Capo I
Disposizioni relative alla ricerca
Art. 3
Permesso di ricerca.
1.
La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca ha per oggetto:
a)
lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende captare;
b)
la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e di ogni altra indagine atta ad accertare le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;
c)
la rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca, se necessaria.
2.
Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a duecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.
3.
Nel rispetto dei limiti di cui al
comma 2
la superficie accordata può essere ridotta o ampliata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare del permesso. L'istanza di ampliamento è pubblicata con le modalità di cui all'
articolo 4, comma 3
.
4.
La durata del permesso di ricerca ha validità fino a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere prorogata, previa istanza motivata del titolare, fino ad un massimo di un anno. L'istanza di proroga è pubblicata con le modalità di cui all'
articolo 4, comma 3
.
5.
Il titolare del permesso di ricerca deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari o ai possessori a qualunque titolo dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.
6.
Il titolare del permesso di ricerca presenta alla Regione una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici
[ ... ]
[7]
, lo studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 23
, nonché la documentazione relativa alle spese sostenute e alle opere eseguite per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
[8]
.
Art. 4
Istanza per il rilascio del permesso.
1.
Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta
, sia esso pubblico o privato,[9]
purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.
2.
L'istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito dirigente del Servizio regionale, allegando, ai fini di cui al
comma 1
, il programma di ricerca e dei relativi investimenti, nonché ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all'
articolo 39
.
3.
L'istanza di rilascio del permesso è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione é preceduta dall'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.
Art. 5
Istanze concorrenti per il rilascio del permesso.
1.
Più istanze di rilascio sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio effettuata ai sensi dell'
articolo 4, comma 3
.
2.
In caso di concorso di più istanze di rilascio è preferito il soggetto che presenti
[ ... ]
[10]
la capacità tecnico-economica più idonea[11]
alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenendo conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'
articolo 39
. A parità di condizioni prevale la priorità nella presentazione dell'istanza.
Art. 6
Rilascio del permesso.
1.
Il permesso di ricerca è rilasciato dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all'
articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5
(Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33
) e del Piano di tutela delle acque di cui all'
articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e del piano di cui all'
articolo 35
.
2.
Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni interessati per territorio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.
3.
Il provvedimento contiene:
a)
l'individuazione e l'estensione della superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;
b)
la determinazione del diritto annuo da corrispondere ai sensi dell'
articolo 29, comma 1
e la determinazione del deposito cauzionale di cui all'
articolo 7
.
4.
Il permesso di ricerca può contenere eventuali prescrizioni e limitazioni.
5.
Il dirigente del Servizio regionale può disporre, con atto motivato, il diniego del permesso di ricerca e può sospendere per il tempo necessario i permessi di ricerca già rilasciati per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, oppure a seguito di istanza motivata del titolare.
Art. 7
Deposito cauzionale.
1.
Il titolare del permesso di ricerca entro un mese dalla notifica del rilascio versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata del permesso mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all'
articolo 4, comma 2
.
Art. 8
Cessazione del permesso di ricerca.
1.
Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi:
a)
rinuncia;
b)
decadenza;
c)
revoca.
2.
La dichiarazione di rinuncia è presentata al dirigente del Servizio regionale, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del diritto annuo di cui all'
articolo 29, comma 1
relativo all'annualità in corso.
3.
Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca nei seguenti casi:
a)
il titolare non ha dato inizio ai lavori di ricerca nei termini stabiliti o i lavori sono stati sospesi da oltre tre mesi senza giustificato motivo;
b)
il titolare ha utilizzato in qualsiasi forma le acque captate o ha violato le prescrizioni e le limitazioni imposte;
c)
il titolare non ha provveduto al pagamento del diritto annuo.
4.
La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.
5.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca del permesso di ricerca. La Regione provvede all'indennizzo delle spese sostenute.
Capo II
Disposizioni relative alle concessioni
Art. 9
Concessione per la coltivazione dei giacimenti.
