Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24
-
Proposta
-
Relazione: Dalla relazione di accompagnamento (SINTESI)
Nella Regione Umbria è in corso, da tempo, una revisione organica e funzionale delle Agenzie e delle Societàstrumentali, come delineato nelle "Linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle Societàpartecipate" (deliberazione del Consiglio regionale n. 252 del 2.06.2008).
La disposizione di cui all'art. 13 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 ha imposto alle società"costituite o partecipate" dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, "per la produzione di beni o servizi strumentali all'attivitàdi tali enti in funzione della loro attività", l'obbligo di operare in house ovvero esclusivamente a favore dei soci ed escludendone perciò l'operativitànel libero mercato.
Nel mutato panorama organizzativo e giuridico di riferimento è emersa la questione dell' Associazione "Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra" (di seguito Villa Umbra), associazione partecipata dalla Regione ed altri enti pubblici.
Per effetto della citata disposizione Villa Umbra può svolgere le proprie attivitàesclusivamente a favore dei soci pubblici, diversamente da quanto stabilito nello statuto che prevede erogazione dei servizi a terzi e ammissione nella compagine societaria di soggetti privati.
In altre parole si è di fronte ad una sorta di ripubblicizzazione di fatto delle societàpartecipate da soggetti pubblici, soprattutto laddove le attivitàsvolte sono da ricondursi alle tipiche funzioni dei soci pubblici, non aventi rilevanza economica e finanziate con risorse proprie degli enti stessi.
Alcune disposizioni introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, introducono una serie di vincoli e limiti tendenti ad una chiara, progressiva assimilazione di tali organismi di natura privatistica, ai tipici soggetti di diritto pubblico.
Le societàpubbliche cosiddette in house si vanno pertanto progressivamente configurando come entitàdistinte solo formalmente dalla struttura amministrativa degli enti associati, risultando in concreto parte integrante della stessa.
Ciò posto, è necessario rivedere l'attuale assetto associativo e organizzativo di Villa Umbra per renderlo funzionale alle finalitàoriginariamente previste.
In un percorso di riordino in senso pubblicistico di Villa Umbra, il consorzio pubblico, quale forma associativa per l'esercizio di funzioni prevista per gli enti locali dall'art. 31 del Dlgs 267/2000, appare il tipo di organismo maggiormente corrispondente sul piano organizzativo ali' attuale compagine societaria, prioritariamente costituita da enti locali.
Il consorzio pubblico, infatti, è una forma di associazione volontaria tra enti per la gestione associata di funzioni, definibile come ente strumentale degli enti consorziati istituzionalmente dipendente e facente parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti aderenti.
Nel corso del 2007 Villa Umbra ha erogato attivitàformative e consulenziali e per complessive 6.681 ore con un numero di partecipanti pari a circa 6.000 unità.
Nel 2008 tra attivitàgiàrealizzate e programmate si stima una attivitàdi circa 8000 ore con più di 7000 partecipanti. Accanto alle attivitàsvolte su richiesta dei soci, si è assistito ad un notevole incremento delle attivitàofferte e svolte in favore degli altri enti locali umbri e altre amministrazioni pubbliche, sintomo di incremento della necessitàdi formazione e aggiornamento del personale della pubblica amministrazione a vari livelli. In particolare, alle attivitàa catalogo svolte fino al 30 settembre 2008, hanno partecipato oltre 450 dipendenti provenienti dagli Enti locali umbri, Regione, Agenzie regionali e aziende partecipate, Aziende sanitarie e ospedaliere umbre, lpab e Enti Parco.
Per garantire l'accesso costante alla formazione si stanno inoltre sviluppando programmi di formazione a distanza con l'utilizzo della piattaforma giàutilizzata per i corsi del comparto sanitàe per i corsi di lingue. Tale modalitàformativa agevoleràl'aggiornamento del personale degli enti che per dimensione, hanno un organico ridotto e che non sempre possono inviare i dipendenti ai corsi tradizionali.
La costituzione di un consorzio di enti pubblici sul territorio regionale, risulta pertanto prodromica ad una valorizzazione, in termini di efficacia ed efficienza, delle suddette attivitàe funzioni e ad una ottimizzazione, in termini di risultato, del rapporto tra le risorse impiegate ed il livello di qualitàconseguibile.
L'operazione nel suo complesso consente, inoltre, di dare completa attuazione a quanto disposto nel Capo II (Formazione e Innovazione) della legge regionale n. 23 del 9 luglio 2007, con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 38 secondo cui la Regione favorisce e promuove la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni nonché i processi di innovazione amministrativa e gestionale attraverso la valorizzazione della "Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra" costituita tra la regione e gli altri enti locali.
