Art. 1
Oggetto e finalità.
1.
La Regione, in armonia con lo
Statuto regionale
, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, di seguito denominata Fondazione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero.
2.
La Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione Umbria Jazz attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione della stessa, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
3.
La Regione è titolare dei marchi registrati relativi alla manifestazione Umbria Jazz. Con apposita convenzione tra Regione e Fondazione sono disciplinate le modalità di utilizzazione dei marchi stessi.
Art. 2
Costituzione.
1.
L'adesione della Regione alla Fondazione, in qualità di ente fondatore, è deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della corrispondenza dello
statuto
della Fondazione stessa alle previsioni di cui alla presente legge.
2.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.
3.
Lo
statuto
della Fondazione, ai fini di cui al
comma 1
, deve prevedere, oltre al perseguimento dello scopo di cui all'
articolo 1, comma 2
, che:
a)
l'Assemblea dei partecipanti è composta dai fondatori originari e dai successivi aderenti che assumono la qualità di fondatori con il conferimento di una quota destinata al fondo di dotazione e un contributo annuale;
b)
l'Assemblea di cui alla
lettera a)
è composta da un numero di rappresentanti regionali pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri soggetti partecipanti con un minimo di tre e che il numero dei rappresentanti di ciascun altro soggetto è rapportato al valore patrimoniale conferito, fino ad un massimo di due;
c)
il Presidente della Fondazione è nominato dalla Regione e che lo stesso svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti;
d)
il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente e del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta;
e)
il Consiglio di amministrazione opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica;
f)
il Consiglio di amministrazione nomina il direttore artistico;
g)
le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione nonchè di componente dell'Assemblea dei partecipanti sono esercitate a titolo gratuito;
h)
i compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri. Il Consiglio regionale designa due componenti effettivi del Collegio dei revisori di cui uno con funzioni di Presidente.
4.
I componenti degli organi della Fondazione possono essere riconfermati nell'incarico, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie.
5.
Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari della Fondazione spettano al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto, ad eccezione dei componenti del Collegio dei revisori.
Art. 3
Relazione annuale.
1.
La Fondazione presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di gennaio, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.
2.
La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione di cui al
comma 1
.
Art. 4
Norma finanziaria.
1.
Per il finanziamento degli interventi di cui all'
articolo 2, comma 3, lettera a)
si provvede con imputazione all'unità previsionale di base 10.1.005 del bilancio di previsione 2009 denominata "Interventi a sostegno dello spettacolo" (cap. 1010 n.i. e 1011 n.i.) con utilizzazione delle risorse disponibili nella unità previsionale di base 10.1.005 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla
legge regionale 27 marzo 1990, n. 7
(cap. 1012).
2.
Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al
comma 1
è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
3.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.