Relazione: Il presente progetto di legge si propone di adempiere a quanto disposto dal comma 43 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ove prevede l'istituzione con legge regionale dell'Imposta Regionale sulle AttivitàProduttive, quale tributo proprio della Regione, a' decorrere dal 1o gennaio 2009.
In attesa della completa attuazione dell'art. 119 della Costituzione e della definizione della legislazione statale entro la quale dovranno esprimersi le competenze legislative regionali in materia tributaria, al fine di evitare l'insorgere di dubbi ai contribuenti, si è ribadito che l'IRAP rimane disciplinata dalla normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 15 dicembre 1996 n 446 e dalle leggi regionali in materia.
In conformitàal comma 45 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, si è stabilito che fino all'emanazione di disposizioni regionali recanti la disciplina della gestione del tributo, le attivitàdi liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP proseguano nelle forme e nei modi previsti dalla legge n. 446/97.
Obiettivo della legge: L'obiettivo del disegno di legge è dare attuazione a quanto disposto dal comma 43 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008 (L. n. 24 del 24/12/2007) che prevede l'istituzione con legge regionale dell'Imposta Regionale sulle AttivitàProduttive (IRAP) quale tributo proprio della Regione a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Individuazione dei destinatari: Destinatario diretto del disegno di legge è la Regione, che dovràpredisporre un regolamento regionale conforme a quello tipo di cui all'art. 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, riguardante lo svolgimento delle attivitàdi liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP.
Destinatari indiretti sono in primo luogo i soggetti passivi dell'Imposta Regionale sulle AttivitàProduttive, sono coloro che esercitano una o più delle attivitàdi cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 446 del 15/12/1996, ovvero:
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Struttura regionale di riferimento: DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Direttore: Dott.ssa Anna Lisa Doria
Via Pievaiola, 23 - 06128 Perugia
Telefono: 0755044428
Fax: 0755044532
E-mail: adoria@regione.umbria.it
Dati identificativi
Tipo atto: PDL
Numero atto: 1427
Proponente: G.R. DELIB. N. 1632 DEL 24/11/2008
Titolo: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)
Pervenuto al Consiglio il: 01-12-2008
Richiesta procedura d'urgenza: SI
Esito richiesta procedura d'urgenza: SI
Termine per riferire al Consiglio (dato di Commissione): 1 febbraio 2009
Obiettivi diretti ed espliciti: Si L'obiettivo del disegno di legge è dare attuazione a quanto disposto dal comma 43 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008 (L. n. 24 del 24/12/2007) che prevede l'istituzione con legge regionale dell'Imposta Regionale sulle AttivitàProduttive (IRAP) quale tributo proprio della Regione a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Destinatari
Destinatari diretti: Destinatario diretto del disegno di legge è la Regione, che dovràpredisporre un regolamento regionale conforme a quello tipo di cui all'art. 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, riguardante lo svolgimento delle attivitàdi liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP.
Destinatari indiretti: Destinatari indiretti sono in primo luogo i soggetti passivi dell'Imposta Regionale sulle AttivitàProduttive, sono coloro che esercitano una o più delle attivitàdi cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 446 del 15/12/1996, ovvero:
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Zone territoriali di intervento: L'intero territorio regionale.
Forme di pubblicitàper i destinatari: No Non sono previste forme di pubblicità.
Forme di partecipazione per i destinatari/cittadinanza: No Non sono previste forme di partecipazione.
Analisi del contesto
Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatasi sul territorio: No L'atto risponde ad un adempimento disposto dalla normativa nazionale.
Rispondenza dell'atto ad esigenze di nuove realtàsocio-economiche: No Non si delineano riferimenti a nuove realtàsocio-economiche.
Presenza di dati e informazioni nella relazione d'accompagnamento: La relazione di accompagnamento non contiene dati di contesto, limitandosi a fornire un quadro sintetico della rispondenza del disegno di legge alla normativa nazionale.
Dati e informazioni di sintesi: L' Imposta regionale sulle attivitàproduttive è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9%, come previsto dall'art. 1, comma 50, lett. h) della l. 244/07, fatti salvi i casi previsti dal comma 2 dell' art. 16 e dai commi 1 e 2, dell' art. 45 d. lgs. n. 446/97.
Tenendo conto di tale quadro, le Regioni hanno la facoltàdi variare l'aliquota in aumento o in diminuzione entro il massimo di un punto percentuale, come previsto al comma 3 del citato art. 16.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2006, in base al comma 174 art. 1 della legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 art. 1, l. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 art. 1, l. 296/2006, ed in base al comma 1-bis del d.l. n. 206/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, le aliquote Irap sono maggiorate di un punto percentuale ferma restando, comunque, l'aliquota massima del 5,25%.
Nell'allegato "Normativa regionale sull'IRAP" vengono presentati i riferimenti ed i contenuti della normativa regionale in materia, sulla base dei dati raccolti dal Ministero delle Finanze. Le aliquote presentate nel documento sono comprensive degli aumenti sopra citati.
Riferimenti documentali: regionali Si veda l'Allegato 1, con i riferimenti legislativi regionali in materia di IRAP.
Attivitàdelle Commissioni
Assegnazione dell'atto alle Commissioni: Redigente
Altri soggetti: Comitato per la Legislazione
Verifica allegati
Parere Ufficio Legale Giunta regionale: Si
Iscrizione atto ordine del giorno Commissione: 3 dicembre 2008
Procedimento in Commissione
Adempimenti generali
Relatore: Assessore Vincenzo Riommi
Richiesta esame referente: Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto Regionale
Esame
Relatore per l'aula: Consigliere Pavilio Lupini (per la maggioranza)
Consigliere Fiammetta Modena (per la minoranza)
Relazione orale: Ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio regionale
Trasmissione in aula
Drafting: Si
Richiesta iscrizione urgenza: Ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.
Adempimenti successivi
Rapporto informatico sulla legislazione
Analisi della normativa
Dati quantitativi
Articoli: N. 1
Commi: N. 3
Caratteri: N. 906
Iniziativa legislativa: Giunta regionale
Durata dell'Iter di approvazione: tra 1 e 30 giorni