L'Associazione Villa Umbra è un organismo solo formalmente di natura privatistica,trattandosi nella sostanza di associazione costituita da enti locali ed enti" pubblici, che svolge di fatto funzioni proprie degli enti ed a favore degli stessi, perseguendo l'interesse pubblico con l'utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici.
In particolare, il personale in servizio presso l'Associazione, è stato assunto tramite concorsi pubblici e/o procedure selettive di natura pubblicistica i cui avvisi, pubblicati sul B.U.R., hanno consentito l'accesso alla generalitàdei cittadini.
Il personale dipendente del consorzio andràpraticamente a svolgere le medesime attivitàsvolte dal personale dell' associazione e i soggetti pubblici costituenti il consorzio coincidono con gli enti associati di Villa Umbra.
-
Obiettivo della legge: Favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualitànella pubblica amministrazione, anche in conformitàai principi di cui all'articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione).
-
Individuazione dei destinatari: Al Consorzio "Scuola Umbria di Amministrazione Pubblica" aderiscono:
- la Regione;
- la Provincia di Perugia;
- la Provincia di Terni;
- il Comune di Perugia;
- il Comune di Terni;
- il Consiglio delle Autonomie locali;
- l'Universitàdegli Studi di Perugia.
Possono aderire al Consorzio altri enti locali e altri enti pubblici aventi sede sul territorio regionale.
Il Consorzio può promuovere ulteriori forme di collaborazione con le Agenzie regionali, le aziende sanitarie regionali ed altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.
-
Dati identificativi
-
Tipo atto: PDL
-
Numero atto: 1422
-
Proponente: G.R. DELIB. N. 1420 DEL 27/10/2008
-
Titolo: COSTITUZIONE DEL CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
-
Pervenuto al Consiglio il: 25-11-2008
-
Richiesta procedura d'urgenza: SI
-
Esito richiesta procedura d'urgenza: SI
-
Termine per riferire al Consiglio (dato di Commissione): 26 gennaio 2009
-
Codice esito conclusivo dell'iter dell'atto: APPROVATO
-
Legislatura: VIII
-
Valutazione ex ante
-
Analisi tecnico normativa
-
Materia del PDL: La proposta di legge prevede la costituzione di un consorzio pubblico quale forma di associazione volontaria tra enti per la gestione associata di funzioni, inquadrabile quale ente strumentale dei soggetti consorziati.
-
Potestàlegislativa regionale: Concorrente - non presenza di legge quadro
Ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali la legge, anche quella regionale, può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori in casi di rilevante interesse pubblico.
Conferma dell'esistenza di una potestàlegislativa regionale in materia è rappresentata dalla legge finanziaria per l'anno 2008 (art. 2, co. 28), laddove reca disposizioni in materia di consorzi istituiti da leggi regionali.
-
Verifica della legittimitàcostituzionale: L'articolo 97, comma 3 della Costituzione individua nel concorso lo strumento di selezione del personale in linea di principio più idoneo a garantire l'imparzialitàe l'efficienza della pubblica amministrazione.
La Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le molte, sentenze n. 205/2006, n. 205/2004, n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999).
La regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi.
Il principio del concorso pubblico, pur non essendo incompatibile - nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione - con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, non tollera - salvo circostanze del tutto eccezionali - la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.
Per la Corte l'aver prestato attivitàa tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione interessata non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti.
Nel caso in cui le procedure riservate di cui all'articolo 15 siano relative a rapporti di lavoro a progetto o a termine instaurati a seguito di pubblici concorsi bisogna considerare che molti potenziali concorrenti (specie quelli più lontani dalla sede del datore di lavoro pubblico) potrebbero essere stati indotti a non rispondere al bando, a causa della limitata durata potenziale nel tempo del rapporto di lavoro o per le minori garanzie legate alla tipologia contrattuale offerta. Una successiva procedura equivalente alla stabilizzazione di un rapporto inizialmente pubblicizzato come a progetto, certamente comporta la restrizione del campo della scelta dei dipendenti.
Le norme poste dal DDL, nel riferirsi a coloro che hanno svolto un'attivitàa favore della Associazione Villa Umbra nell'arco di un biennio, non sembrano evidenziare peculiari situazioni giustificatrici della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione e paiono risolversi piuttosto in un privilegio a favore di una data categoria di persone.
