Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 53
- Anno Ricorso: 2010
- Numero sentenza: 43
- Anno sentenza: 2011
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 16 febbraio 2011, n. 8
- Abstract: Sentenza 7 febbraio 2011, n. 43
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Umbria
Giudizio: legittimità costituzionale
Disposizioni impugnate: artt. 1, comma 1, 2, 13, comma 3, 15, 16, 19, comma 1, 20, comma 3, 22, commi 3 e 4, e 28 della L.R. Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
Limiti violati: art. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione
Decisione della Corte:
- illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 3, 20, comma 3, e 22, commi 3 e 4, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3;
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, della stessa legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione;
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 15, commi 2 e 4, 16, 19, comma 1, e 28, della medesima legge regionale, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione.
- Materie
- Territorio ambiente e infrastrutture
- Documenti
- Allegati