48

Proventi delle tasse regionali.

1. I proventi delle tasse regionali per l'esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale concorrono al finanziamento della presente legge.

Art. 49

Richiesta di risarcimento del danno.

1. Le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici e con interventi sugli ecosistemi acquatici difformi da quanto autorizzato, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006 , richiedono al trasgressore il relativo risarcimento.

2. Gli importi introitati dalla Provincia ai sensi del comma 1 sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

Art. 50

Norme regolamentari e atti di indirizzo.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta:

a) le norme regolamentari di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 40;

b) l'atto di cui all'articolo 6, comma 6.

2. Le Province adottano norme regolamentari per la disciplina del rilascio della licenza di pesca professionale.

Art. 51

Norme finanziarie.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 30, comma 1, lettera b) e dall' articolo 40, comma 1, lettera b) , si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura) allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata "Interventi nel settore della pesca professionale" del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 4288 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 30, comma 1, lettera a) e dall' articolo 40, comma 1, lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla L.R. n. 14/2005 allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 8506 n.i.).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 3, comma 2 , lettere d), e), h), dall' articolo 14  , dall'articolo 18, comma 2[49]  e dall' articolo 9 comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca) allocati nella unità previsionale di base 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 4195/6060 che assume la nuova denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica regionale"   [ ... ] [50]  ").  Al finanziamento concorrono anche le entrate previste al comma 2 dell'articolo 18[51] 

4. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 52

Norme finali e transitorie.

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all' articolo 50 si applicano il Reg. 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne), il Reg. 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ") e il Reg. 9 agosto 2007, n. 9 (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura").

2. Gli impianti di acquacoltura autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati agli obblighi o alle prescrizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla specifica comunicazione della Provincia.

3. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.

4. Le licenze di pesca sportiva e di pesca professionale in corso di validità ed in regola con i versamenti dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data della loro scadenza nell'anno 2008.

5. Le licenze di pesca professionale e sportiva sono soggette esclusivamente alle tasse previste dalla presente legge.

6. Il dirigente del Servizio regionale competente, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'analisi delle acque dei laghetti di pesca sportiva di cui all' articolo 37 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La concessione degli aiuti previsti agli articoli 30 e 40 decorre dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all' articolo 30, comma 7 e all' articolo 40, comma 5 .

Art. 53

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e regolamenti:

a) la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);

b) la legge regionale 11 febbraio 2000, n. 11 (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);

c) la legge regionale 1° marzo 1984, n. 10 (Modificazione alla legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 : Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);

d) la legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 . Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);

e) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura);

f) il Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne) di cui alla legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 ;

g) il Regolamento regionale 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura);

h) il Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 9 (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 ottobre 2008

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[10] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2009, n. 25.

[11] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 10 dicembre 2009, n. 25.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[16] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2017, n. 20.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.

[23] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14. - Integrazione da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14.

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 5 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 5 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 6 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 6 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 6 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 6 legge Regione Umbria 25 novembre 2010, n. 23.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.

[36] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14. - Integrazione da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.

[37] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14. - Integrazione da: Articolo 15 Comma 4 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 12.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 12.

[40] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 12.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 10 dicembre 2009, n. 25.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 10 dicembre 2009, n. 25.

[47] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 10 dicembre 2009, n. 25.

[48] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14.

[49] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.

[50] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.

[51] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.