Legge regionale 4 giugno 2008, n. 9
-
Proposta
-
Relazione: Dalla relazione di accompagnamento (SINTESI)
L'invecchiamento progressivo della popolazione, derivante dalla diminuzione dei tassi di natalitàe di mortalità, e l'incremento delle cause di disabilità, quali patologie congenite ed incidenti negli ambienti di vita e di lavoro, rendono il problema della non autosufficienza una vera e propria emergenza socio-sanitaria. L'Umbria risulta tra le regioni “più vecchie d'Italia†in quanto:
- il 23,26% della popolazione è costituita da anziani (Dati Istat 2005);
- il 7,37% della popolazione è costituita da anziani non autosufficienti;
- nel 2010 la percentuale della popolazione anziana saràpari al 23,95%, contando al suo interno l'8,05% di non autosufficienti;
Inoltre una stima risultante dalle rilevazioni Istat evidenzia la presenza in Umbria di 7.880 persone disabili comprese tra i 6 e i 64 anni.
Diversi provvedimenti di natura legislativa e amministrativa sono stati adottati in Umbria sul tema dell'integrazione socio-sanitaria :
- Delib. G. R. n. 7.813/1995 “Connessione fra area sociale e sanitaria nel nuovo quadro di relazioni fra autonomie locali e aziende sanitarie†- Definizione degli interventi a carico del bilancio degli Enti Locali e del Fondo sanitario regionale;
- L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali†- Norme per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali;
- Piano Socio Sanitario 2000-2002 per il riconoscimento delle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria - Per gli interventi sociali a rilievo sanitario è stata confermata la competenza gestionale delle Aziende USL e il finanziamento a carico del FSN ;
- Piano Sanitario Regionale 2003-2005 per la conferma delle stesse aree di interesse per l'integrazione socio-sanitaria - Si richiamano i criteri di partecipazione al finanziamento delle prestazioni tra Fondo Sanitario e Comuni, introdotti con il DPCM 14/02/2001 e ribaditi dal decreto sui LEA(DPCM 29/11/2001);
- L.R. 22 novembre 2004, n. 24 “Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti†- L'assegno è ricompresso nelle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a totale carico del Servizio sanitario regionale. Tale intervento finanziario oggi viene ricompreso nel Fondo per la non Autosufficienza;
- Delib. di Giunta regionale n. 21 del 12 gennaio 2005 - “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001†- Rispetto a ciascuna tipologia prevista dal nuovo assetto dei servizi è stata individuata quale percentuale di spesa risulta a carico del SSR e quale a carico dei Comuni.
L'art. 1, comma 1264 della L. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ha istituito un Fondo per la non autosufficienza al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti.
Ciò ha rappresentato un'occasione importante per ripensare una strategia di rafforzamento delle politiche regionali per i servizi socio sanitari destinate ai soggetti non autosufficienti, visto che il fenomeno sta ormai assumendo la fisionomia di una vera e propria "emergenza", con la prospettiva tuttavia di un cambiamento significativo del profilo dei bisogni da fronteggiare, sia in termini di complessità, sia in termini di qualità.
-
Obiettivo della legge: La finalitàdichiarata del Fondo è il mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti, evitando per quanto possibile il ricovero in strutture residenziali, onde accrescere le opportunitàdi sviluppo psico-sociale dei soggetti stessi.
Le risorse del Fondo, sono destinate a sostenere lo sviluppo, l'articolazione e la qualificazione della rete dei servizi per la non autosufficienza e sono finalizzate:
- ad ampliare la platea degli utenti;
- ad allargare le garanzie per estendere il principio di universalitàanche alle prestazioni sociali;
- a garantire una maggiore equitàdelle prestazioni.
-
Individuazione dei destinatari: - Direzione Regionale Sanitàe Servizi Sociali
- Distretti socio sanitari delle Aziende sanitarie locali
- Medici di medicina generale
- Personale sanitario dell'area infermieristica e dell'area riabilitativa
- Personale dei servizi sociali
- Comuni
- Tutti i soggetti non autosufficienti aventi diritto all'assistenza sanitaria
-
Struttura regionale di riferimento: Direzione Regionale Sanitàe Servizi Sociali
Direttore: Ing. Paolo Di Loreto
Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Tel. 075 5045296 - Fax: 075 5045569
E-mail: dirsanita@regione.umbria.it
-
Dati identificativi
-
Tipo atto: PDL
-
Numero atto: 1223
-
Proponente: G.R. DELIB. N. 209 DEL 03/03/2008
-
Titolo: ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
-
Pervenuto al Consiglio il: 14-03-2008
-
Termine per riferire al Consiglio (dato di Commissione): 17-5-2008
-
Codice esito conclusivo dell'iter dell'atto: APPROVATO
-
Legislatura: VIII
-
Valutazione ex ante
-
Analisi documentale
-
Obiettivi
-
Obiettivi diretti ed espliciti: Si
L'obiettivo generale dell'istituzione del Fondo per la non autosufficienza è incrementare il sistema di protezione sociale delle persone non autosufficienti e delle famiglie che se ne prendono cura, favorendo la permanenza a domicilio degli assistiti ed evitando il ricovero in strutture residenziali.