1.
La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'
articolo 2, comma 1
, lettere a), b) e c) è subordinata
[ ... ]
[12]
al rilascio del provvedimento di concessione, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente e del paesaggio
(6)
ed efficienza energetica.
[13]
.
2.
La durata della concessione è proporzionata all'entità degli investimenti e degli ammortamenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque.
È fatto salvo quanto previsto all'
articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici).
[14]
3.
È consentita, all'interno dell'area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall'acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 3
, ad eccezione del
comma 2
.
4.
Il titolare della concessione assicura l'ottimale gestione delle risorse accordate in concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.
5.
Il titolare della concessione, compatibilmente con gli usi previsti dalla presente legge, può utilizzare l'acqua termale anche per usi geotermici.
Art. 10
(1)
Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti.
1.
Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui all'
articolo 3, comma 6
, individuando l'area interessata, che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca, e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 23
. L'avviso della procedura di evidenza pubblica è pubblicato almeno nell'Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche al fine di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di chiunque sia interessato. L'avviso determina i requisiti di partecipazione degli operatori e di presentazione delle offerte, i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata della concessione e la quantità massima di acqua estraibile di cui all'
articolo 12, comma 5
, lettere a) e b), gli elementi essenziali della convenzione concessoria ed evidenzia altresì l'eventuale presenza di diritti di uso civico di cui alla
legge 20 novembre 2017, n. 168
(Norme in materia di domini collettivi).
2.
Entro il termine stabilito dall'avviso, i soggetti interessati, pubblici o privati, compreso il titolare del permesso di ricerca, possono presentare l'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di coltivazione del giacimento, corredata:
a)
dalla documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed organizzativa, nonché la capacità economica e finanziaria ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione richiesto dal capitolato della procedura di evidenza pubblica;
b)
dal piano industriale comprensivo del programma degli investimenti e relativo cronoprogramma che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale, nonché per la promozione dello sviluppo qualificato del territorio, evidenziando altresì le ricadute economiche ed occupazionali e la compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;
c)
dal piano economico finanziario finalizzato a dimostrare la sostenibilità del piano industriale;
d)
dall'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dall'avviso pubblico.
3.
La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al
comma 2
, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione e il concessionario ai sensi dell'
articolo 13
. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'
articolo 80 del d.lgs. 50/2016
.
4.
Il concessionario è tenuto a corrispondere al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'
articolo 3, comma 6
, maggiorata del 10 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui al
comma 2
, a cui anche il ricercatore partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.
5.
Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al
comma 1
, il dirigente del Servizio regionale stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi del
comma 4
al titolare del permesso di ricerca da esplicitare nell'avviso pubblico. Il vincitore della procedura, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, è tenuto, al momento del rilascio della concessione di coltivazione, a produrre alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale. In mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
[16]
Art. 12
Rilascio della concessione.
1.
[ ... ]
[18]
Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale verifica il rispetto[19]
delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela delle acque e del Piano di Bacino e del piano di cui all'
articolo 35
.
2.
[ ... ]
[20]
Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica, il dirigente del Servizio regionale acquisisce, altresì, il parere espresso dai Comuni interessati per territorio e dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta[21]
. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.
3.
Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento. La concessione è accordata per un'area non superiore di norma a duecento ettari.
4.
L'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, fermo restando la durata stabilita nel provvedimento originario.
[ ... ]
[22]
Detta istanza è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione è preceduta dall'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.[23]
5.
Il provvedimento di concessione contiene:
a)
la denominazione dell'acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l'individuazione, l'estensione dell'area di concessione, la durata della concessione;
b)
la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;
c)
l'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 23
;
d)
l'ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli articoli 29 e 14;
[ e) ]
[24]
e)
l'ammontare della somma corrispondente al rimborso delle spese di cui all'
articolo 10, comma 4
;
[25]
f)
eventuali prescrizioni e limitazioni.
5 bis.
