Legge regionale 15 aprile 2009, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 15 aprile 2009

Date di vigenza

07/05/2009 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/05/2009
01/04/2011 modifica mostra documento vigente dal 01/04/2011
22/02/2018 modifica mostra documento vigente dal 22/02/2018

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009 , n. 7
Sistema Formativo Integrato Regionale
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 22/04/2009

Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:


[ CAPO I ] [4]

[ CAPO II ] [5]

[ CAPO III ] [6]

CAPO IV

INNOVAZIONE E QUALITÀ

[ Art. 17 ] [7]
[ Art. 18 ] [8]
[ Art. 19 ] [9]
[ Art. 20 ] [10]
[ Art. 21 ] [11]
[ Art. 22 ] [12]
[ Art. 23 ] [13]
[ Art. 24 ] [14]
Art. 24-bis

Sistema informativo regionale

1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito Sistema informativo regionale attraverso:

a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;

b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;

d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.

2. Il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo lavoro di cui all' articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.

[15]
Art. 24-ter

Anagrafe regionale degli studenti.

1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53 ).

2. L'anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione quali:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l'educazione degli adulti;

c) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

f) la promozione di interventi perequativi;

g) la realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.

3. L'anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafico ' professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all' articolo 20 .

4. L'anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici;

b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;

c) indirizzo di studi prescelto;

d) frequenza scolastica;

e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;

f) dati anagrafici del o dei tutori.

5. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

6. L'anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l'anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

7. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

[16]
Art. 24-quater

Forme di collaborazione.

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24-bis e 24-ter, può stipulare accordi ed intese con le Province, le Istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione e insuccesso formativo.

[17]

[ CAPO V ] [18]

[ CAPO VI ] [19]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 15 aprile 2009

LORENZETTI

Note sulla vigenza

[4] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[5] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[6] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[7] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[8] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[9] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[10] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[11] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[12] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[13] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[14] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[15] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.

[16] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.

[17] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.

[18] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.

[19] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.