Ipotesi di concorso interamente riservati sono state ritenute legittime (sentenze n. 228 del 1997 e n. 477 del 1995) nei casi in cui: a) le procedure di immissione in ruolo sono andate di pari passo con la soppressione di un numero di posti corrispondente a quello dei posti messi a concorso riservato; b) i dipendenti interessati dalle procedure concorsuali riservate presso la p.a. erano giàstati assunti a seguito di pubblico concorso che prevedeva come requisito di accesso gli stessi titoli di studio.
In tali evenienze può non ritenersi leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione perché si privilegia la valorizzazione di pregresse esperienze.
In situazioni diverse, invece, la valorizzazione di precedenti esperienze non rappresenta un valore assoluto, ma giustifica solo circoscritte ed eccezionali deroghe alla regola del concorso pubblico, atteso anche che, in ogni fattispecie concreta, bisogna indagare se il concorso riservato costituisce o meno l'unica via percorribile, o solo una facoltàper l'amministrazione.
Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame si ritiene rilevante considerare che la situazione riguarda l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione di Villa Umbra, in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o a progetto. Verosimilmente hanno acquisito nella precarietàl'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). In questo senso è fondamentale che la stabilizzazione avvenga in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria.
Concorsi con totale riserva di posti interni non sono configurabili per l'assegnazione di posizioni superiori. La legge regionale dovrebbe esplicitare il vincolo a bandire concorsi per la stessa qualifica professionale. Così facendo, a favore del sistema previsto dal DDL riposerebbe la circostanza per la quale il personale interessato è giàlegato da un rapporto di impiego con Villa Umbra ed è, in concreto, giàdestinato alla funzione per cui si prevede la procedura di selezione.
Il testo di legge dovrebbe evidenziare la sussistenza di un pubblico interesse che possa legittimare una deroga al principio del concorso aperto a soggetti esterni all'amministrazione. In particolare, le funzioni amministrative ed esecutive svolte dal personale deve risultare peculiare e sufficiente a giustificare una prevalenza dell'interesse ad una sua stabilizzazione presso il Consorzio rispetto a quello di assicurare l'accesso all'impiego pubblico dei più capaci e meritevoli ed, in tal senso, l'imparzialitàed il buon andamento della amministrazione regionale.
Quanto al limite temporale dei due anni di servizio presso Villa Umbra quale requisito per l'accesso alle procedure riservate si tratta di un periodo probabilmente non sufficiente a giustificare la deroga al pubblico concorso.
NOTA BENE: Sono da considerare illegittime le norme che prevedono una procedura di corso-concorso totalmente riservata a personale giàin servizio presso la medesima amministrazione e non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso. Né i termini della questione possono ritenersi modificati per il fatto che il concorso in questione non mira ad attribuire funzioni più elevate di quelle giàespletate ma solo a consolidare rapporti contrattuali non di ruolo in rapporti di ruolo, senza alcun mutamento di funzioni.
Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalitàattraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mutamento della forma giuridica del datore di lavoro, allorché - come si è detto - l'accesso al rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale aperta alla generalitàe per la medesima posizione funzionale - ne più e ne meno come si fosse trattato di accesso ad una qualsiasi pubblica amministrazione.
Conclusioni:
Per valutare la congruitàdella deroga alla regola aurea del pubblico concorso occorre stabilire se le selezioni di cui all'articolo 15 del DDL siano prive del carattere di arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi.
Le funzioni attualmente svolte dall'Associazione verranno trasferite al costituendo Consorzio realizzando una successione tra entitàgiuridiche. Tuttavia non si può non notare come la revisione dell'assetto associativo di Villa Umbra si rende necessario al fine di dismettere le vesti di soggetto di natura privatistica a favore di una personalitàgiuridica di diritto pubblico (attribuita con legge regionale).
Per tali ragioni la prosecuzione delle attività(che avviene senza soluzioni di continuità) tra Associazione e Consorzio riguarda soggetti aventi natura diversi: privatistica il primo, pubblicistica il secondo. Si tratta di un fattore che, se vere le premesse, solleva le tipiche questioni che si pongono nei casi di passaggio da rapporti privatistici a pubblicistici.
In relazione alle diverse situazioni contrattuali nelle quali versano coloro che lavorano presso l'Associazione Villa Umbra si ritiene che i concorsi interamente riservati (art. 15, co. 5 del DDL) possono risultare legittimi a condizione che: a) le procedure di immissione in ruolo presso il Consorzio vadano di pari passo con la soppressione di un numero di posti esistente presso l'Associazione corrispondente a quello dei posti messi a concorso riservato; b) i lavoratori interessati dalle procedure concorsuali riservate siano stati assunti a seguito di pubblico concorso che prevedeva come requisito di accesso gli stessi titoli di studio delle future procedure.