La Regione, di concerto con il concessionario, a metà della durata della concessione, effettua le necessarie verifiche sullo stato quali-quantitativo del bacino, al fine di salvaguardare la risorsa idrica per le future generazioni.
[26]
[ 6. ]
[27]
6.
La concessione prevede l'eventuale partecipazione del concessionario ad interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 23
ed il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle aree di salvaguardia.
[28]
6 bis.
Se le aree oggetto del permesso di ricerca o della concessione ricad6 bis.ono in tutto o in parte sui beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla l. 168/2017, il ricercatore o il concessionario è chiamato a corrispondere agli enti esponenziali dei domini collettivi una indennità dovuta per le zone di tutela assoluta interessate dal mutamento di destinazione d?uso ed un ristoro economico per l?eventuale limitazione dei diritti di uso civico nelle zone di rispetto e nelle zone di protezione, nel rispetto della normativa vigente in materia di domini collettivi e di usi civici.
[29]
6 ter.
L?indennità e il ristoro di cui al comma 6 bis sono definiti attraverso un accordo preventivo, rispetto alla procedura di evidenza pubblica di cui all?articolo 10, tra la Regione, titolare del potere concessorio, e l?ente esponenziale interessato, titolare del diritto di uso civico.
[30]
6 quater.
In mancanza dell?accordo preventivo di cui al comma 6 ter, l?importo dell?indennità e del ristoro è determinato da un perito demaniale di consolidata esperienza estratto a sorte dall?elenco regionale dei periti demaniali di cui al regolamento regionale 30 ottobre 1984, n. 7 (Istituzione dell?elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all?art. 6 della L.R. 13 gennaio 1984, n. 1). I relativi oneri economici sono sostenuti dagli enti esponenziali dei domini collettivi, ai quali spetta il rimborso di una quota pari al cinquanta per cento degli stessi da parte del concessionario alla data della sottoscrizione della convenzione.?.
[31]
7.
Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all'
articolo 13
.
Art. 13
Convenzione.
1.
L'esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il concessionario redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione. La convenzione è sottoscritta entro tre mesi dalla adozione del provvedimento di concessione.
2.
La convenzione contiene:
a)
le modalità di coltivazione e di utilizzazione delle acque del giacimento;
b)
le modalità per la valorizzazione e la tutela delle acque;
c)
le modalità di realizzazione del programma degli investimenti di cui all'
articolo 10, comma 2
;
d)
le modalità di installazione degli strumenti di misurazione e monitoraggio dei principali parametri idrogeologici della falda, delle acque captate e utilizzate;
e)
le modalità di rilevazione, di archiviazione e di comunicazione al Servizio regionale competente dei dati di cui alla
lettera d)
;
f)
le modalità concernenti la realizzazione e gestione di fonti o appositi erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione per il libero attingimento;
g)
la predisposizione di piani di emergenza per fronteggiare situazioni di pericolo per la qualità delle acque;
h)
gli altri obblighi e condizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione.
Art. 14
Deposito cauzionale.
1.
Il titolare della concessione, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel
[ ... ]
[32]
programma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b),[33]
e comunque non superiore a euro 250.000,00.
Art. 15
Pertinenze.
1.
Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall'area oggetto della concessione, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque oggetto della concessione, ivi compresi la denominazione dell'acqua e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all'
articolo 23, comma 2
.
2.
Tutti gli oneri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze sono a carico del concessionario sino alla consegna delle stesse in caso di cessazione della concessione.
3.
Presso il Servizio regionale competente è conservata la documentazione attestante lo stato di consistenza delle pertinenze relative a ciascuna concessione. I concessionari sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione delle pertinenze stesse con allegata la relativa documentazione.
Art. 16
Pubblica utilità.
1.
Le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del giacimento, la canalizzazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sino al luogo di utilizzo, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Capo III
Cessazione della concessione
Art. 19
Cessazione.
1.