-
Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi:
Gli “strumenti†previsti dal disegno di legge possono essere suddivisi in due categorie:
1) Quelli riguardanti il percorso assistenziale vero e proprio;
2) Quelli riguardanti l'attivitàdi programmazione della Regione e territoriale.
Per il primo caso, il disegno di legge prevede:
a) L'accesso unico alle prestazioni, che deve avvenire nei Centri di salute, negli Uffici della Cittadinanza e negli sportelli on-line per l'informazione e l'accoglienza e nei Distretti socio-sanitari per l'accettazione e la presa in carico (vedi punto 7) (art. 3);
b) La presa in carico del soggetto non autosufficiente, che deve avvenire nel Distretto socio-sanitario. Quest'ultimo attiva l'unitàmultidisciplinare di valutazione, che accerta e valuta la condizione di non autosufficienza (artt. 4 e 5);
c) Il Programma assistenziale personalizzato (PAP), formulato all'interno di un Progetto individuale (artt. 4 e 6);
d) Il Patto per la cura e il benessere, sottoscritto dal soggetto non autosufficiente e dai suoi familiari con il responsabile del PAP, con il quale vengono garantite e coordinate le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.
Per il secondo caso, invece, il disegno di legge prevede:
a) L'elaborazione del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA), adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio;
b) Un ciclo di programmazione territoriale, che coinvolge i Distretti socio-sanitari, gli Ambiti Territoriali e gli Ambiti Territoriali Integrati.
-
Corrispondenza con la programmazione regionale:
- Patto per lo sviluppo - seconda fase
Il Patto per lo sviluppo - seconda fase è stato corredato da dieci “progetti caratterizzanti†(contenuti anche nel Dap 2007-2009). Il numero 7, in particolare, prevede un “Programma di sostegno per le condizioni di non autosufficienzaâ€Â. Nel testo del progetto si sostiene che la risposta ai bisogni che riguardano la cura delle persone non autosufficienti passa per la qualificazione dell'assistenza domiciliare, per l'offerta di trattamenti personalizzati e con diversa intensitàassistenziale e per il potenziamento dei servizi semiresidenziali. Accanto a ciò, va sostenuta la promozione dell'autonomia delle persone disabili (non solo anziane) con provvedimenti integrati sui servizi scolastici, sanitari e socio-assistenziali, culturali e con altre attivitàsul territorio. Il progetto prevede la costituzione di un Fondo regionale, «ad integrazione di quello nazionale, che preveda misure di aiuto di carattere universalistico rivolte a tutte le persone non autosufficienti, ancorché selettivo nella misura del suo utilizzo, sulla base di specifici indicatori non solo di natura economica e riguardanti l'intero nucleo familiare».
- DAP 2008-2010
L'approvazione della legge istitutiva del Fondo regionale per la non autosufficienza è un obiettivo strategico inserito nel DAP 2008-2010 nella parte relativa alla Protezione della salute, in coordinamento con il Progetto caratterizzante prima descritto. Il Fondo ha come finalitàlo sviluppo dei servizi, l'ampliamento degli utenti e l'estensione del principio di universalitàdelle prestazioni.
Le risorse ad esso dedicate dovrebbero ammontare ad un totale di 32.000.000 di euro, provenienti da diverse fonti (Fondo nazionale, Fondo Sanitario regionale, Bilancio regionale). Il DAP prevede anche un sistema di programmazione a tre livelli: la Regione definisce il Piano Regionale Integrato in cui fissa, tra l'altro, i criteri di riparto per il Fondo; gli ATI stabiliscono ulteriori criteri per l'allocazione delle risorse tra i diversi tipi di servizio; gli Ambiti Territoriali Sociali definiscono le modalitàdi erogazione delle prestazioni riferite al Fondo.
Nella parte riguardante la Protezione sociale, dove il tema viene trattato visti gli aspetti di integrazione tra tale comparto e quello sanitario, viene descritto il PRINA (Programma integrato per la non autosufficienza) il cui obiettivo è garantire il diritto all'accesso, alla definizione di un percorso personalizzato, all'accompagnamento e alle prestazioni integrate.
