Legge regionale 13 maggio 2009, n. 11
-
Proposta
-
Relazione: Dalla relazione di accompagnamento (SINTESI)
Con l'approvazione del presente ddl, sono abrogate la legge regionale 31 luglio 2002 n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31 (Integrazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14- Norme per la gestione integrata dei rifiuti), la legge regionale 21 luglio 2004. n. 14 (Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate). E' altresì modificata e integrata la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Il presente disegno di legge:
- disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifica delle aree inquinate, ripartite tra Regione, province, comuni, ambiti territoriali integrati (ATI) e Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA); sono altresì istituiti organismi di supporto alle attivitàdi programmazione, di controllo e vigilanza: il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale e l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.
- definisce gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, i contenuti dei Piani di Ambito, le prioritàda conseguire per realizzare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- stabilisce gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, i premi e le sanzioni per il loro raggiungimento, la concessione di contributi regionali per agevolazioni sociali e tariffarie in favore delle utenze domestiche, di riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche.
Il ciclo è costituito dalle seguenti fasi elencate in ordine di prioritàdi importanza e da realizzare contestualmente:
- la riduzione alla fonte della quantitàe pericolositàdi rifiuti;
- la raccolta differenziata finalizzata al riciclo reimpiego riutilizzo dei rifiuti;
- il recupero di materia e successivamente di energia dalle frazioni di rifiuto non altrimenti riciclabili o recuperabili;
- il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti con impianti e tecnologie idonee a garantire il rispetto della salute umana e dell'ambiente.
Con il presente ddl la Regione:
- verifica la coerenza dei Piani d'Ambito adottati dagli ATI rispetto alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (contenimento della produzione, incremento delle raccolte differenziate, adeguatezza della rete di impianti necessari alla gestione integrata, previsioni di costi e tariffazioni dei servizi);
- assicura il coordinamento delle azioni di carattere sovra ATI e promuove la progressiva unificazione della gestione degli impianti di smalti mento finale; stabilisce indirizzi e criteri per l'esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali e degli organismi di supporto;
- concede contributi ed irroga sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni rispetto agli obiettivi stabiliti con il Piano di Ambito;
- certifica annualmente le quantitàdi rifiuti prodotti e le quote intercettate con le raccolte differenziate;
- rilascia autorizzazioni per la realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione;
- indice la conferenza per la realizzazione di interventi di bonifica delle aree inquinate;
- valuta l'efficacia del piano regionale e verifica la coerenza della localizzazione degli impianti di smalti mento di ciascun ATI.
Ai fini della localizzazione, da parte degli ATI, degli impianti di gestione dei rifiuti la Regione e le province stabiliscono di concerto i criteri e individuazione le aree idonee e non idonee.
-
Obiettivo della legge: La Regione con la presente legge disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.
-
Individuazione dei destinatari: Destinatari della presente legge sono:
- la Regione, con funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo;
- le Province, con funzioni di cui agli artt. 197, 215 e 216 del d.lgs 152/2006;
- l'ARPA, che collabora con le Province trasmettendo sememstralmente informazioni per l'aggiornamento dello stato di fatto del sistema impiantistico;
- i Comuni, con funzioni di controllo dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito del proprio territorio;
- gli ATI, con funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
-
Nuovi organismi: È istituito, presso l'ARPA, l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, ricido e smaltimento dei rifiuti di seguito denominato Osservatorio.
L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da esperti in materia di rifiuti:
a) tre designati dall' ARPA di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre designati dalla Giunta regionale;
c) uno designato da CIascuna provincia;
d) uno designato da ciascun ATI;
e) uno dell' Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale.
L'Osservatorio garantisce il supporto tecnico alle attivitàdi monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta
stessa.
Il Comitato è composto da esperti in materia di rifiuti di cui:
a) tre designati dalla Giunta regionale:
b) uno designato da ciascuna provincia;
c) uno designato da ciascun ATI.
Il Comitato svolge funzioni consulti ve alla Giunta regionale relative alla gestione di rifiuti.
