Legge regionale 23 settembre 2009, n. 19
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Proposta
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Relazione: Dalla relazione di accompagnamento (SINTESI).
In Italia la pratica sportiva è divenuta un elemento importante nella vita quotidiana di due terzi della popolazione. Essa è strettamente connessa ad obiettivi come salute e benessere, socializzazione, occupazione del tempo libero, divertimento, educazione, immagine della persona. Anche in Italia la pratica sportiva si pone come fenomeno spontaneo che ha dato vita al cosiddetto sport diffuso o sport per tutti che coinvolge circa 36 milioni di italiani e che ha incrinato l'equilibrio che per decenni ha visto il CONI al centro del sistema sportivo.
L'ordinamento nazionale vigente demanda alle autonomie locali il compito di promuovere e garantire il pieno esercizio della pratica sportiva non agonistica, inteso come un servizio sociale rispondente all'esigenza di pratica motoria nel territorio.
La Commissione Europea 1'11luglio 2007 ha presentato il Libro Bianco sullo Sport, il primo documento europeo di politica e d'azione in materia sportiva. Un documento da considerare un contributo sull'importanza dello sport nella vita quotidiana del cittadino europeo.
Nel Libro bianco si riscontrano: il principio della sussidiarietà, dell'autonomia delle organizzazioni sportive ed anche il concetto di specificitàdello sport nei limiti delle competenze dell'U.E..
A fronte della rilevante e crescente eterogeneitàdella domanda di pratica
motoria e sportiva, nonché della pluralitàdei soggetti privati che offrono servizi al cittadino in materia, emerge l'esigenza di conoscere sempre meglio il fenomeno per regolamentame la crescita.
Lo sport dilettantistico e lo sport per tutti in Italia sono ancora privi di una legislazione nazionale unitaria ed organica.
Gli ordinamenti regionali in materia diventano quindi protagonisti, anche in virtù dell'articolo 117 della legge costituzionale 3/2001 che indica l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente. Il VI comma dell'art. 117 riconosce infatti alle Regioni una potestàregolamentare piena, anche in materia d'ordinamento sportivo, in quanto non rientrante nelle competenze esclusive dello Stato.
Tra le azioni da realizzare ed in corso di realizzazione da parte della Regione Umbria, si colloca il progetto del censimento degl'impianti sportivi e dell'Associazionismo sportivo. Esso trova una prima fonte di dati dal censimento REGIONE Umbria, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Istituto di Statistica (ISTAT), Istituto per il Credito sportivo (ICS), realizzato nel 1989 e parzialmente aggiomato nel 1995.
Per awiare l'aggiomamento delle banche dati è stato giàapprovato dalla Giunta Regionale uno studio di fattibilitàper realizzare il progetto d'aggiomamento in questione.
Questo progetto rappresenta una delle misure per un'osservazione più complessa del fenomeno sportivo da parte dell'istituzione regionale, come indicato dalle norme vigenti in materia d'erogazione dei servizi per lo sport per tutti.
La Regione Umbria attraverso il proprio Servizio Sport e attivitàricreative ha acquisito a titolo gratuito dalla Regione Veneto il software Mapgeisweb con il quale s'intende monitorare, osservare e rilevare periodicamente il fenomeno sportivo, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali proprietarie degli impianti sportivi, del CONI regionale, e deIl'ISTAT.
Il progetto a regime consentiràla realizzazione di una base dati informativa
integrata, centralizzata e condivisa con le Province ed i Comuni, il CONI regionale e gli altri soggetti preposti alla. promozione e sostegno della pratica sportiva sul territorio al fine di realizzare politiche condivise sempre più mirate al soddisfacimento della domanda dei cittadini.
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Obiettivo della legge: La Regione Umbria con la proposta di una nuova legge sullo sport intende dotarsi di una normativa più rispondente alle esigenze dei cittadini che praticano lo sport e le attivitàricreative e che valorizzi i progetti di
promozione sportiva e gli eventi che si realizzano sul territorio. Tutto ciò in armonia con i contenuti dello statuto regionale, con i principi fondamentali della legislazione statale in materia e con gli orientamenti strategici della Commissione europea presenti nel Libro bianco dello sport.
