Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14
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Proposta
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Relazione: Dalla Relazione di accompagnamento (SINTESI)
Il presente disegno di legge è volto ad attivare un esodo incentivato del personale delle categorie professionali con contestuale riduzione delle posizioni di dotazione organica da attuare nell'anno 2008, facendo leva sulle risorse stanziate sui capitoli del bilancio di previsione 2008 afferenti al personale considerando che, nell'anno di riferimento, non possono essere completati gli interventi per le politiche del personale previste dalla L.R. 38/2007.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale, a carattere meramente volontario, comporta per l'Amministrazione una positiva ricaduta in termini di risparmio nella spesa del personale.
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Obiettivo della legge: La proposta normativa è volta a proseguire nel processo di modernizzazione delle risorse umane dell'Ente in armonia con gli obiettivi della legge regionale 38 del 24 dicembre 2008 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) e ad introdurre nell'ordinamento misure a favore del personale che si trovi in particolari situazioni di disagio per inabilitàpropria o di terzi che comportino il ricorso ai permessi di cui all'art.33 della legge 5 febbraio del 1992 n. 104.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale proposta dal disegno di legge comporta per l'Amministrazione una positiva ricaduta in termini di risparmio nella spesa del personale che negli esercizi successivi attenueràil trend incrementale dei costi connessi ai rinnovi contrattuali e alla progressiva riduzione dei finanzia menti per il personale assunto ai sensi della Legge 30 marzo 1998 n.61.
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Individuazione dei destinatari: - Giunta regionale;
- Enti e organismi regionali di cui alla L.R. n. 17/2006;
- Personale regionale di qualifica non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2.
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Struttura regionale di riferimento: DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Direttore: Dott.ssa Anna Lisa Doria
Via Pievaiola, 23 - 06128 Perugia
Telefono: 0755044428
Fax: 0755044532
E-mail: adoria@regione.umbria.it
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Valutazione ex ante
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Analisi tecnico normativa
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Materia del PDL: Il disegno di legge si occupa essenzialmente della spesa per il personale e della risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione.
La materia del DDL, pur se di non consolidato inquadramento tra le potestàlegislative dello Stato e delle regioni, è da ritenere prevalentemente riconducibile all' “organizzazione interna e funzionamento della regioneâ€Â, materia, quest'ultima, riservata alla competenza della legge regionale.
Infatti, la riserva di disciplina statutaria in merito ai “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento†non osta all'approvazione della legge in esame. L'oggetto del DDL non concerne principi fondamentali, non comporta mutazioni della forma di governo regionale e, pertanto, non è configurabile una riserva di Statuto.
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Potestàlegislativa regionale: In relazione alla materia “organizzazione interna e funzionamento della regione†è da ritenere esistente la piena potestàlegislativa regionale.
Infatti, né il comma 2, né il comma 3, dell'articolo 117 della Costituzione includono nelle proprie elencazioni la materia oggetto del DDL.
Resta il possibile interessamento di una competenza statale trasversale legata alle seguenti materie:
- ordinamento civile, in relazione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- legislazione di principio in relazione alla razionalizzazione delle spese per il personale, le quali, dal punto di vista dello Stato, sono state ritenute incluse nella materia “coordinamento della finanza pubblica†anche quando sono riferite alle regioni.
Rif. sentenza della Corte costituzionale n. 370/2003:
Nel caso in cui gli ambiti oggettivi di una legge ricadono nella sfera di competenza sia statale che regionale, la potestàlegislativa è individuata in base al criterio di prevalenza. Restano salvi, naturalmente, gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli "trasversali" di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
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Coordinamento con la normativa vigente: Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento).
Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Quanto alle leggi regionali 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) non si registrano relazioni dirette con il DDL.
Si evidenzia, comunque, che il disegno di legge prende in considerazione soltanto i dipendenti della Giunta regionale. A tal fine può essere utile ricordare che ai sensi della l.r. n. 2/2005, la Giunta ed il Consiglio stipulano protocolli di relazioni sindacali volti ad una gestione unitaria ed integrata in materia di organizzazione e personale. La relazione illustrativa del DDL menziona la circostanza dell'avvenuto confronto della proposta legislativa con le OO.SS.
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). In particolare l'articolo 72.
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Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione di accompagnamento al disegno di legge giustifica l'adozione del provvedimento con la necessitàdi procedere alla modernizzazione della dotazione organica della Regione.
In merito agli effetti finanziari del provvedimento, la relazione stima in 2.200.000,00 euro la spesa per l'attuazione della legge.
La relazione precisa che la copertura finanziaria è tratta dalle risorse stanziate per il 2008 in relazione al piano occupazionale. La disponibilitàeconomica deriva dal fatto che per l'anno in corso il piano occupazionale può essere attuato solo in parte. Si tratta quindi di disponibilitàdi bilancio formatesi nel corso dell'esercizio 2008.
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Pertinenza del titolo rispetto all'articolato: Il titolo della proposta di legge è da ritenere sufficientemente esaustivo del contenuto normativo.
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Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: In relazione all'articolo 1 si suggerisce la seguente formulazione:
Art. 1 (Oggetto e finalità).
1. La Regione, con la presente legge, persegue le seguenti finalità:
a) la modernizzazione e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane in armonia con le finalitàdella legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento);
b) il contenimento della spesa corrente;
c) l'adozione di interventi volti ad agevolare il personale regionale che si trova in particolari condizioni di disagio.