-
Struttura regionale di riferimento: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Direttore: Ing. Luciano Tortoioli
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 0755042634
Fax: 0755042732
E-mail: attiambiente@regione.umbria.it
-
Dati identificativi
-
Tipo atto: PDL
-
Numero atto: 1502
-
Proponente: G.R. DELIB. N. 103 DEL 02/02/2009
-
Titolo: NORME PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
-
Pervenuto al Consiglio il: 24-02-2009
-
Codice esito conclusivo dell'iter dell'atto: APPROVATO
-
Legislatura: VIII
-
Valutazione ex ante
-
Analisi tecnico normativa
-
Materia del PDL: Il disegno di legge (ddl) atto n. 15021 detta “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinateâ€Â, contestualmente abrogando la vigente disciplina in materia ed in particolare:
- la legge regionale 31 luglio 2002 n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e successive modifiche (legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31, Integrazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14- Norme per la gestione integrata dei rifiuti);
- la legge regionale 21 luglio 2004 n. 14 (Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate).
Il ddl modificata, altresì la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) nel rispetto dei limiti stabiliti dal legislatore statale ed in particolare dall'articolo 3 (commi da 24 a 40) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), istitutiva della c.d. “ecotassaâ€Â.
La disciplina de qua, riconducibile, in applicazione del criterio di prevalenza, alla materia “protezione dell'ambienteâ€Â, è dettata nei limiti delle competenze, in materia di valorizzazione dell'ambiente, governo del territorio e gestione dei servizi pubblici locali, attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali di riferimento in primis il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, di seguito denominato codice dell'ambiente.
Il sistema delle competenze è articolato tra regione, province, comuni, ambiti territoriali integrati (ATI) e Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e concessione di contributi pubblici, anche derivanti da risorse statali e comunitarie.
Le province ed i comuni svolgono funzioni autorizzatorie, programmatorie e di controllo residue.
All'ARPA compete, tra l'altro, la realizzazione e gestione del sistema informativo di tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti e la gestione del programma di monitoraggio del piano regionale di gestione dei rifiuti.
A supporto alle attivitàdi programmazione, controllo e vigilanza sono istituiti il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale e l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.
Riguardo alla programmazione delle attivitàdi gestione integrata dei rifiuti, la funzione di coordinamento da parte della Regione viene realizzata mediante il piano regionale, adottato dalla Giunta e approvato dal Consiglio, che ricomprende anche il piano di bonifica delle aree inquinate.
Nel rispetto del piano regionale sono adottati i piani d'ambito dagli Ambiti territoriali integrati (ATI), istituiti dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione. Gli Ambiti Territoriali Integrati per la gestione dei Rifiuti).
Il riferimento territoriale degli ATI, come evidenziato nella cartografia inserita nel nuovo piano di gestione dei rifiuti, è limitatamente difforme dai precedenti Ambiti territoriali ottimali (ATO); le variazioni riguardano, infatti, solo quattro Comuni: Lisciano Niccone, Cannara, San Venanzo e Massa Martana (vedi allegato 1).
L'aspetto più rilevante della disciplina attiene alla definizione e articolazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Il modello di gestione integrata si pone, infatti, come obiettivo non solo la prevenzione e la riduzione dell'impatto ambientale connesso al ciclo di gestione, ma anche il miglioramento complessivo del sistema “uomo-ambiente†ed un uso più sostenibile delle risorse.
Per il perseguimento di questi stessi obiettivi l'Unione Europea ha sviluppato, nell'ambito del Sesto Programma comunitario d'Azione in materia di Ambiente, la linea di azione inerente all'uso sostenibile delle risorse naturali e alla gestione dei rifiuti. L'obiettivo generale di tale linea d'azione è di evitare che il consumo delle risorse, rinnovabili e no, travalichi la capacitàdi carico dell'ambiente, e di ottenere il disaccoppiamento dell'uso delle risorse dalla crescita economica mediante un significativo miglioramento dell'efficienza di utilizzo delle risorse stesse.
La Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, una delle sette strategie tematiche previste dal Sesto Programma d'Azione, stabilisce gli orientamenti dell'azione dell'Unione Europea e descrive le misure prioritarie per migliorare la gestione dei rifiuti. La Strategia tematica è volta alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento, passando per il riciclaggio. Tale approccio considera i rifiuti non solo come una fonte d'inquinamento da ridurre ma anche come una potenziale risorsa da sfruttare.