- Linee di indirizzo per il secondo Piano Sociale Regionale
Le Linee di indirizzo per il secondo Piano Sociale Regionale, approvate con dgr 279/2008, prendono in considerazione il sostegno alla non-autosufficienza tra le “Prospettive di sviluppo e di innovazioneâ€Â. In esse si riconosce che l'assistenza ai non autosufficienti, per quanto possa richiedere interventi sanitari specifici, è sempre di più un problema di assistenza sociale. Come tale, i relativi servizi sono da effettuarsi nell'ambito dell'integrazione tra i due comparti e da organizzare nell'ottica della permanenza delle persone nel luogo ordinario di vita, attraverso «livelli adeguati di assistenza domiciliare integrata». Anche le linee di indirizzo propongono un Programma Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA) che garantisca il diritto all'informazione e all'accesso; il diritto alla definizione di un percorso personalizzato e all'accompagnamento lungo tale percorso; il diritto alle prestazioni integrate nelle diverse componenti di cura, assistenza e sostegno personale e famigliare. Il PRINA dovràassicurare la centralitàdelle comunitàlocali, riconoscere il valore aggiunto della famiglia, coinvolgere i cittadini e favorire le iniziative di reciprocitàe di auto-aiuto.
-
Effetti su altri settori o ambiti diversi da quelli previsti: No
-
Destinatari
-
Destinatari diretti:
I destinatari del disegno di legge possono essere individuati nei seguenti:
- Soggetti non autosufficienti e famiglie che se ne prendono cura;
- Operatori e personale del Servizio Sanitario Regionale e dei Servizi Sociali dei Comuni;
- Centri di salute e Distretti socio-sanitari; Uffici della Cittadinanza, Comuni, Ambiti Territoriali, Ambiti Territoriali Integrati.
-
Zone territoriali di intervento:
L'intero territorio regionale
-
Forme di pubblicitàper i destinatari: No
Non sono previste specifiche forme di pubblicitàper i destinatari. L'art. 3 prende in considerazione l'accesso unico alle prestazioni, che deve essere garantito dai Centri di salute, dagli Uffici della Cittadinanza e dagli sportelli on-line. A loro volta, questi “luoghi di accesso†devono assicurare l'informazione e l'accoglienza e, come si legge nel disegno di legge, “confluire†in un unico punto rappresentato dal Distretto socio-sanitario per l'accettazione, la presa in carico e l'attivazione dell'unitàmultidisciplinare di valutazione.
-
Forme di partecipazione per i destinatari/cittadinanza: Si
Nel disegno di legge l'Art. 14 è dedicato alla “Partecipazione delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali†(art. 14). In esso si prevede che la Regione, nella costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, riconosca il ruolo di rappresentanza sociale delle organizzazioni e delle formazioni sociali e assuma la concertazione come metodo di relazione. Inoltre, viene stabilito che, ai vari livelli istituzionali e nella costruzione e gestione del Fondo, il confronto con le organizzazioni sindacali, le espressioni di autorganizzazione della societàcivile in ambito sociale (in particolare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale), le rappresentanze dei soggetti gestori dei servizi e, negli Ambiti Territoriali, il Tavolo Alto della Concertazione svolga un ruolo fondamentale. Tale confronto deve realizzarsi lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e completarsi nella valutazione degli esiti.
-
Analisi del contesto
-
Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento
-
Definizione contenuta nell'atto: Si
Secondo l'art. 2 c. 1 del DdL, sono considerati non autosufficienti i soggetti che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilitàfisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente incapacitàdi compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacità, coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità.
L'art. 2. c.2 prevede inoltre un'articolazione dei diversi livelli di gravitàdella non autosufficienza, che dovràessere stabilitàdalla Giunta Regionale con proprio atto (art. 8, c. 4).
Osservazioni sul testo:
La definizione adottata nel DdL si allinea completamente con l'impostazione e i principi previsti dalla Classificazione ICF elaborata dall'OMS (cfr. punto 13 - Definizione del contesto socio-economico), ma resta, coerentemente alla Classificazione stessa, non immediatamente operativa. Infatti, le indicazioni contenute sia nella definizione adottata che nella classificazione ICF devono poi essere tradotte in concreto, in uno strumento di valutazione (ciò che in termini metodologici viene denominato scala di misura), da utilizzare nella fase di accertamento della condizione di non autosufficienza.