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Individuazione dei destinatari: - La Regione
- Gli enti locali, il CONI, il CIP, le istituzioni scolastiche (Universitàed Ufficio scolastico regionale) e l'associazionismo sportivo
- I comuni
- Le societàsportive e le associazioni
- Gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, le societàe le associazioni sportive, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che, senza scopo di lucro, persegua le finalitàdi legge
- I cittadini che usufruiscono degli impianti e partecipano alle attivitàsportive
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Dati identificativi
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Tipo atto: PDL
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Numero atto: 1526
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Proponente: G.R. DELIB. N. 336 DEL 23/03/2009
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Titolo: NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, MOTORIE E RICREATIVE
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Pervenuto al Consiglio il: 27-03-2009
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Termine per riferire al Consiglio (dato di Commissione): 30-5-2009
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Codice esito conclusivo dell'iter dell'atto: APPROVATO
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Legislatura: VIII
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Valutazione ex ante
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Analisi tecnico normativa
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Materia del PDL: Il disegno di legge ha ad oggetto una nuova legge al fine di dotare la Regione di una normativa più rispondente alle esigenze dei cittadini che praticano lo sport e le attivitàricreative e che valorizzi i progetti di promozione sportiva e gli eventi che si realizzano sul territorio.
La disciplina regionale si pone in armonia con i contenuti dello Statuto regionale, con i principi fondamentali della legislazione statale in materia e con gli orientamenti strategici della Commissione europea di cui al nuovo Libro bianco sullo sport (Bruxelles, 11.7.2007 - COM(2007) 391 finale).
L'articolo 1, comma 1 del disegno di legge riconosce nello sport e nelle attivitàmotorie e ricreative una funzione sociale e un momento determinante per la cittadinanza e per la formazione e la salute della persona.
Il comma 2 dell'articolo 1 definisce il concetto di sport evidenziandone la sua importanza trasversale sotto il profilo sociale ed includendo anche il momento agonistico.
Il comma 3 evidenzia come la Regione, nel realizzare la politica sportiva in favore dei cittadini, interviene a sostegno:
• della funzionalitàdel patrimonio impiantistico esistente sul territorio al fine di garantire la massima partecipazione alle attivitàsportive e ricreative in ambienti idonei, sicuri e sani;
• della promozione degli interventi di politica sociale/sportiva favorendo la diffusione di una cultura per una corretta pratica delle attivitàfisico-motorie promuovendo l'integrazione con le politiche educative, formative, culturali e della tutela sanitaria. Per il raggiungimento di questi obiettivi di politica sportiva la Regione:
- sostiene le iniziative degli Enti pubblici e dell'Associazionismo in materia di promozione della pratica sportiva;
- favorisce lo sviluppo degli impianti sportivi e la loro efficienza tecnica;
- promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali e turistiche;
- dialoga con la scuola per sostenere la pratica sportiva scolastica;
- con la concessione del marchio Umbria Green Sport, sostiene eventi internazionali e nazionali che si realizzano nell'ambito di uno sviluppo sostenibile in ambiente naturale ed urbano e promuovono l'Umbria nel mondo;
- promuove il miglioramento della qualitàdei servizi sportivi favorendo la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi e la pratica sportiva delle persone diversamente abili.
L'articolo 3 esplicita le funzioni e le attivitàdi studio e di ricerca costante del fenomeno sportivo da parte della Regione Umbria finalizzate per:
- la costruzione di banche dati per lo sport;
- la realizzazione di una programmazione equilibrata mirata a riqualificare "impiantistica sportiva sul territorio compreso l'incentivazione e "accesso al credito in favore d'interventi per il miglioramento degl'impianti sportivi;
- la promozione e l'incentivazione della pratica sportiva dei giovani;
- la definizione di standard per la qualificazione degli operatori nel campo dei servizi per lo sport;
- la promozione di interventi per la diffusione della pratica sportiva come mezzo di prevenzione e salute.
L'articolo 4 riconosce le funzioni delle Province che concorrono nel rispetto delle procedure della legge, alla programmazione regionale e coordinano le iniziative concernenti le attivitàsul proprio territorio in collaborazione con i Comuni.
Questi ultimi oltre a concorrere alla programmazione regionale esercitano funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura d'impianti per lo svolgimento delle attivitàdi fitness e per l'elaborazione di progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie (art. 5).
Il titolo II del disegno di legge evidenzia quali strumenti la Regione utilizza per programmare al meglio i servizi sportivi. In conseguenza dei dati e dei risultati emersi in sede di “Conferenza regionale per lo sport†di cui all'art. 11 del disegno di legge, la Giunta regionale adotta il piano triennale d'intervento per lo sport che contiene:
- le finalitàgenerali dell'azione politica della Regione nel settore delle attivitàsportive, motorie e ricreative;
- le prioritàtra i diversi tipi d'iniziative, attivitàe progetti;
- le modalitàoperative con cui gli enti locali, i soggetti dell'associazionismo e gli operatori dello sport in genere, secondo il principio di sussidiarietà, interagiscono all'interno del "Sistema Sport dell'Umbria".
Dal punto di vista operativo, il piano triennale è attuato tramite i programmi annuali d'intervento per la promozione e per l'impiantistica sportiva che stabiliscono i criteri, tempi e le modalitàper il riparto delle somme disponibili in bilancio per la promozione e per l'impiantistica.