In ambito Europeo le “linee guida†per una gestione sostenibile dei rifiuti, tracciate dalle direttive-quadro 75/442/CEE, 91/156/CEE e, da ultimo, 2006/12/CE, sono tese ad assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso l'adozione di una gerarchia di azioni che assegna massima prioritàalla prevenzione e si pone come finalitàl'attuazione di una strategia di gestione volta ad incoraggiare il riciclaggio dei rifiuti come materie prime secondarie e come fonti di energia.
A livello di Unione Europea e, in generale, di Paesi industrializzati ad elevato Prodotto Interno Lordo pro capite, ciò si traduce in un impegno su due fronti tra loro connessi:
- da un lato, quello della riduzione della quantitàe pericolositàdei rifiuti prodotti, che implica di fatto - sul lungo periodo - una profonda revisione degli stessi modelli di produzione-consumo;
- dall'altro, quello dell'adeguamento dei sistemi territoriali di gestione dei rifiuti comunque prodotti, comportante l'introduzione di cicli tecnologici integrati mirati - con riguardo sia ai rifiuti urbani che agli speciali - alla massimizzazione del riciclaggio e del recupero di materiali ed energia nonché alla minimizzazione del ricorso alla discarica come forma di smaltimento.
A livello nazionale i principi e gli orientamenti indicati dalla legislazione europea sui rifiuti sono stati recepiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, noto anche come “Decreto Ronchiâ€Â, che ha introdotto in Italia la strategia di gestione integrata dei rifiuti, sostanzialmente confermata dal citato codice dell'ambiente del 2006
In coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale l'articolo 2 del ddl individua un ciclo integrato costituito dalle seguenti fasi, elencate in ordine di prioritàdi importanza e da realizzare contestualmente (vedi allegato 2):
- la riduzione alla fonte della quantitàe pericolositàdi rifiuti;
- la raccolta differenziata finalizzata al riciclo reimpiego riutilizzo dei rifiuti;
- il recupero di materia e successivamente di energia dalle frazioni di rifiuto non altrimenti riciclabili o recuperabili;
- il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti con impianti e tecnologie idonee a garantire il rispetto della salute umana e dell'ambiente.
Il ddl individua come strumenti fondamentali per favorire il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata (vedi allegato 3) dei meccanismi di premialitàe penalitàa carico degli ATI e quindi dei comuni.
Sotto il profilo delle premialitàla Regione concede contributi agli ATI in relazione e in favore dei comuni:
- che abbiano superato gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal piano d'ambito, nel rispetto della disciplina statale e regionale;
- che abbiano considerevolmente incrementato la raccolta differenziata rispetto alla quota di raccolta attualmente conseguita.
Sotto il profilo delle penalità, invece, oltre all'applicazione dell'addizionale del tributo speciale per il conferimento in discarica prevista dalla normativa statale (art. 205, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006), la Regione applica a carico dell'ATI che non abbia conseguito gli obiettivi di raccolta differenziata una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 2.00 ad un massimo di € 5,00 per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi. L'onere è ripartito dall'ATI tra i comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal relativo piano d'ambito.
Si prevede, altresì, che i comuni, a seguito del mancato rispetto da parte degli utenti delle modalitàdi conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta differenziata, provvedono all' irrogazione della sanzione pecuniaria da € 25 a € 150.
Al fine di garantire l'esercizio delle competenze da parte dei soggetti attuatori della legge sono assegnate alla Regione non solo le funzione di vigilanza e controllo ma anche il potere sostitutivo nei casi di accertata inadempienza per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali.
-
Potestàlegislativa regionale: Concorrente - presenza di legge quadro
Nel quadro dell'ordinamento nazionale, l'interesse ambientale costituisce un valore costituzionale primario, anche se l'ambiente ha trovato questa collocazione tra i valori costituzionali soltanto dalla metàdegli anni '80, grazie ad una decisa giurisprudenza della Corte Costituzionale. La ricostruzione dell'ambiente come valore costituzionale si è definitivamente affermata dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, cui è seguita l'importante sentenza n. 407/2002 dove la Consulta ha precisato che, sebbene l'art 117, comma 2, lettera s), della Costituzione riservi allo Stato la potestàlegislativa esclusiva in materia di ambiente ed ecosistema, è da escludersi che possa identificarsi nella materia della tutela dell'ambiente, una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. E', dunque, agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.