In relazione all'articolo 2 si suggerisce la seguente formulazione:
Art. 2 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).
1. La Regione favorisce, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, appartenente alle categorie professionali, mediante la corresponsione di un incentivo, nel quadro delle compatibilitàeconomiche previste dalla legge finanziaria regionale (quale? L.r. n. 4/2008?) e nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.
2. Alla risoluzione consensuale di cui al presente articolo possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso la Giunta regionale che al 31 dicembre 2008 hanno:
a) un'etàanagrafica non superiore a sessantatre anni;
b) almeno cinque anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della Regione Umbria;
c) un'anzianitàcontributiva complessiva di almeno venticinque anni.
3. Hanno diritto di preferenza, fra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma
2, i dipendenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) e/o hanno riconosciuta un'invaliditàsuperiore al settantaquattro per
cento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le modalitàe termini per l'attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro e la corresponsione dell'incentivo sono determinati con deliberazione della Giunta
regionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.
5. La decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al 31 dicembre 2008.
NOTE:
- Al comma 1: in relazione ai vincoli di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione è bene fare riferimento al complesso delle disposizioni statali applicabili; disposizioni che si trovano in numerose leggi e decreti legislativi, e non solamente nell'ultima legge finanziaria approvata.
L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). In alternativa alle parole “e nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di coordinamento della finanza pubblica†è possibile l'inserimento delle seguenti: “… e nei limiti imposti dalla legislazione statale vigente applicabile in materia di coordinamento della finanza pubblicaâ€Â.
E' anche necessario specificare il riferimento alla legge finanziaria regionale (di quale anno?)
Finanziaria regionale: legge regionale 26 marzo 2008 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010. Legge finanziaria 2008); Collegato: legge regionale 26 marzo 2008 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese);
Bilancio: legge regionale 27 marzo 2008 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010).
- Al comma 3: si riscontra, nell'articolato della legge, un riferimento alla determinazione dei criteri di preferenza. L'articolo si limita ad elencare soltanto due requisiti che conferiscono titolo preferenziale per l'accesso al beneficio di legge ma risultano assenti indicazioni circa il peso o la prevalenza di alcuni titoli rispetto ad altri. Si tratta di un'indicazione utile, per non dire necessaria, ai fini della predisposizione della deliberazione di Giunta
Da quanto appena esposto conseguono le seguenti alternative:
a) invece di ricorrere alla previsione a livello legislativo di indicazioni circa la prevalenza di alcuni requisiti rispetto ad altri, esplicitare che la deliberazione della Giunta regionale indicata al comma 4 sia competente a disciplinare le prevalenze tra i diversi requisiti posseduti e a definire le modalitàper la formazione delle graduatorie;
b) la soluzione da preferire resta quella di fornire indicazioni a livello di legge regionale circa i criteri di preferenza tra i requisiti previsti ed indicare parametri per la redazione della deliberazione di Giunta regionale. Diversamente operando, ogni ulteriore criterio di prevalenza sarebbe rimesso al contenuto di una deliberazione di Giunta e non alla legge regionale, come invece è giàprevisto per i due criteri considerati dal DDL.
- Al comma 5: si suggerisce di riformulare il comma nel modo seguente: “5. La decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al 31 dicembre 2008â€Â.
Art. 3: nessuna osservazione.
Art. 4: nessuna osservazione.
Art. 5: nessuna osservazione.
Art. 6: nessuna osservazione.
Art. 7: nessuna osservazione.
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Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: I riferimenti alle tre leggi indicate nel testo della proposta sono corretti.
In relazione alle agevolazioni di cui all'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si segnalano i seguenti, ulteriori, riferimenti normativi:
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitàe della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).
- Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternitàe della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).
Non si ravvisa la necessitàdi effettuare riferimenti normativi al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ed alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
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Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: Il rinvio alla deliberazione di Giunta regionale effettuato all'art. 2, co. 4, non reca previsioni relative a meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie.
Quanto al rinvio ad un atto amministrativo della Giunta regionale effettuato all'art. 3, co. 2, si rimanda alla voce “Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneitàâ€Â.
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Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: Il disegno di legge contiene un rinvio a deliberazione di Giunta regionale. Per i rilievi del caso si rimanda alla voce “Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneitàâ€Â.
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Adempimenti successivi
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Rapporto informatico sulla legislazione
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Analisi della normativa
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Dati quantitativi
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Articoli: N. 8
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Commi: N. 16
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Caratteri: N. 5991
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Iniziativa legislativa: Giunta regionale
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Durata dell'Iter di approvazione: tra 1 e 30 giorni
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Classificazione
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Qualitàdella legislazione
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Qualitàdella relazione di accompagnamento alla proposta di legge: La relazione di accompagnamento al disegno di legge giustifica l'adozione del provvedimento con la necessitàdi procedere alla modernizzazione della dotazione organica della Regione.
In merito agli effetti finanziari del provvedimento, la relazione stima in 2.200.000,00 euro la spesa per l'attuazione della legge.
La relazione precisa che la copertura finanziaria è tratta dalle risorse stanziate per il 2008 in relazione al piano occupazionale. La disponibilitàeconomica deriva dal fatto che per l'anno in corso il piano occupazionale può essere attuato solo in parte. Si tratta quindi di disponibilitàdi bilancio formatesi nel corso dell'esercizio 2008.