Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 22 dicembre 2008

Date di vigenza

14/01/2009 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008 , n. 23
Ulteriore modificazione della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 60 del 30/12/2008

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 - Disciplina in materia di polizia locale.

1. L' articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 è sostituito dal seguente:
 
« Art. 3
 
Comitato tecnico consultivo della polizia locale.
 
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito il Comitato tecnico consultivo della polizia locale, di seguito Comitato.
 
2. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.
 
3. Il Comitato è così composto:
 
a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;
 
b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e di Terni;
 
c) i comandanti dei corpi di polizia provinciale di Perugia e di Terni;
 
d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale;
 
e) due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.
 
4. I membri del Comitato di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono eletti dal Consiglio regionale. I membri di cui alla lettera e) sono eletti con voto limitato.
 
5. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.
 
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità.
 
7. Ai componenti del Comitato spettano, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.
».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 2008

Lorenzetti