A completare il "Sistema Sport dell'Umbria" il disegno di legge formalizza l'introduzione dell'Osservatorio delle attivitàsportive (articolo 12), da realizzare in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni per lo sport.
l'Osservatorio raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio d'impianti, attrezzature, attivitàed utenza, al fine di predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
Con l'art. 13 la Giunta regionale istituisce il "certificato dello sport leale" che è rilasciato ai titolari e ai gestori degli impianti che perseguono la tutela della salute e della sicurezza dei propri utenti avvalendosi d'istruttori laureati in scienze motorie. I comuni competenti per territorio rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività(art. 14) nel rispetto delle norme vigenti in materia d'igiene e sicurezza. Sempre i Comuni (artt. 15 e 16) sospendono o revocano la concessione qualora vengano meno temporaneamente o permanentemente i requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano l'apertura dei centri.
L'art. 17 definisce professioni nello sport tutte le attivitàdi servizio legate direttamente o indirettamente alla pratica sportiva che producono reddito. Il disegno di legge individua espressamente le seguenti attività:
• quelle direttamente connesse con la pratica sportiva (maestri di sci, guide alpine, equestri, speleologiche ecc....);
• quelle legate alla conduzione e gestione degli impianti sportivi;
• quelle legate alla realizzazione degli eventi sportivi ed al management sportivo in genere.
L'art. 18 pone l'obiettivo della tutela della salute dei cittadini in quanto strettamente connessa al modo di praticare l'attivitàsportiva che deve essere sempre rispondente all'etàed alle possibilitàpsicofisiche del soggetto. La qualificazione, la formazione e la preparazione degli operatori sportivi, anche di quelli che operano nei centri fitness, è elemento fondamentale per la tutela della salute dei cittadini.
La Regione si pone quindi nel ruolo di soggetto che vuole qualificare l'offerta formativa e d'aggiornamento dei dirigenti e degli operatori di attivitàsportive e fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale ivi compreso quello degli operatori abilitati ad operare con soggetti portatori di danni psicofisici.
La Giunta regionale manifesta nella relazione di accompagnamento al DDL gli obiettivi:
- di individuare percorsi formativi per gli operatori della gestione degli impianti sportivi e per quelli del Fitness che sono privi di laurea in scienze motorie;
- di definire, laddove giànon esista la norma dello Stato, i profili professionali minimi standard individuando caratteristiche, requisiti e percorsi formativi insieme ad altri soggetti istituzionali e del mondo sportivo.
All'art. 19 si introduce il sostegno al merito sportivo. Nell'azione di sostegno allo sport dilettantistico e soprattutto nell'azione dì promozione della cultura di uno sport di cittadinanza, si tratta di una novitàmetodologica per l'Umbria. L'obiettivo, tra l'altro, si realizza con l'istituzione del premio al “talento sportivo†destinato ai singoli giovani atleti al di sotto dei 18 anni e allo “sport di tutti†rivolto ai migliori progetti “scuola - extrascuola†che apportano valore aggiunto al progetto educativo dell'istituto scolastico comprensivo. Queste attivitàconsentono una più diretta ed incisiva presenza della Giunta nel mondo sportivo regionale. In tal senso va potenziata l'intesa giàin essere con l'Ufficio scolastico regionale.
L'art. 20 intende istituzionalizzare una filosofia di promozione dello sport e del territorio, quella riscontrabile nel marchio Umbria Green Sport.
Il grande evento sportivo che si svolge in ambiente naturale ed urbano e con il quale si promuove l'Umbria nel mondo, può potenziare la filiera "Turismo - Cultura - Ambiente".
L'art. 21 vuole restituire l'identitàgiuridica all'esistente Catasto speleologico dell'Umbria che l'aveva perduta con l'abrogazione della legge regionale 32 del 02/06/1987.
L'art. 22 sancisce il sostegno ai cittadini diversamente abili stabilendo una percentuale fissa di bilancio in favore delle attivitàdel loro associazionismo, purché le stesse siano di livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale. Si riconosce inoltre il CIP (Comitato Paralimpico Italiano) ai sensi della legge nazionale 15 luglio 2003, n. 189.
Il Titolo VII definisce i soggetti ed i criteri per la concessione dei contributi per la promozione sportiva, le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva e si rinviano le modalitàe tempi d'assegnazione ad apposito successivo regolamento.
L'art. 26 impegna la Giunta regionale ad adottare il regolamento che definisce i requisiti dei centri fitness e le modalitàper l'esercizio della vigilanza e controllo delle attivitàche in essi si svolgono.
