Legge regionale 17 aprile 2001, n. 11


LEGGE REGIONALE n.11 del 17 aprile 2001

Date di vigenza

17/05/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/05/2001
01/04/2011 modifica mostra documento vigente dal 01/04/2011
06/04/2014 modifica mostra documento vigente dal 06/04/2014

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001 ,n. 11
"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 02/05/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente titolo detta disposizioni generali sulle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti per le funzioni da essa delegate, con l'esclusione dell'IRAP, in attuazione dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e in coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 .

Art. 2

Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni

1. La struttura regionale o degli enti delegati competente in materia di tributi accerta formalmente le violazioni di cui all' articolo 1 e irroga le sanzioni previste per le violazioni stesse, secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

1-bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell' articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ). [4]

Art. 3

Sanzioni per ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo

1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo regionale o di una frazione di esso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell' articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni.

Art. 4

Cause di non punibilità

1. L'autore della violazione non è punibile quando si verificano le condizioni di incertezza di cui al combinato disposto dall' articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000 .

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 5

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, nei casi e nella misura prevista dall' articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 6

Compensazione

1. In presenza di un provvedimento definitivo, la struttura competente al rimborso in materia di tributi, sentito l'interessato, pronuncia la compensazione del debito rispetto alla sanzione irrogata.

Art. 7

Riscossione delle sanzioni. Rateizzazione

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato, in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.

3. Le modalità di concessione della rateizzazione nonché la determinazione del numero delle rate mensili, in relazione all'importo della sanzione, sono stabilite con atto del responsabile della struttura competente in materia di tributi.

Art. 8

Criteri di determinazione della sanzione

1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile, sono irrogate sulla base dei criteri previsti dall' articolo 7 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione, ovvero l'atto di irrogazione immediata, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Entro i termini di cui al comma 1 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell' articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 , ad almeno uno degli autori dell'infrazione e ad uno dei responsabili in solido, il termine è prorogato di un anno.

4. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cui all' articolo 20, comma 3, del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data di definizione del procedimento.

Art. 10

Autotutela

1. La Regione, ovvero l'ente delegato in materia di sanzioni amministrative tributarie, può procedere all'annullamento d'ufficio, totale o parziale, anche su esposto di parte, dei propri atti di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, riconosciuti illegittimi, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

2. Nel potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo.

3. L'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 2 è attribuito al responsabile della struttura competente in materia di tributi.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni finanziarie statali in materia di autotutela.

Art. 11

Tutela giurisdizionale ed amministrativa

1. Contro il provvedimento di irrogazione o iscrizione a ruolo della sanzione è ammesso ricorso amministrativo, ai sensi dell' articolo 18 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, alla struttura che ha irrogato la sanzione.

2. Il ricorso amministrativo è proposto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzato alla struttura che ha irrogato la sanzione.

3. La decisione è adottata entro centottanta giorni dal ricevimento del ricorso e non ha effetto sospensivo sul decorso degli interessi eventualmente maturati o maturandi.

4. La decisione è comunicata al ricorrente a cura dell'Amministrazione.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell' articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1 aprile 1998, ad eccezione delle ipotesi di cui all' articolo 5 del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 .

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 luglio 2000, n. 212 .

Titolo II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1980, n. 57 - "NUOVA DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI"

Art. 14

Inserimento dell' art. 1bis

1. Dopo l' articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è aggiunto il seguente:
 
" Art. 1bis
 
(Anagrafe tributaria)
 
1. I soggetti competenti al rilascio degli atti e dei provvedimenti elencati nella tariffa sono tenuti a trasmettere copia degli stessi e di ogni loro variazione all'Ufficio regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dalla data di rilascio o di variazione.
 
2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, tra l'altro, gli estremi del versamento della tassa di rilascio.
"

Art. 15

Sostituzione dell' art. 4

1. L' articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 4
 
(Riscossione coattiva)
 
1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui all' articolo 17, comma 2, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
".

Art. 16

Sostituzione dell' art. 6

1. L' articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 6
 
(Sanzioni)
 
1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
 
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza il pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento, dall' articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le sanzioni previste per l'omesso pagamento, se spontaneamente provvede al versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto.
".

Art. 17

Abrogazione dell' art. 7

1. L' articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è abrogato.

Art. 18

Abrogazione dell' art. 9

1. L' articolo 9 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è abrogato.

Art. 19

Sostituzione dell' art. 10

1. L' articolo 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 10
 
(Decadenza e rimborso)
 
1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
 
2. Il contribuente può chiedere la restituzione, con istanza in carta semplice da inviarsi alla struttura regionale competente in materia di tributi, delle tasse sulle concessioni regionali non dovute, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o del provvedimento richiesto.
 
3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non è stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni, per il mancato o ritardato pagamento
."

Art. 20

Sostituzione dell' art. 12

1. L' articolo 12 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 12
 
(Rinvio)
 
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o incaricati" e le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative
."

Titolo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, n. 30 - "DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI"

Art. 21

Sostituzione dell' art. 10

1. L' articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 10
 
(Sanzioni)
 
1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa tributaria di cui all' articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni.
 
2. Per violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applicano le sanzioni previste all' articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , cosi come modificato dall' articolo 15 del D.lgs. n. 473/1997 e successive modificazioni.
 
3. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti è soggetto al pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo.
 
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge prescinde dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle norme statali vigenti. Parimenti permangono invariati gli obblighi alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area utilizzata come discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.
 
5. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
 
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati.
".

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

Art. 22

Notifica atti

1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori, possono essere notificati ai soggetti interessati mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 23

Estinzione crediti tributari d'importo minimo

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in   [ ... ] [5]   euro 30[6]  .

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1 si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costitutivo solo di sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

3 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, inoltre, qualora l?ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell?intero tributo dovuto. [7]


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 aprile 2001

Lorenzetti

Note della redazione

 - 

Testo coordinato con modifiche ed integrazioni. B.U. 12.9.2001, S.o. n. 1 al n. 44