Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi:
1) Introduzione di un procedimento di certificazione di sostenibilitàambientale per la progettazione e realizzazione di nuovi edifici e di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici esistenti (artt. 3-5). La certificazione di sostenibilitàambientale: • si applica a tutti gli edifici con esclusione di quelli destinati ad attivitàproduttive di tipo industriale, artigianale, commerciale ed agricolo;
• è obbligatoria per la realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, agenzie e societàregionali, province, comuni in forma singola o associata, nonché per gli edifici di edilizia residenziale di proprietàdell’ATER;
• è attivabile su base volontaria per gli edifici realizzati da soggetti privati;
• si ottiene attraverso un meccanismo di valutazione delle prestazioni ambientali dell’edificio (stabilito secondo il disciplinare tecnico approvato dalla Giunta regionale) riguardante la qualitàdell’ambiente esterno ed interno, il risparmio delle risorse naturali, la riduzione dei consumi energetici e dei carichi ambientali, la qualitàdella gestione del servizio e l’integrazione con il sistema di mobilitàpubblica;
• è rilasciata dall’ARPA o dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale, su richiesta del proprietario o dell’avente titolo o del soggetto attuatore dell’intervento edilizio;
• ha validitàdecennale trascorsi i quali decadono i benefici ad essa associati, con possibilitàdi rinnovo tramite una nuova procedura valutativa.
2) Introduzione di norme e criteri di governo del territorio:
in particolare, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, i comuni devono tenere conto della natura del suolo ai fini dell’uso sostenibile del territorio, della vocazione naturale ed ambientale, della situazione idrogeologica, della presenza di falde sotterranee o di eventuali emissioni nocive (art. 7 c. 1), nonché delle analisi morfologiche del terreno in modo tale che l’individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti o infrastrutture, non ne modifichi il profilo in modo sostanziale (art. 7 c. 2). L’individuazione dei nuovi insediamenti abitativi e/o produttivi (art. 7 c. 3) deve essere fatta garantendo:• la contiguitàcon ambiti gia previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;
• il collegamento con le aree verdi attraverso percorsi pedonali o piste ciclabili;
• livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce d’etàe dei diversamente abili, mediante l’inserimento di apposite strutture di arredo urbano;
• il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nella realizzazione di nuove aree produttive industriale e artigianali ecologicamente attrezzate;
• il rispetto di criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti a rischio di incidente rilevante;
• la presenza di impianti di trattamento di reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché le condizioni ottimali che consentano un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;
• la tutela delle risorse naturali dell’ambiente.
Inoltre, i piani attuativi relativi ai nuovi insediamenti o alla ristrutturazione di quelli esistenti devono: • prevedere la realizzazione di apposite cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei punti di presa per il riutilizzo (art. 8 c. 3);
• fissare le percentuali minime di permeabilitàdei suoli da calcolare sull’intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni (art.9 c.1);
• localizzare le aree per i nuovi insediamenti in modo da garantire il massimo soleggiamento e luminositàper gli edifici e favorire l’utilizzo dell’energia solare (art. 11 c.1);
• prevedere spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata (art. 13).
3) Una serie di strumenti conoscitivi (cartografie tematiche), a disposizione dei comuni, a supporto delle scelte pianificatorie di cui al punto 2, predisposti dalla Regione:
• carta dei detrattori ambientali artificiali;
• carta dei rischi ambientali naturali;
• carta climatica;
• carta dei regimi delle acque.
4) Introduzione di norme orientate allo sviluppo sostenibile per gli interventi di progettazione e ristrutturazione edilizia: • è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici sia per uso pubblico che privato, tramite la predisposizione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione (art. 8);
• la realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde acquifere sotterranee da agenti inquinanti, attraverso opportuni sistemi di filtraggio a seconda della loro dimensione (art. 10);
• nel caso della presenza di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee alla contabilizzazione differenziata delle calorie (art. 12);
• è obbligatoria l’installazione di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici e compatibilmente con la realizzabilitàtecnica dell’intervento (art. 14);
• gli interventi edilizi privilegiano l’uso di materiali naturali, riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali (quali laterizio e pietra), di ridotto impatto ambientale e non trottati con sostanze tossiche (art. 15);
5) Forme di incentivazione economica:
la Regione concede contributi finalizzati a: • promuovere il processo di certificazione di sostenibilitàambientale;
• sostenere gli enti locali nell’attuazione di concorsi di progettazione per la realizzazione di edifici che ottengano il certificato di sostenibilitàambientale.