La concessione oltre che per scadenza del termine cessa per:
a)
rinuncia;
b)
decadenza;
c)
revoca.
1 bis.
Il concessionario almeno ventiquattro mesi prima della scadenza è tenuto a presentare alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione relativo allo stato di consistenza delle pertinenze di cui all'articolo 15 ed uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico utilizzato.
[36]
2.
Il titolare, alla cessazione della concessione, deve custodire secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio regionale il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze fino alla consegna alla Regione. Il dirigente del Servizio regionale all'atto delle consegna dispone sulla custodia del bene e delle relative pertinenze, fino a nuovo utilizzo, di norma, a favore dei Comuni dove sono ubicati.
2 bis.
La cessazione, in tutti i casi, comporta la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del concessionario, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti, funzionali all'utilizzazione.
[37]
2 ter.
La Regione, alla cessazione della concessione, può stabilire con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse, di non procedere a ulteriori concessioni.
[38]
2 quater.
Il dirigente del Servizio regionale, qualora, alla cessazione della concessione, intenda assegnare ulteriori concessioni relativamente ai giacimenti in essa contenuti, previa valutazione delle potenzialità dei bacini interessati anche sulla base del rapporto di fine concessione, avvia, almeno diciotto mesi prima della scadenza della concessione, un procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12. In questo caso l?avviso prevede, nella valutazione delle offerte, una premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente.
[39]
2 quinquies.
Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi di tutte le pertinenze di cui all?articolo 15 necessarie alla coltivazione del giacimento.
[40]
2 sexies.
Il titolare della concessione scaduta non ha diritto in nessun caso a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione.
[41]
Art. 20
Rinuncia alla concessione.
1.
Il concessionario che intende rinunciare alla concessione presenta al Servizio regionale competente espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione.
2.
Il dirigente del Servizio regionale prende atto della rinuncia e dispone in ordine agli adempimenti necessari alla presa in consegna e all'eventuale affidamento in custodia del bene.
3.
Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto della concessione e relative pertinenze è obbligato a ripristinare le condizioni preesistenti a suacura e spese ed in conformità alle eventuali disposizioni impartite dal dirigente del Servizio regionale con il provvedimento di cui al
comma 2
.
Art. 21
Decadenza.
1.
Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dalla concessione nei casi in cui il concessionario:
a)
non ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione
, tra cui in particolare il versamento in favore della Regione del deposito cauzionale di cui all'articolo 14;[42]
;
b)
non ha corrisposto i diritti annui di cui all'
articolo 29
per tre rate consecutive;[43]
;
c)
non ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell'
articolo 13
;
d)
non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'
articolo 13
;
e)
ha interrotto la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse accordate in concessione senza giustificato motivo;
f)
ha ceduto la concessione senza la previa autorizzazione dell'ente concedente;
g)
non ha conseguito le necessarie autorizzazioni all'utilizzo della risorsa;
h)
non è in possesso dei requisiti necessari a seguito di quanto stabilito all'
articolo 26
[ ... ]
[44]
;[45]
h bis)
non ha rispettato il cronoprogramma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).
[46]
2.
Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.
Art. 22
Revoca della concessione.
1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca della concessione. Se la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione, la Regione provvede al suo indennizzo.
Art. 23
Tutela dei giacimenti.
1.
[ ... ]
[47]
Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale,[48]
previa acquisizione del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'
articolo 39
, individua all'interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia
, sulla base dello studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle stesse di cui all'articolo 3 comma 6,[49]
al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque. Le aree di salvaguardia sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, ai sensi del
decreto legislativo 152/2006
.
2.
La zona di tutela assoluta è costituita dalle aree immediatamente circostanti i pozzi e le sorgenti; è nella piena disponibilità del titolare della concessione ed è esclusivamente destinata alla protezione e gestione dell'opera di presa.
3.