Sarebbe ulteriormente utile esplicitare in legge che la riserva dei posti riguarda l'assegnazione di posizioni equivalenti a quelle attualmente ricoperte (non potendo ammettersi procedure totalmente riservate per posizioni superiori).
Le norme oggetto di esame possono trovare giustificazione esclusivamente nella opportunitàdi stabilizzare un patrimonio di esperienze acquisite, in quanto la prestazione lavorativa dei soggetti ai interessati ha forte correlazione con i posti messi a concorso. A tal proposito, pare insufficiente il limite temporale previsto dal DDL per poter accedere al concorso riservato che è fissato in due anni. Volendo fare un parallelo con i recenti provvedimenti governativi e regionali in materia di stabilizzazione del personale precario si deve constatare che il tempo minimo di lavoro presso le P.A. per accedere alle procedure di stabilizzazione era fissato in tre anni.
Non è da escludere che ai sensi dell'articolo 127, comma 1 della Costituzione il Governo potrebbe ravvisare gli estremi di illegittimitàcostituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 15.
-
Normativa europea in materia: Nessun rilievo
-
Necessitàdel ricorso allo strumento normativo: Si
La necessitàdel ricorso allo strumento normativo riposa nelle considerazioni svolte alla voce “Potestàlegislativa regionaleâ€Â.
-
Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione avrebbe potuto fornire maggiori elementi tecnico-giuridici a giustificazione della disciplina individuata per la copertura dei posti in dotazione organica del Consorzio.
-
Pertinenza del titolo rispetto all'articolato: Il titolo dovrebbe essere completato con la previsione dello scioglimento dell'Associazione “Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbraâ€Â.
-
Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: Art. 4 (Costituzione del Consorzio)
Valutare la compatibilitàdel termine di quindici giorni previsto dai commi 1 e 2 con gli interventi necessari alla costituzione del Consorzio.
Art. 8 (L'amministratore unico)
Al comma 3, il riferimento alla laurea specialistica dovrebbe essere aggiornato sostituendo le parole “o laurea specialistica†con “magistrale o del vecchio ordinamentoâ€Â.
Rilevano in materia i D.M. n. 509/99 e n. 270/04. Ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 le universitàrilasciano titoli di laurea (L) e laurea magistrale (L.M.).
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale. A quest'ultimo tipo di corso si accede a seguito del conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore.
La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.
A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ha sostituito il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Universitàe della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del quale le universitàrilasciavano i titoli di laurea (L) e laurea specialistica (LS).
Art. 15 (Norme finali e transitorie)
Al comma 4 si suggerisce di fare riferimento a norme costituzionali e legislative in materia di assunzioni presso pubbliche amministrazioni, piuttosto che a principi costituzionali e di legge.
Il testo del comma 4 potrebbe assumere la seguente forma:
“Il trasferimento di cui al comma 3 avviene ESCLUSIVAMENTE nei confronti del personale dipendente che sia stato assunto, dall' Associazione, nel rispetto DELLE NORME costituzionali e DI LEGGE in materia di assunzioni all'impiego presso amministrazioni pubbliche e relativi requisiti di accesso.â€Â.
Al comma 5 sarebbe più corretto esprimersi in termini di “procedure di reclutamento concorsualiâ€Â, piuttosto che utilizzare la locuzione “procedure selettive di tipo concorsualeâ€Â.
-
Presenza di definizioni e loro correttezza: Nessun rilievo.
-
Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: Articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione).
Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 (Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico).
Articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 25 gennaio 2005, n. l (Disciplina in materia di polizia locale).
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
-
Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: Nessuna particolare osservazione.
-
Presenza di effetti abrogativi impliciti: Nessun rilievo.
-
Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: Decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale si dispone la costituzione del Consorzio.
Convenzione e statuto del Consorzio deliberati dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli enti consorziati. .
Erogazione di un contributo straordinario per la costituzione del Consorzio.
-
Attivitàdell'Aula
-
Decisione finale del Consiglio: APPROVA
-
Approvati dal Consiglio emendamenti al testo proposto dalla Commissione: Si
-
L.R. n.: 24
-
del: 23-12-2008
-
Pubblicata nel B.U.R. n.: 60
-
del: 30-12-2008
-
L'estensore del testo della deliberazione (dato di Commissione) : Cutini Stefanella