Le scale di misura elaborate ai fini della valutazione della non autosufficienza sono molteplici e non completamente sovrapponibili, sia per quanto riguarda gli specifici ambiti di valutazione, sia nella determinazione dei possibili livelli di gravità. Proprio per la molteplicitàdegli strumenti a disposizione, non esiste accordo unanime nella comunitàscientifica su quale sia la scala di misura migliore per la valutazione della condizione di non autosufficienza.
Per tali ragioni, la fase di valutazione da parte delle unitàmultidisciplinari (secondo quanto descritto dagli artt. 4 e 5 del DdL) rappresenta un passaggio cruciale nell' accertamento della non autosufficienza, in quanto l'applicazione di scale di misura diverse può portare a valutare un soggetto, in maniera più o meno grave.
Sarebbe pertanto auspicabile che l'articolato prevedesse l'adozione di criteri e strumenti di valutazione uniformi a livello regionale sia per la definizione dei livelli di gravità, sia nella fase di accertamento della non autosufficienza da parte delle UVM, per evitare situazioni di disparitàdi trattamento nei diversi distretti sanitari.
-
Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatasi sul territorio: Si
L'assistenza alle persone non autosufficienti è ormai riconosciuta come una vera e propria emergenza nel sistema di erogazione dei servizi e degli interventi sociali, un “problema socialeâ€Â, come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge. Per un'analisi più approfondita di questo aspetto si rimanda alla successiva definizione del contesto socio-economico.
-
Rispondenza dell'atto ad esigenze di nuove realtàsocio-economiche: Si
La presenza di bisogni che riguardano persone non autosufficienti, specialmente anziane, investe anche il settore dell'assistenza domiciliare. Al notevole incremento della popolazione anziana nel nostro Paese e in Umbria, sta corrispondendo uno speculare aumento della domanda di servizi di cura forniti presso il domicilio della persona che si trova in difficoltà. Le carenze del sistema di welfare locale nella risposta a bisogni comunque complessi ed onerosi generano una “reazione†delle famiglie, che affidano all'esterno, in misura sempre maggiore, il lavoro di cura per gli anziani, attraverso il ricorso alle cosiddette “badanti†straniere. Difficile stimarne l'entità: molto spesso, esse sfuggono alle rilevazioni ufficiali, visto il forte ricorso al lavoro “nero†e, talvolta, la situazione di immigrazione irregolare o clandestina. Il fenomeno, in ogni caso, è in forte crescita, tanto da aver creato una sorta di nicchia occupazionale per le donne immigrate disposte a svolgere questo lavoro.
-
Presenza di dati e informazioni nella relazione d'accompagnamento: Si
La relazione di accompagnamento contiene alcuni brevi cenni al problema dell'invecchiamento della popolazione in Italia ed in Umbria, menzionando alcune recenti stime sulla popolazione anziana non autosufficiente in Umbria.
Nella relazione è contenuta inoltre una rassegna dei diversi provvedimenti di natura legislativa e amministrativa adottati in Umbria negli ultimi anni sul tema dell'integrazione socio-sanitaria, assieme alla descrizione della Legge Finanziaria del 2007 istitutrice del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (cfr. punto 14 - Riferimenti documentali).
Osservazioni sul testo della relazione:
Dalla relazione di accompagnamento risulta nel 2005 gli anziani non autosufficienti residenti in Umbria ammontano a 17.424. Questo dato sottostima fortemente l'ammontare del'intera popolazione in condizioni di non autosufficienza in Umbria, per tre ordini di ragioni:
• le stime fanno riferimento alla sola popolazione anziana, di etàsuperiore ai 65 anni;
• le stime fanno riferimento ad una condizione di non autosufficienza di tipo funzionale, escludendo tutte le compromissioni dell'autonomia personale derivanti da problemi di carattere psichico, cognitivo e relazionale;
• l'indagine Multiscopo ISTAT sulle condizioni di salute della popolazione, da cui le stime sono elaborate, viene condotta presso le famiglie; a partire da questi dati si ottengono informazioni soltanto sull'ammontare della popolazione non autosufficiente residente in famiglia, tralasciando tutte quelle presenti in strutture residenziali socio-sanitarie per non autosufficienti.
Per tali ragioni le stime da fonte ISTAT devono essere integrate con le informazioni derivanti da altre fonti. La fonte dei dati più utile a questo scopo è data dalle statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale, in cui vengono riportate le informazioni provenienti dal Casellario centrale dei pensionati riguardanti le prestazioni pensionistiche, di base e complementari, erogate da tutti gli enti previdenziali, sia pubblici che privati, tra cui le indennitàdi accompagnamento, la cui erogazione in molti casi è subordinata alla condizione di non autosufficienza.
