Legge regionale 23 marzo 2000, n. 25
LEGGE REGIONALE n.25 del 23 Marzo 2000
Date di vigenza
01/04/2000 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
23 Marzo 2000
, n.
25
Attribuzione all'Azienda vivaistica regionale, di cui all'
art. 112 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3
, di un finanziamento per la costituzione del capitale sociale e di un contributo annuo per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
Ed.str. n. 19 del
31/03/2000
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Capitale sociale e interventi relativi al patrimonio vegetale regionale.
1.
La Giunta regionale corrisponde, per l'anno 2000, all'Azienda vivaistica regionale, prevista dal
comma 6 dell'art. 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
, l'importo di lire 300 milioni quale partecipazione regionale al capitale sociale dell'azienda ed un contributo di lire 300 milioni per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico concernenti la difesa del patrimonio vegetale regionale e la conservazione della biodiversità.
2.
Al finanziamento dell'onere complessivo di, lire 600 milioni di cui al
comma 1
, si fa fronte con lo stanziamento dell'esistente cap. 4045 dello stato di previsione della spesa.
3.
Per gli anni 2001 e successivi, l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio.
Perugia, 23 marzo 2000
Bracalente