L'art. 27 demanda al comune e all'ASL di competenza le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo nel centro fitness, con particolare riferimento anche al tipo di attivitàche vi si svolgono.
L'art. 27 prevede l'abrogazione della L. R. 21/97 e del regolamento regionale n. 16/98.
L'art. 30 contiene le norme transitorie e prevede che rimangono in vigore le norme del regolamento regionale 22 giugno 1998, n. 16, fino all'approvazione del nuovo regolamento, così come le qualifiche attuali degli operatori dei centri fitness.
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Potestàlegislativa regionale: La disciplina del disegno di legge è riconducibile alle materie “ordinamento sportivo†e “tutela della saluteâ€Â, entrambe assegnate alla potestàlegislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Cost. (v. Corte cost. 26 maggio 2005, n. 205. e 29 dicembre 2004, n. 424).
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Verifica della legittimitàcostituzionale: In relazione agli articoli 17 e 18 del disegno si rileva quanto segue:
In materia di professioni, la Corte costituzionale ha stabilito che le regioni possono intervenire nei limiti dei principi fondamentali e della competenza statale. Ne consegue che l'individuazione delle figure professionali, dei relativi profili e ordinamenti didattici, nonché l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato.
Non assume rilievo la circostanza che i singoli contenuti precettivi vengano ricondotti a specifiche aree (sanità, sport, ecc.), giacché l'individuazione di una specifica area caratterizzante la «professione» è ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione nella materia in esame del terzo comma dell'art. 117 Cost. (sentenze n. 424 e n. 355 del 2005).
Sulla base della giurisprudenza costituzionale sono da ritenersi riservate allo Stato:
a) l'individuazione e la definizione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 179/2008, n. 93/2008, n. 300/2007, n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005);
b) la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006);
c) l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).
Ne consegue che la potestàlegislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtàregionale.
Gli articoli 17 e 18 del disegno di legge disciplinano le professioni sportive. Alla luce di quanto sopra esposto risulta poco chiara la previsione di cui all'articolo 17 in base alla quale la Regione “definisce i profili professionali nello sportâ€Â.
Parimenti all'articolo 18 si prevede che “la Regione … individua figure professionali …â€Â.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di professioni si segnala il rischio di illegittimitàcostituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.
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Normativa europea in materia: Ai sensi della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Articolo 165 (ex articolo 149 del TCE) - l'Unione è competente a disciplinare la materia oggetto del disegno di legge. L'articolo 165 reca quanto segue:
“1. … L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.
2. L'azione dell'Unione è intesa: …
- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equitàe l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integritàfisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformitàdella procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.â€Â.
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Coordinamento con la normativa vigente: L'articolo 28 del disegno di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 e del regolamento regionale n. 16 del 1998. In ogni caso le norme transitorie prevedono che il regolamento regionale 22 giugno 1998, n. 16 rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo regolamento, così come le qualifiche attuali degli operatori dei centri fitness.
L'articolo 31 propone la modifica dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2007, n. 5 (Modalitàdi affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietàdegli enti locali territoriali), in tema di affidamento della gestione.
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Necessitàdel ricorso allo strumento normativo: Il ricorso allo strumento normativo è necessario poiché si introducono modifiche alla legislazione vigente.
Inoltre, la competenza del livello legislativo riposa nelle considerazioni svolte alla voce “Potestàlegislativa regionaleâ€Â.
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Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione avrebbe potuto fornire maggiori elementi tecnico-giuridici a giustificazione del testo proposto in considerazione del disposto dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto regionale e dell'articolo 26 del regolamento interno.
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Pertinenza del titolo rispetto all'articolato: Il titolo dell'atto dovrebbe indicare anche le modificazioni e le abrogazioni apportate alla disciplina in vigore. Di conseguenza dovrebbe risultare il seguente: “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attivitàsportive, motorie e ricreative (Modificazioni alla l.r. 12 marzo 2007, n. 5 e abrogazione della l.r. 4 luglio 1997, n. 21).â€Â.
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Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: L'articolo 1, rubricato “oggetto e finalitàâ€Â, consta anche di aspetti definitori solitamente ricondotti ad articoli dedicati e rubricati “definizioniâ€Â.
Il disegno di legge necessitàdi numerose revisioni a livello di punteggiatura e di correttezza dei riferimenti interni. In sede di esame dell'atto saranno indicate le correzioni di drafting formale.
Anche i riferimenti normativi esterni necessitano di essere integrati, come indicato dal manuale per la redazione degli atti normativi.
Alle lettere e) e j), dell'articolo 10 del ddl è necessario intervenire a livello di drafting sostanziale.
Al comma 2, dell'articolo 19 del ddl è necessario intervenire a livello di drafting sostanziale.
Si suggerisce di valutare l'opportunitàdi unificare i regolamenti previsti dagli articoli 25 e 26 del disegno di legge.
