Legge regionale 15 aprile 2009, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 15 aprile 2009

Date di vigenza

07/05/2009 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/05/2009
10/10/2024 modifica mostra documento vigente dal 10/10/2024

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009 , n. 9
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 22/04/2009

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazione all' articolo 6

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituto dal seguente: " 3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile. ".

Art. 2

Modificazioni all' articolo 7

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell' articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.
 
A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all' articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).
".

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" 5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno. ".

Art. 3

Modificazione all' articolo 9

1. L' articolo 9 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 9
 
(Ditte boschive)
 
1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale.
 
2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:
 
a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;
 
b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;
 
c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.
 
3. Il regolamento disciplina:
 
a) le modalità di tenuta dell'elenco;
 
b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità;
 
c) il limite massimo, riferito ad una stagione silvana, di superficie entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1.
 
4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio Industria e Artigianato e previo rilascio di apposito attestato di idoneità da parte dell'ente competente per territorio.
".

Art. 4

Integrazioni all' articolo 10

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 28/2001 il " punto " è sostituito dal " punto e virgola ".

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 28/2001 è aggiunta la seguente: " b bis) Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1. ".

[ Art. 5 ] [3]
[ Art. 6 ] [4]
Art. 7

Modificazione all'articolo 33

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 28/2001 le parole: " in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, " sono sostituite dalle seguenti: " nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), ".

Art. 8

Integrazioni all'articolo 34

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 28/2001 sono aggiunti i seguenti commi:
 
" 2 bis. È istituito presso la Giunta regionale il registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell' articolo 4, comma 2 del d.lgs. 386/2003 .
 
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ), relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.
".

Art. 9

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 48

1. Il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" 3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all'elenco delle ditte di cui all'articolo 9 o all'elenco degli operatori forestali di cui all'articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all'articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio. ".

2. Il comma 11 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" 11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato. ".

3. Il comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" 12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850). ".

4. Dopo il comma 14 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:
 
" 14 bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o difformità dall'autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire 100.686 e lire 1.006.860), elevata al doppio nel caso di piante con diametro, a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri. ".

5. Il comma 20 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" 20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 (pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno al 15 settembre. ".

6. Il comma 22 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" 22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall' articolo 16 del d.lgs. 386/2003 . ".

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. Il regolamento 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ) è modificato in attuazione delle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1 la superficie massima, riferita ad una stagione silvana, per l'utilizzazione dei boschi cedui ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c) e dell' articolo 10, comma 3, lettera b bis) della l.r. 28/2001 , come modificata dalla presente legge, è fissata in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietà.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 15 aprile 2009

LORENZETTI