Si veda il successivo punto 13 - Definizione del contesto socio-economico per alcuni dati di sintesi al riguardo.
-
Dati e informazioni di sintesi: statistiche
A) Le indicazioni ed i principi dell'Organizzazione Mondiale della SanitÃÂ
Un punto di riferimento fondamentale, a cui anche il DdL rimanda (art. 2 c.1 e art. 5 c. 2) è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanitàche nel 2001 ha approvato l'ICF (International Classification on Functioning), una nuova classificazione internazionale che descrive in modo unificato e standardizzato le componenti di salute di una persona, le condizioni di vita ad esse correlate nonché le limitazioni delle funzioni corporee, delle attivitàquotidiane e di partecipazione sociale, in conseguenza alle compromissioni nello stato di salute.
Nell'ICF non si fa menzione della condizione di non autosufficienza; l'accento viene posto infatti sui concetti di funzionamento e di disabilitàche rappresentano due termini ombrello che coinvolgono, da un lato tutte le funzioni corporee e di partecipazione sociale dell'individuo, dall'altro tutte le limitazioni sia delle funzioni corporee che delle attivitàdi partecipazione sociale, dovute alla presenza di particolari condizioni di salute.
In questo contesto pertanto, lo stato di salute di un individuo è immaginabile come un continuum ai cui estremi opposti si trovano da una parte l'individuo in perfette condizioni di salute e senza alcun tipo di limitazione sia fisica che sociale, dall'altra parte l'individuo totalmente non autosufficiente, le cui sfere di autonomia fisica e sociale sono completamente compromesse.
Si noti che la classificazione precedente, la ICDH (International Classification of Desease Disability and Handicap) considerava la disabilitàcome menomazione delle sole funzioni corporee. E' importante sottolineare questo diverso inquadramento del problema in quanto le scale di valutazione della disabilitàmaggiormente utilizzate anche negli ultimi anni, riflettono questa impostazione e coinvolgono spesso soltanto l'aspetto funzionale della disabilitàtralasciando tutti gli aspetti che hanno a che vedere con le relazioni interpersonali e sociali.
B) Dati statistici sulla non autosufficienza in Umbria
Dati sull'incidenza della non autosufficienza nella popolazione non sono disponibili a livello ufficiale. Questa carenza di informazioni deriva dalla non operativitàdel concetto di non autosufficienza, perché tale situazione, come deriva anche dai principi dell'OMS, si inquadra all'interno del problema più generale della disabilità.
Stime non ufficiali sulla non autosufficienza si possono pertanto ottenere attraverso indagini ad hoc, oppure in via indiretta attraverso l'applicazione di modelli matematici o ancora, tramite l'integrazione di dati amministrativi derivanti da fonti statistiche diverse, come giàsi è accennato in riferimento alla descrizione della relazione di accompagnamento al DdL.
Allo stato attuale, un panorama sufficientemente completo sul fenomeno della non autosufficienza in Umbria si può ricavare dall'elaborazione incrociata dei dati derivanti dall'indagine Multiscopo ISTAT sulle condizioni di salute della popolazione, dalle indagini dell'ISTAT e della Regione Umbria sui presidii socio-assistenziali e le strutture residenziali e semiresidenziali, e dalle statistiche sui beneficiari delle pensioni di invaliditàe delle indennitàdi accompagnamento.
Inoltre, dal punto di vista istituzionale, è utile tenere in considerazione l'indagine censuaria avviata dall'ISTAT sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni, che fornisce informazioni sugli utenti e sulla spesa sostenuta dai Comuni singoli ed in forma associata per i servizi erogati nelle aree famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, immigrati, e adulti con disagio.
I risultati principali di tale confronto sono i seguenti:
• a partire dai dati dell'Indagine Multiscopo ISTAT, l'Osservatorio per la Salute degli Anziani della Regione Umbria, ha stimato oltre 14.000 anziani in condizioni di completa non autosufficienza e oltre 20.000 anziani in condizione di “non autosufficienza iniziale†che vivono in famiglia (il primo dei due dati è quello cui fa riferimento la relazione di accompagnamento al DdL);
• gli ospiti in strutture residenziali e semiresidenziali in Umbria sono circa 3.500; di questi circa il 75% si può ritenere in una situazione di grave disabilitào completa non autosufficienza;
• i beneficiari di indennitàdi accompagnamento per invaliditàcivile sono oltre 31.000 di cui la quasi totalitàcon etàmaggiore di 65 anni;
• i Comuni della nostra regione hanno speso in media nel 2004 € 1.083 pro-capite per l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane e mediamente € 4.022 pro-capite in favore di anziani ospiti in strutture residenziali. Nell'area destinata alla disabilità, una spesa media pro-capite di € 5.617 è stata sostenuta per servizi di assistenza domiciliare, mentre € 3.210 pro-capite per i disabili ospiti di strutture residenziali. Sulla base della spesa media sostenuta si individuano circa 3.700 interventi di assistenza domiciliare agli anziani e circa 1.400 interventi per anziani ospiti in strutture. Inoltre, gli interventi di assistenza domiciliare per altre persone disabili sono commisurabili in circa 600 interventi, mentre quelli per i disabili nelle strutture residenziali sono circa 60.
