Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3


  • Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
    • Numero Ricorso: 53
    • Anno Ricorso: 2010
    • Numero sentenza: 43
    • Anno sentenza: 2011
    • Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 16 febbraio 2011, n. 8
    • Abstract: Sentenza 7 febbraio 2011, n. 43
      Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
      Resistente: Regione Umbria
      Giudizio: legittimità costituzionale
      Disposizioni impugnate: artt. 1, comma 1, 2, 13, comma 3, 15, 16, 19, comma 1, 20, comma 3, 22, commi 3 e 4, e 28 della L.R. Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
      Limiti violati: art. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione
      Decisione della Corte:
      - illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 3, 20, comma 3, e 22, commi 3 e 4, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3;
      - inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, della stessa legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione;
      - non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 15, commi 2 e 4, 16, 19, comma 1, e 28, della medesima legge regionale, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione.
    • Materie
      • Territorio ambiente e infrastrutture
        • Appalti pubblici
    • Documenti
    • Allegati