I Comuni inoltre:• possono prevedere in favore di coloro che conseguono il certificato di sostenibilitàambientale la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione;
• possono prevedere incentivi in materia di imposte e tasse comunali per i proprietari di edifici che conseguono il certificato di sostenibilitàambientale;
• prevedono forme di premialitàin termini di incrementi della potenzialitàedificatoria fino al 20% di quelle stabilite in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, per la realizzazione o l’ampliamento di edifici che ottengono il certificato di sostenibilitàambientale.
6) Altre forme di incentivazione:
la regione predispone programmi, progetti e strumenti di informazione educazione e formazione volti alla conoscenza delle questioni legate alla sostenibilitàambientale degli edifici, con l'obiettivo di sensibilizzare le imprese di costruzione, le maestranze, le scuole e gli utenti finali e di creare nuove figure professionali esperte in materia di sostenibilitàambientale nel settore dell'edilizia.
SCHEMA DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
In base all’articolato del disegno di legge, la procedura di richiesta del certificato di sostenibilitàsi articola nei seguenti punti:
1. su iniziativa del richiedente (il proprietario dell’immobile o l’avente titolo), un tecnico progettista (art. 5, c.1) predispone:
a) una relazione che illustra i criteri di progettazione e le soluzioni adottate ai fini del rilascio del certificato;
b) una verifica (a carattere preliminare) delle prestazioni ambientali dell’edificio;
c) la documentazione relativa alla certificazione energetica.
2. il richiedente invia la richiesta del certificato, con allegata la documentazione predisposta dal progettista, ad uno dei soggetti certificatori individuati dalla Regione (art. 5, c.2);
3. il certificatore, entro 30 giorni e previa verifica, rilascia l’attestato di conformità;
4. il richiedente trasmette al comune l’attestato di conformitàai fini del riconoscimento dei benefici edilizi di cui agli artt. 16-17 (riduzione dei costi di urbanizzazione secondaria e concessione della premialitàedificatoria), che vengono accordati sulla base dei nuovi regolamenti per l’attivitàedilizia (art. 20, c.1);
5. al completamento dell’intervento edilizio (art. 5, c. 3;, il direttore dei lavori dichiara la rispondenza dell’edificio ai requisiti previsti in fase di progettazione ai fini della certificazione e la trasmette al soggetto certificatore;
6. il certificatore, previa verifica della documentazione, rilascia il certificato entro 30 giorni dal ricevimento (art. 5, c.4);
7. il certificato di sostenibilitàambientale viene allegato alla documentazione da presentare al comune per il rilascio del certificato di agibilità(che deve essere richiesto entro 15 gg. dall’ultimazione dei lavori di finitura);
8. il comune controlla la rispondenza degli interventi sottoposti a certificazione (art. 21, c. 1); in caso di difformitào inadempienze invita l’interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, scaduto il quale dispone la decadenza dei benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell’annullamento del certificato di sostenibilitàambientale. Nel caso di concessione di premialitàedilizia applica le corrispondenti sanzioni pecuniarie (art. 21, c. 2-3).
In merito allo schema di procedura, si possono avanzare alcune osservazioni:
• Il tecnico progettista deve essere in grado di fare una verifica (seppure in via preliminare e non definitiva) delle prestazioni ambientali dell’edificio e pertanto deve essere formato in merito alle procedure di valutazione delle prestazioni ambientali e deve conoscere il disciplinare tecnico predisposto dalla Giunta regionale;
• La certificazione di sostenibilitàambientale non sostituisce la certificazione energetica, ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell’edificio (art. 3 c.8). Infatti la certificazione energetica deve essere allegata alla richiesta da inviare al soggetto che certifica la sostenibilitàambientale. Tuttavia, anche il certificato energetico viene rilasciato alla fine dei lavori e pertanto non sembrerebbe disponibile al momento della richiesta;
• Nel caso di concessioni di premialitàedificatorie, il possibile incremento della volumetria non viene sottoposto a valutazione, in quanto la concessione è successiva al rilascio dell’attestato di conformità;
• Il soggetto certificatore basa le proprie valutazioni essenzialmente sulla base della documentazione presentata dal richiedente senza alcun controllo sul campo; tutte le verifiche di conformitàsono lasciate in mano ai comuni;
• Alla scadenza dei dieci anni il certificato di sostenibilitàambientale dell’edificio può essere rinnovato “con le stesse modalitàpreviste per il suo rilascio†(art. 4, c. 2) e non si prevede una procedura semplificata.