L'articolo 20 istituisce il marchio “Umbria Green Sportâ€Â. Si rileva che il marchio Umbria Green Sport è stato registrato quale marchio figurativo per la prima volta il 31 gennaio 2001 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Titolare del marchio risulta la Regione Umbria (Servizio attivitàsportive). Pertanto il diritto è giàstato costituito con la registrazione del marchio.
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Presenza di definizioni e loro correttezza: L'articolo 1, comma 3 del ddl fornisce la definizione di “sportâ€Â.
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Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: Per i riferimenti interni si rinvia a quanto esposto alla voce “Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneitàâ€Â.
Quanto ai riferimenti normativi esterni:
- Articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
- Articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
- DAP 2009-2011.
- Articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1999, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltàe di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127).
- Legge 15 luglio 2003, n. 189 (Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili) - rif. art. 22 del ddl.
- Articolo 6, legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivitàsportive e della lotta contro il doping).
- Articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2007, n. 5 (Modalitàdi affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietàdegli enti locali territoriali).
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Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: Nessuna osservazione.
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Presenza di effetti abrogativi impliciti: Le abrogazioni risultano espresse all'articolo 28 del disegno di legge e riguardano:
1. La legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 (Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attivitàmotoria).
2. Il regolamento regionale 22 giugno 1998, n. 16 (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attivitàfisiche non disciplinate dal C.O.N.I. della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21).
Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 26 valgono le norme del regolamento regionale 22 giugno 1998, n. 16 in quanto compatibili con le norme del ddl.
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Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: il disegno di legge prevede strumenti di programmazione regionale: piano triennale, piani annuali e censimenti (art. 6).
La Giunta regionale adotta i piani di cui all'articolo 6 (art. 7).
La Giunta regionale adotta un regolamento con il quale stabilisce le modalitàe le procedure per la concessione dei contributi di cui agli articoli 22 e 23 (art. 25).
La Giunta regionale adotta il regolamento attuativo della legge regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 26).
Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 26 si applicano le norme del regolamento regionale 22 giugno 1998, n. 16 in quanto compatibili con le norme del ddl (cfr. art. 30).
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Analisi documentale
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Obiettivi
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Obiettivi diretti ed espliciti: Le finalitàgenerali degli interventi regionali nel settore delle attivitàsportive, motorie e ricreative sono stabilite dal Piano triennale dello sport (art. 7, c. 2 del DDL) in collaborazione con gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le istituzioni scolastiche e l'associazionismo (dall'art.1 del DDL), che infatti hanno loro rappresentanti nella Consulta regionale per lo sport (art.10) e partecipano alla Conferenza regionale dello sport (art. 11).
Dall'art2 del DDL, la Regione nell'ambito della politica sociale sportiva:
a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle associazioni sportive dal cui statuto si evincono i criteri e i principi generali previsti nella Finanziaria 2003 (tra cui ricordiamo l'organizzazione di attivitàsportive dilettantistiche, compresa l'attivitàdidattica e l'assenza di fini di lucro);
b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli impianti sportivi;
c) promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche ed i relativi interventi in materia d'infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
d) sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualitàUmbria Green Sport;
e) riconosce nella scuola il luogo privilegiato per promuovere i valori ed i principi educativi della pratica sportiva, e pertanto promuove la diffusione delle attivitàsportive nelle scuole, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio;
f) promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualitàdell'offerta dei servizi e delle attivitàsportive;
g) mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attivitàsportive e motorie;
h) promuove e favorisce lo sviluppo delle attivitàsportive in favore delle persone diversamente abili.
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Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi: Lo strumento generale è la programmazione regionale che si articola in:
- un piano triennale per lo sport, di carattere generale, che stabilisce gli indirizzi, le prioritàe le risorse finanziarie necessarie;
- due programmi annuali di attuazione, uno per la promozione delle attivitàe l'altro per l‘impiantistica, che indicano le modalitàdegli interventi e la ripartizione dei contributi tra i progetti.
Di supporto alla programmazione regionale sono:
- la Consulta e la Conferenza regionale per lo sport con funzioni consultive su problematiche, indirizzi e interventi del settore;
- l'Osservatorio delle attivitàsportive in Umbria presso il Servizio regionale competente, il Censimento dell'impiantistica sportiva e dell'associazionismo (il censimento è elencato tra gli strumenti di programmazione all'art.6 ma non viene mai citato altrove, non si capisce da chi e quando viene effettuato) ed il Catasto speleologico regionale come strumenti di informazione sullo sport ed il territorio.
Lo strumento operativo principale sono i contributi e benefici finanziari, concessi secondo la programmazione regionale, per manifestazioni sportive, progetti di promozione od interventi per l'impiantistica sportiva.