Conseguentemente il settore relativo alla gestione dei rifiuti, che pur rientra nella materia tutela dell'ambiente (sentenze 284/2006; 161 e 162/2005) non esclude l'esercizio di competenze concorrenti quali la “valorizzazione dell'ambienteâ€Â, il “governo del territorio†la “protezione civile†(sentenze 32/2006; 214 e 135/2005; 407/2002), la “tutela della saluteâ€Â, ovviamente nel rispetto della disciplina oggi contenuta nel c.d. codice dell'ambiente, che detta livelli minimi uniformi di tutela validi su tutto il territorio nazionale, oltreché della disciplina comunitaria.
-
Verifica della legittimitàcostituzionale: Nessuna osservazione.
-
Normativa europea in materia: Vedi punto 1).
-
Coordinamento con la normativa vigente: Vedi allegato 4.
-
Necessitàdel ricorso allo strumento normativo: Si
Il ricorso allo strumento legislativo è necessario poiché:
- viene integralmente sostituita e unificata in un unico corpus normativo la vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- sono introdotte modifiche alla l.r. 30/1997 riguardante il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
L'intervento legislativo si configura, quindi, come legge di riordino rispetto alla nuova disciplina sui rifiuti e la bonifica delle aree inquinate e come novella rispetto alle modificazioni apportate alla l.r. 30/1997.
In applicazione del principio di prevalenza il ddl può, comunque, qualificarsi come intervento di “riordinoâ€Â.
-
Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione non sembra adeguata rispetto al disposto dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto e 26 del regolamento interno.
-
Pertinenza del titolo rispetto all'articolato: No
Vedi allegato 4.
-
Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: Vedi allegato 4.
-
Presenza di definizioni e loro correttezza: Non sono presenti definizioni, trovando applicazione quelle contenute nell'art. 183 del codice dell'ambiente.
-
Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: Vedi allegato 4.
-
Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: Si
L'articolo 30 assegna alla regione il potere sostitutivo in caso di accertata inadempienza per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali.
-
Presenza di effetti abrogativi impliciti: No
Non sono presenti effetti abrogativi impliciti.
-
Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: Vedi gli articoli 3, 21, 25 e 47.
-
Analisi della politica pubblica
-
Clausola valutativa
-
Suggerita: Comitato legislazione
Proposta di clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, verifica l'attuazione della presente legge con particolare riferimento al contenimento della crescita di produzione di rifiuti , all'incremento della raccolta differenziata , al recupero e valorizzazione di materia ed energia contenuta nei rifiuti, al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento finale delle frazioni di rifiuti non recuperabili
2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti:
- con quali modalitàorganizzative, procedurali e con quali tempi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge in capo ai soggetti attuatori;
- con quali strumenti messi in campo dagli ATI si è inciso sul contenimento e riduzione della produzione dei rifiuti all'interno di ciascun comune appartenente all'Ambito;
- quali metodi sono stati utilizzati e che livelli di raccolta differenziata sono stati raggiunti in ciascun comune all'interno del proprio Ambito territoriale e conseguentemente nell'ambito stesso;
- quali effetti il passaggio dalla tassa (TARSU) alla tariffa (TIA) determina sull'utente in termini di equitàdei costi e qualitàdel servizio erogato;
- l'entitàdei contributi erogati agli ATI e ai comuni ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 e le modalitàdi utilizzo degli stessi;
- le criticitàemerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al Piano regionale da adottare in risposta a tali criticità.
3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- conoscenza dei dati rappresentativi degli effetti ambientali risultanti dal programma di monitoraggio;
- in che modo i programmi di attivitàprevisti dalla regione nell'ambito della comunicazione ed informazione hanno rilanciato il processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessitàdi una gestione sostenibile dei rifiuti.