Nell'Allegato n.3 al documento istruttorio sono riportate le tabelle da cui tali informazioni sono state tratte.
C) L'esperienza dell'assegno di cura
Consideriamo a parte l'esperienza dell'assegno di cura così come disciplinato dalla L.R. 24/2004 (cfr. il successivo punto 14 e il Documento di Analisi Tecnico-Normativa per gli aspetti più prettamente legislativi).
Nel 2001 la Giunta Regionale aveva attivato la sperimentazione dell'assegno di cura per sostenere le famiglie che assistono in casa congiunti anziani gravemente non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa.
La finalitàprincipale dell'assegno di cura era quello della salvaguardia della domiciliarità, ovvero il mantenimento dell'anziano nella propria famiglia o più in generale nel proprio ambiente di vita, valorizzando la famiglia come elemento essenziale nell'impegno di cura cercando di evitare o di posticipare il più possibile l'ingresso dell'anziano in una struttura residenziale o anche ricoveri impropri nelle strutture ospedaliere.
In fase di sperimentazione il numero complessivo di assegni previsto era stato di 360, distribuito tra le Aziende USL in modo proporzionale all'ammontare della popolazione residente ultra sessantacinquenne.
La legge regionale 24/2004 nasce come prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di cura. Nel 2005, dopo la Delibera di Giunta di attuazione sono stati erogati 800 assegni di cura nell'intera regione, a fronte di oltre 2.500 domande ammesse al finanziamento.
Si noti che per la ammissione della domanda, l'accertamento della condizione di non autosufficienza viene rimandata all'accertamento dell'invaliditàal 100% con riconoscimento di indennitàdi accompagnamento. Pertanto in questo caso, si stabilisce un'equivalenza tra possesso dell'indennitàdi accompagnamento e la condizione di non autosufficienza.
All'inizio del 2006 la DGR n. 174 ha previsto tra le altre azioni, la sospensione nello scorrimento della graduatoria per l'assegno di cura, rimandando alla stesura del nuovo Piano Sanitario Regionale il mantenimento dello strumento. Si rimanda al documento di Analisi Tecnico-Normativa l'analisi degli aspetti di coordinamento tra DdL e la Legge Regionale sull'assegno di cura.
In allegato è riportata la descrizione delle caratteristiche principali della misura e la distribuzione territoriale degli assegni di cura erogati dalle Aziende USL nell'anno 2005.
-
Riferimenti documentali: nazionali
Normativa nazionale
- La legge finanziaria 2007 (l. 296/2006) prevede l'istituzione del Fondo per le non autosufficienze. Così recita il comma 1264 dell'art. 1: «al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietàsociale un fondo denominato “Fondo per le non autosufficienzeâ€Â, al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
- La legge finanziaria 2008 (l. 244/2007) ha modificato quella dell'anno precedente, inserendo la lettera c-bis al comma 1251 dell'art. 1, che ora così recita: «il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale [...] del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: [...] c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunitàfamiliare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietàsociale e della salute, promuove [...] una intesa in sede di Conferenza unificata [...], avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalitàsulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona».
- La legge quadro 328/2000, che prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, include tra le prestazioni sociali che costituiscono il livello essenziale di quelle erogabili sotto forma di beni e servizi «le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana»; le «misure per il sostegno delle responsabilitàfamiliari [...] per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare»; gli «interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilitàpersonale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio».
- Il dpcm 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie†suddivide gli interventi che prevedono l'integrazione tra il comparto sociale e quello sanitario in prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Il dpcm è stato recepito dalla Regione Umbria con dgr 21/2005. Per l'analisi di questi due atti si rimanda all'Allegato 1.
Normativa regionale
- La legge regionale 24/2004 ha istituito l'assegno di cura come misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari finalizzata a ridurre l'istituzionalizzazione, i ricoveri impropri e a tutelare la qualitàdella vita dell'anziano. Dopo un periodo di sperimentazione, oggi questo tipo di intervento viene ricompreso, come si legge nella relazione al disegno di legge in oggetto, nel Fondo per la non Autosufficienza.