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in relazione alla locale situazione di vulnerabilità e rischio della risorsa, in zona di rispetto ristretta e allargata; al suo interno sono adottati vincoli e divieti all'insediamento di centri di pericolo e allo svolgimento di attività che possono recare pregiudizio alla quantità e qualità delle acque.
4.
La zona di protezione è costituita dalla porzione di territorio ricadente all'interno dei bacini idrogeologici o delle previste aree di ricarica della falda; al suo interno possono essere adottate limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, agroforestali, turistici e zootecnici, che costituiscono centri di pericolo per le risorse idriche.
5.
La Regione, le Province e i Comuni interessati recepiscono le aree di salvaguardia come individuate ai sensi del
comma 1
e adeguano, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'
articolo 39
, i propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistici entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di concessione o del provvedimento di costituzione delle suddette aree di salvaguardia. Nel caso di aree di salvaguardia ricadenti sul territorio di più Comuni o Province, la Provincia competente o la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte della stessa area assicura il necessario coordinamento.
6.
I Comuni, anche attraverso misure di compensazione urbanistica, prevedono la delocalizzazione o la messa in sicurezza degli insediamenti o delle attività preesistenti, che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui al
comma 2
, pregiudizievoli per la qualità delle acque.
7.
I Comuni competenti per territorio vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia ai sensi del presente articolo e irrogano ai trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da euro 600,00 a euro 6.000,00. L'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della violazione, fermo restando il risarcimento del danno ambientale ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
Art. 24
Titoli abilitativi.
1.
Il titolare del permesso di ricerca o di concessione è tenuto ad acquisire i titoli abilitativi utili per la realizzazione delle opere necessarie alla ricerca, coltivazione e utilizzazione del bene oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.
Art. 25
Trasferimento della concessione.
1.
Il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione del dirigente del Servizio regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma degli investimenti di cui all'
articolo 10, comma 2
.
Art. 26
Trasformazioni e modifiche della compagine societaria.
1.
In caso di mutamento dei soci nelle società di persone o di cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali, il dirigente del Servizio regionale verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.
Art. 27
Cessione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.
1.
Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il titolare della concessione a cedere, in tutto o in parte, le acque minerali naturali, di sorgente e termali ad altro soggetto per gli usi individuati all'
articolo 30, comma 1
, lettere b), c) e d) e per gli usi termali.
Art. 28
Accesso ai fondi.
1.
I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro dell'area del permesso di ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
(Norme di Polizia delle miniere e delle cave).
2.
I proprietari ed i possessori dei fondi non possono opporsi al prelievo dell'acqua necessaria per le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi presenti nei fondi stessi.
3.
È fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e dai lavori minerari e versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale.
Art. 29
Diritti annuali.
1.
Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione.
2.
In aggiunta al diritto annuo di cui al
comma 1
, il titolare della concessione di acqua ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.
3.
I diritti di cui al
comma 2
sono ridotti nella misura del cinquanta per cento per la quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.
[ 4. ]
[50]
4 bis.
A decorrere dal 2017 l'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2
[ ... ]
[52]
è stabilito con la legge di stabilità regionale, ai sensi dell'Allegato n. 4/1 punto 7 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
[51]
4 ter.
L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è adeguato automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata rispetto all'anno precedente. L'adeguamento non si applica nel caso in cui la variazione dell'indice annuale sia negativa.
[53]
[ 5. ]
[54]
5.
A decorrere dall'anno 2018, la Regione attribuisce da un minimo del trenta per cento fino ad un massimo del quaranta per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale, di sorgente o termale o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento,
in proporzione alla quantità di acqua prelevata o imbottigliata nel territorio di ciascun comune e[56]
sulla base di progetti finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale
e urbana[57]
dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua o dalla presenza di impianti per l'imbottigliamento.
La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati dai comuni, adotta il programma annuale degli interventi che i comuni dovranno realizzare con le risorse assegnate dalla Regione e lo trasmette tempestivamente alla Commissione consiliare competente per materia[58]
[55]
6.
Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.