Strumenti di promozione del sistema sport umbro e della cultura dello sport, in particolare tra i giovani, sono:
- il marchio Umbria Green Sport,
- l'intesa con l'Ufficio scolastico regionale,
- il premio “Talento sportivo†per atleti non professionisti con non più di 18 anni,
- il premio “Sport di tutti†per progetti di sport negli istituti scolastici.
Strumenti di controllo e di tutela della salute sono:
- il certificato dello sport leale, rilasciato ai gestori e ai titolari degli impianti che si avvalgono di istruttori in possesso di laurea in scienze motorie o equipollente,
- le autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di impianti per lo svolgimento delle attivitàdi fitness,
- la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e degli operatori sportivi,
- la definizione dei profili professionali nello sport,
- la vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività, sugli impianti e le attrezzature.
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Corrispondenza con la programmazione regionale: L'approvazione della nuova legge regionale sulla pratica sportiva e l'elaborazione di una legge quadro per lo sport erano, secondo il DAP 2008-2010, tra le attivitàprioritarie per il 2008.
Dal DAP 2009-2011
Per quanto riguarda la promozione della pratica sportiva, le attivitàprioritarie per il 2009, con la prima attuazione della nuova legge regionale per lo sport, riguardano:
- la disciplina dei requisiti degli impianti e delle attrezzature dei centri fitness e delle modalitàper l'esercizio della vigilanza sulle attivitàed il controllo degli impianti e delle attrezzature;
- la prosecuzione della programmazione iniziata nel 2007-2008 per la messa a norma, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dell'impiantistica sportiva regionale;
- il miglioramento e potenziamento delle attivitàconseguenti alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, giàin essere con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria;
- il sostegno ad eventi sportivi di grande risonanza che concorrono alla promozione del territorio in relazione alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali.
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Effetti su altri settori o ambiti diversi da quelli previsti: Si
Un'efficace politica dello sport per tutti potrebbe avere effetti benefici sulla salute della popolazione ed un'alleggerimento del carico di attivitàper il sistema sanitario.
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Destinatari
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Destinatari diretti: La Regione:
- nell'attuazione della programmazione regionale di settore,
- nella definizione dei profili professionali nello sport e dei percorsi formativi validi all'interno del sistema regionale dei crediti formativi ( detto SFIR),
- nella regolamentazione dei requisiti degli impianti e delle attrezzature dei centri fitness,
- nella concessione dei contributi e benefici finanziari e nella regolamentazione delle modalitàe procedure di erogazione,
- nella regolamentazione delle attivitàdi vigilanza e controllo delle attività, degli impianti e delle attrezzature.
Gli enti locali, il CONI, il CIP, le istituzioni scolastiche (Universitàed Ufficio scolastico regionale) e l'associazionismo sportivo:
- nelle funzioni consultive in tema di problematiche, indirizzi ed interventi nel settore.
I comuni:
- nell'elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva,
- per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni,
ed insieme alle ASL:
- nelle attivitàdi vigilanza, monitoraggio e controllo.
Le societàsportive e le associazioni:
- nei controlli a cui sono tenute a sottoporre i propri atleti.
Gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, le societàe le associazioni sportive, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che, senza scopo di lucro, persegua le finalitàdi legge:
- come destinatari degli eventuali benefici finanziari concessi per manifestazioni sportive, progetti di promozione od interventi per l'impiantistica sportiva.
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Destinatari indiretti: I cittadini che usufruiscono degli impianti e partecipano alle attivitàsportive.
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Zone territoriali di intervento: Umbria
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Forme di pubblicitàper i destinatari: Il marchio Umbria Green Sport potrebbe essere una forma di pubblicitàper il sistema sport dell'Umbria.
Le attivitàpromozionali concernenti la pratica sportiva indicate tra le funzioni dei comuni (art.5, c.2, lett. b) potrebbero concretizzarsi in forme di pubblicità.
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Forme di partecipazione per i destinatari/cittadinanza: La Conferenza regionale dello sport promossa dalla Regione con la partecipazione delle Autonomie locali, del Coni, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Universitàe dell'Associazionismo sportivo (vedi art.11 del DDL) è il momento di partecipazione per i destinatari più vicini alla cittadinanza ossia le Associazioni sportive.
Non è chiaro però come la Conferenza si inserisca nel processo di programmazione regionale, quando si riunisca e come funzioni esattamente. Nel DDL non è mai citata al di fuori dell'art. 11.
Nelle annotazioni finanziarie proposte dal Servizio Bilancio si suggerisce di esplicitare che la partecipazione ai lavori della Conferenza sia a titolo gratuito.