- La legge regionale 23/2007, che riforma il sistema amministrativo regionale e locale, contiene, agli artt. 17 e ss., la disciplina relativa agli Ambiti Territoriali Integrati, richiamati dalla proposta di legge in oggetto. In particolare, come recita la legge, sono unificate in capo a questi «organismi» le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato e turismo.
- La legge regionale 28/2007 prevede interventi per il sostegno e la qualificazione dell'assistenza familiare domiciliare; in particolare, la norma promuove iniziative di: formazione; promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; informazione, assistenza, supporto e consulenza; sostegno economico; monitoraggio e verifica degli interventi.
-
Bibliografia essenziale:
• Battisti A. e Hanau C. (2004) Criteri per la definizione della gravitàdelle persone con disabilità: un'applicazione ai dati italiani, in Tendenze, n. 3.
• ISTAT (2004) L'assistenza residenziale: regioni a confronto - Anno 2000. Collana Informazioni n.14, Roma.
• ISTAT (2007) Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Anno 2005, “Statistiche in breveâ€Â, Roma.
• ISTAT - Ministero delle Politiche per la famiglia (2007) La famiglia in Italia - Dossier statistico.
• ISVAP (2007) La non autosufficienza degli anziani: il caso italiano alla luce delle esperienze estere.
• Regione Umbria (2006) Umbria: situazione demografica e stima della non autosufficienza degli anziani. DVSS, Monografia n.1.
• Regione Umbria - Direzione Regionale Sanitàe Servizi Sociali (2006) Censimento delle persone umbre con disabilità, inserite nelle strutture residenziali e semiresidenziali. Studi e Ricerche, n. 8.
• Regione Umbria (2007) Valutazione del PSR 2003-2005. Volume C: Grado di raggiungimento degli obiettivi di salute e delle azioni ad esso funzionali.
• W.H.O. (2001) The International Classification of Functioning, Disability and Health, Geneva.
-
Analisi della politica pubblica
- Attuazione dell'atto
Soggetto attuatore |
Tipo provvedimento |
Oggetto del provvedimento |
Tempi previsti |
---|
Giunta regionale | Atto di indirizzo | 1) Criteri per definire la composizione delle unitàdi valutazione:- unitàmultidisciplinare di valutazione geriatrica - non autosufficiente anziano;- unitàmultidisciplinare di valutazione per disabili;e relative modalitàdi funzionamento.2) Criteri di classificazione dei casi sottoposti. | Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge |
Aziende ASL | Nomina e insediamentounitàdi valutazione | | |
Giunta regionale | DGR | - livelli di gravitànon autosufficienza- prestazioni erogabili a domicilio…- criteri di erogazione delle prestazioni…- tipologia dei costi a carico del SSN per ciascuna prestazione | Non definiti |
Giunta regionale | Regolamento | - criteri e modalitàdi accesso alle presetazioni;- criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni - gli obiettivi e le prioritàdi intervento;- criteri per garantire la gradualitànell'erogazione delle prestazioni….. | |
Giunta regionale | DGR | Piano regionale integrato per la non autosufficienza PRINA | |
Consiglio regionale | Del CR | Approva il Piano regionale integrato | |
-
Clausola valutativa
-
Suggerita: Una possibile clausola valutativa
1. Al 30 giugno dell' anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione in cui sono contenute le seguenti informazioni:
a) stato di attuazione della legge in relazione alla programmazione regionale e della conseguente programmazione territoriale evidenziando le modalitàdi raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa, nonché il ruolo svolto dalle formazioni sociali e dalle organizzazioni sindacali lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e della valutazione degli esiti della programmazione stessa.
b) in quanti e quali distretti socio-sanitari è stato attivato il servizio di presa in carico della persona non autosufficiente e in quanti e quali è stato predisposto e sottoscritto il Patto per la cura e il benessere;
c) in che modo la rete territoriale dei servizi sanitari e il distretto socio-sanitario hanno garantito il diritto della persona non autosufficiente alla paritàdi trattamento e di accesso;
d) il tempo medio di attesa intercorso tra il momento della presa in carico del soggetto non autosufficiente alla sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere.
2. Al 30 giugno del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale per rispondere dettagliatamente alle seguenti domande:
a) in che modo le risorse impiegate:
1) hanno contribuito all'obiettivo del mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti;
2) hanno contribuito ad incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie;
3) hanno inciso sulla spesa sanitaria;
b) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone non autosufficienti e dei familiari e conviventi nonché il livello di qualitàdelle prestazioni rese e degli interventi attuati.