4. Il finanziamento delle attivitàdi raccolta e analisi delle informazioni necessarie al Consiglio regionale per garantire l'attivitàdi valutazione della politica pubblica regionale è assicurato da adeguate risorse finanziarie a carico di :
ipot. 1 (Bilancio Consiglio regionale
ipot. 2 (% su finanziamento legge)
5. Le relazioni di Giunta saranno rese pubbliche unitamente ai documenti approvati dagli organismi consiliari che ne concludono l'esame. I contenuti dei predetti atti saranno presentati a cura della Commissione Consiliare permanente, in apposita conferenza con gli ATI operanti nel territorio.
-
Deliberata: Proposta di clausola valutativa approvata dal Comitato
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, verifica l'attuazione della presente legge con particolare riferimento al contenimento della crescita di produzione di rifiuti, all'incremento della raccolta differenziata , al recupero e valorizzazione di materia ed energia contenuta nei rifiuti, al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento finale delle frazioni di rifiuti non recuperabili.
2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti:
a) con quali modalitàorganizzative, procedurali e con quali tempi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge in capo ai soggetti attuatori,
b) con quali strumenti messi in campo dagli ATI si è inciso sul contenimento e riduzione della produzione dei rifiuti all'interno di ciascun comune appartenente all'Ambito;
c) quali metodi sono stati utilizzati e che livelli di raccolta differenziata sono stati raggiunti in ciascun comune all'interno del proprio Ambito territoriale e conseguentemente nell'ambito stesso;
d) l'entitàdei contributi erogati agli ATI e ai comuni ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 e le modalitàdi utilizzo degli stessi;
e) le criticitàemerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al Piano regionale da adottare in risposta a tali criticità;
f) conoscenza dei dati rappresentativi degli effetti ambientali risultanti dal programma di monitoraggio.
3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) in che modo i contributi concessi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati hanno ripristinato l'ambiente;
b) quali effetti il passaggio dalla tassa (TARSU) alla tariffa (TIA) determina sull'utente in termini di equitàdei costi e qualitàdel servizio erogato;
c) in che modo i programmi di attivitàprevisti dalla regione nell'ambito della comunicazione ed informazione hanno rilanciato il processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessitàdi una gestione sostenibile dei rifiuti.
5. Le relazioni di Giunta saranno rese pubbliche unitamente ai documenti approvati dagli organismi consiliari che ne concludono l'esame. I contenuti dei predetti atti saranno presentati a cura della Commissione Consiliare permanente, in apposita conferenza annuale con tutti i soggetti operanti nel settore.
-
Attivitàdelle Commissioni
-
Assegnazione dell'atto alle Commissioni: Referente
24 febbraio 2009
-
Altri soggetti: Comitato per la Legislazione
-
Iscrizione atto ordine del giorno Commissione: 9 marzo - 26 marzo - 30 marzo - 6 aprile - 14 aprile - 17 aprile - 20 aprile 2009
-
Partecipazione
-
Espletamento consultazione
-
Iniziativa consiliare: Richiesta incontro consultivo Consiglieri Nevi, Fronduti, De sio, Sebastiani
-
Decisione Commissione: 9 marzo 2009
-
Tipo consultazione: altro
Incontro consultivo pubblico
-
Sede/i: Perugia - Palazzo Cesaroni - Sala Partecipazione
-
Data/e: 6 aprile 2009
-
Procedimento nel Comitato per la legislazione
-
Iscrizione atto ordine del giorno del Comitato: seduta dell'11 marzo 2009 e 15 aprile 2009
-
Relatore: Cons. Cintioli
-
Formulazione parere: clausola valutativa
Nella seduta del 15 aprile 2009 il Comitato per la legislazione ha approvato la proposta di clausola valutativa, trasmessa con lett. prot. n. 2711 del 17 aprile 2009, al Presidente della II Commissione consiliare. (vd. allegato)
-
Esame
-
Relatore per l'aula: Relatore pr la maggioranza, Franco Tomassoni
Relatore per la minoranza Armando Fronduti
-
Relazione orale: si
-
Attivitàdell'Aula
-
Decisione finale del Consiglio: APPROVA
-
L.R. n.: 11
-
del: 13-05-2009
-
Pubblicata nel B.U.R. n.: 23/S
-
del: 20-05-2009
-
Impugnata davanti alla Corte Costituzionale: 08-07-2009
- Documenti allegati