Anche la Consulta regionale dello sport è una forma di partecipazione, ma ristretta ad un solo rappresentante per gli enti di promozione ed ai rappresentanti degli enti istituzionali.
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Analisi del contesto
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Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento
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Definizione contenuta nell'atto: Dal testo del DDL si deducono le seguenti definizioni che però non sono raccolte in un articolo di “definizioni†e a volte non sono definizioni in senso stretto.
Sport
“Ai fini della presente legge per sport si intende qualsiasi forma d'attivitàfisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitivitànella pratica sportiva, per il miglioramento dello stile di vita†(art.1, c.3 del DDL).
La definizione del DDL si ispira a quella utilizzata nella Carta Europea dello Sport del 1992:
“Si intende per ‘sport' qualsiasi forma di attivitàfisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelliâ€Â,
integrandola con i concetti di integrazione interculturale e di leale competitivitànella pratica sportiva.
Sport di cittadinanza
Dal DDL non è chiara la sua definizione.
Lo sport di cittadinanza è citato nell'art.1, c.2 del DDL ed è la rubrica dell'articolo 2, ma poi non viene mai citato all'interno dell'articolo stesso.
Nella Finanziaria 2008 L. 24 dicembre 2007 n. 244 all'art.2 c.564 era stato istituito il Fondo per lo sport di cittadinanza al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva. Con il successivo D.L. 27 maggio 2008, n. 93 le somme assegnate al Fondo sono state ridotte a 0.
Politica sociale sportiva
Non è definita esplicitamente, ma nell'art.2 del DDL si parla di interventi di politica sociale sportiva a favore della diffusione della cultura per una corretta pratica delle attivitàfisico-motorie promuovendo l'integrazione con le politiche educative, formative, culturali e della tutela sanitaria.
Professioni sportive
Tutte le attivitàdi servizio per lo sport il cui esercizio produce un reddito per la persona ed in particolare:
a) quelle direttamente connesse con la pratica sportiva quali maestri di sci, guide alpine, equestri, speleologiche;
b) quelle legate alla conduzione e gestione degli impianti sportivi;
c) quelle legate alla realizzazione degli eventi sportivi ed al management sportivo in genere.
Centri fitness
Palestre e sale ginniche private aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi erogati a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione (si evince dall'art.13, c.1).
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Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatasi sul territorio: L'atto non risponde ad emergenze o situazioni gravi determinatesi nel territorio.
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Rispondenza dell'atto ad esigenze di nuove realtàsocio-economiche: Si
L'atto nella definizione dei profili professionali dello sport cerca di regolamentare la variegata realtàdella attivitàfisiche racchiuse nella definizione di sport, riconoscendo che spesso gli operatori non provengono dai percorsi di studio istituzionali proposti dalle Università.
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Presenza di dati e informazioni nella relazione d'accompagnamento: I dati riportati nella relazione sono i seguenti:
- il 60% dei cittadini europei pratica regolarmente sport in una delle 700 mila societàsportive esistenti nel continente,
- in Italia circa 36 milioni di italiani sono coinvolti nel cosiddetto fenomeno spontaneo dello sport diffuso o sport per tutti.
Nella relazione si parla, in modo più ampio che nella legge stessa, del progetto di Censimento degli impianti e dell'associazionismo sportivo in Umbria che aggiornando i lavori del 1989 e del 1995 fornirebbe dati e informazioni aggiornate sul fenomeno.
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Dati e informazioni di sintesi: Come istruttoria atto 1089
L'Istat ha dedicato ampio spazio alla rilevazione della pratica sportiva svolta dalla popolazione nel tempo libero nell'indagine Multiscopo “I cittadini e il tempo liberoâ€Â, del maggio 2006. La ricerca permette di definire il quadro della pratica sportiva in Italia e fornisce informazioni sulle caratteristiche socio-demografiche delle persone che praticano sport, sulle modalitàdella pratica, sul tipo di sport praticato e sulle motivazioni per cui si pratica o non si pratica sport. Di seguito riportiamo alcuni dati riferiti alla popolazione dell'Umbria con più di 3 anni:
- Le persone che praticano sport sono il 29,6% del totale (circa 249.000 individui), di cui in modo continuativo il 21,0% (176.000) e in modo saltuario l'8,6% (73.000). Coloro che praticano solo qualche attivitàfisica rappresentano il 26,9% (226.000), mentre non praticano sport né attivitàfisica il 43,0% degli umbri (361.000). Queste percentuali sono in linea con quelle relative all'intero territorio nazionale;
- Coloro che praticano sport lo fanno soprattutto per piacere o passione (68,3%), svago (59,1%), tenersi in forma (47,9%), scaricare lo stress (31,8%), frequentare altre persone (21,7%) e stare in mezzo alla natura (14,7%). Viceversa, i motivi più frequenti della mancata pratica sono la mancanza di tempo (41,7%), la mancanza di interesse (26,2%), l'età(21,9%), la stanchezza o la pigrizia (16,9%) e i motivi di salute (15,7%);
- Tra gli umbri che praticano sport, il 67,3% è in qualche modo iscritto o tesserato, il 49,7% lo fa in presenza di un allenatore, mentre coloro che si sottopongono a controlli o certificati o ad entrambi sono, rispettivamente, il 48,1% e il 20,3%;
- Il luogo prevalente della pratica sportiva è un impianto al chiuso (56,1%), seguito da un impianto all'aperto (43,6%), da spazi all'aperto non attrezzati (28,1%) e da spazi all'aperto attrezzati (15,3%);
- Gli sport più praticati sono il calcio o calcetto (24,8%), la ginnastica/aerobica/fitness (19,8%), gli sport acquatici (18,9%), l'atletica leggera (11,4%) e gli sport ciclistici (10,5%).