-
Deliberata: Clausola valutativa
Deliberata e Proposta dal Comitato per la legislazione
1. Al 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione in cui sono contenute le seguenti informazioni:
a) stato di attuazione della legge in relazione alla programmazione regionale e della conseguente programmazione territoriale evidenziando le modalitàdi raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa, nonché il ruolo svolto dalle formazioni sociali e dalle organizzazioni sindacali lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e della valutazione degli esiti della programmazione stessa.
b) in quanti e quali distretti socio-sanitari è stato attivato il servizio di presa in carico della persona non autosufficiente e in quanti e quali è stato predisposto e sottoscritto il Patto per la cura e il benessere;
c) in che modo la rete territoriale dei servizi sanitari e il distretto socio-sanitario hanno garantito il diritto della persona non autosufficiente alla paritàdi trattamento e di accesso;
d) il tempo medio di attesa intercorso tra il momento della presa in carico del soggetto non autosufficiente alla sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere.
2. Al 30 giugno del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale per rispondere dettagliatamente alle seguenti domande:
a) in che modo le risorse impiegate:
1) hanno contribuito all'obiettivo del mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti;
2) hanno contribuito ad incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie;
3) hanno inciso sulla spesa sanitaria;
4) hanno contribuito a contenere i tempi medi delle liste di accesso alle strutture residenziali;
b) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone non autosufficienti e dei familiari e conviventi nonché il livello di qualitàdelle prestazioni rese e degli interventi attuati.
-
Attivitàdelle Commissioni
-
Assegnazione dell'atto alle Commissioni: Redigente
17-3-2008
-
Altri soggetti: Comitato per la Legislazione
-
Verifica allegati
-
Allegati: Si
Scheda degli elementi finanziari
-
Iscrizione atto ordine del giorno Commissione: 27-3-08, 24-4-08, 16-5-08, 22-5-08
-
Partecipazione
-
Espletamento consultazione
-
Iniziativa consiliare: n. 3 Componenti la Commissione (Consiglieri Zaffini, Mantovani, Melasecche Germini)
-
Decisione Commissione: seduta del 27-3-2008
-
Tipo consultazione: audizioni
-
Sede/i: Consiglio regionale - Sala partecipazione
-
Data/e: 10-4-2008
-
Soggetti: invitati
Vedi documenti allegati
-
Resoconto: Si
vedi documenti allegati
-
Senso@lternato
-
Proposte: Associazione Italiana Persone Down, Commissione Pari OpportunitàProvincia di Perugia
-
Procedimento nel Comitato per la legislazione
-
Iscrizione atto ordine del giorno del Comitato: Iscritto all'o.d.g. della seduta del 20 maggio 2008.
-
Relatore: Relatore: Presidente del Comitato per la legislazione, Cons. Giancarlo Cintioli
-
Formulazione parere: clausola valutativa
Con lett. prot. n. 1874 del 21 maggio 2008 il Comitato per la legislazione ha trasmesso la proposta di clausola valutativa al Presidente della III Commissione consiliare permanente, nel testo allegato.
-
Procedimento in Commissione
-
Adempimenti generali
-
Abbinamento: Si
Atto n. 409 seduta del 27-3-2008
-
Sottocommissione: Consiglieri Ronca, Rossi, Zaffini - nominata nella seduta del 24-4-2008
-
Richiesta esame referente: Gruppo consiliare
Gruppo consiliare AN
-
Esame
-
Emendamenti
-
Presentatore: Sottocommissione
-
Relatore per l'aula: Consigliere Gilioni di maggioranza
Consigliere Zaffini di minoranza
-
Relazione orale: SI
-
Trasmissione in aula
-
Richiesta iscrizione urgenza: Si
-
Attivitàdell'Aula
-
Decisione finale del Consiglio: APPROVA
-
Approvati dal Consiglio emendamenti al testo proposto dalla Commissione: SI
-
L.R. n.: 9
-
del: 04-06-2008
-
Pubblicata nel B.U.R. n.: 27/S
-
del: 11-06-2008
-
Coordinamento formale del testo - drafting: Si
-
Adempimenti successivi
-
Rapporto informatico sulla legislazione
-
Analisi della normativa
-
Dati quantitativi
-
Articoli: 19
-
Commi: 53
-
Caratteri: 17473
-
Iniziativa legislativa: Giunta regionale
-
Impugnativa costituzionale: No
- Documenti allegati