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Bibliografia essenziale: Come istruttoria atto 1089
Istat (2007), La pratica sportiva in Italia. Anno 2006, “Statistiche in breveâ€Â, Roma, Istat.
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Analisi economica
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L'intervento si caratterizza come: Trasferimento di risorse nella forma di contributi e benefici finanziari dalla Regione ai soggetti beneficiari, che possono essere anche enti pubblici o privati.
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L'intervento si caratterizza come: Strutturale e congiunturale a seconda della natura dei progetti e degli interventi finanziati. Gli interventi sugli impianti hanno in genere un carattere strutturale nell'ottica degli investimenti di lunga durata, mentre i progetti per manifestazioni e attivitàsportiva hanno carattere congiunturale sortendo i loro effetti nel breve periodo, tranne i progetti di promozione della cultura dello sport, in particolare nelle scuole che possono cambiare in modo strutturale l'approccio delle nuove generazioni alla pratica sportiva, producendo effetti nel lungo periodo sulla salute delle persone.
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Soggetti economici coinvolti direttamente o indirettamente: - La Regione nell'erogazione dei contributi e dei benefici finanziari,
- gli enti pubblici e privati che ottengono i benefici finanziari.
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Completezza delle informazioni economiche presenti nella relazione di accompagnamento: Non è presente un'analisi economica del DDL nella relazione.
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Valutazione dei possibili effetti economici dell'intervento: I contributi ed i benefici finanziari e le forme di promozione della cultura dello sport possono dare un impulso positivo o almeno sostenere le attivitànel settore dello sport.
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Breve analisi dei costi ipotizzati nell'intervento: I costi per le attivitàdi programmazione, di monitoraggio, di controllo e di definizione dei profili professionali dovrebbero rientrare all'interno delle attivitàcorrenti della Regione e dei Comuni, senza costi aggiuntivi.
Comportano costi aggiuntivi per la Regione i contributi e benefici finanziari erogati e concessi secondo la programmazione regionale, la formazione degli operatori e le eventuali convenzioni con soggetti esterni per la realizzazione del Catasto speleologico, del marchio Umbria Green e per le attivitàdell'Osservatorio.
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Metodi utilizzati per la stima dei costi: Dalla scheda finanziaria si rileva che la quantificazione delle somme è stata stimata in base allo storico degli ultimi tre anni e dalla valutazione dei progetti presentati.
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Esistenza di uno o più programmi alternativi: No
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Breve analisi dei benefici attesi: I benefici possono essere visti nel complesso della salute psico-fisica della popolazione, che con una pratica corretta dello sport, inteso in senso ampio, potrebbe ridurre il ricorso all'assistenza sanitaria tradizionale.
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Analisi finanziaria
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Descrizione delle spese dei vari articoli dell'atto: Nella norma finanziaria sono indicati gli articoli che producono spese per la Regione:
- art.3, c.1, lett. f: la Regione esercita la promozione d'interventi diretti a diffondere l'attivitàmotoria e sportiva come mezzo di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psico-fisica;
- art.12: l'Osservatorio, istituito presso il Servizio regionale competente, in collaborazione con enti pubblici e privati effettua il monitoraggio delle attività, degli impianti, delle attrezzature e dell'utenza sportiva;
- art.18, c.1 e 2: la Regione sostiene e promuove la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e degli operatori sportivi, in particolare per operare con soggetti con danni psico-fisici;
- art.19: la Regione sostiene i progetti per lo sport nella scuola e vengono istituiti i premi “Talento sportivo†e “Sport di tuttiâ€Â;
- art.20: la Regione istituisce il marchio Umbria Green Sport;
- art.21, c.2: la Regione stipula convenzione con un organismo di rilevanza regionale per la gestione del catasto speleologico (dal 1974 l'organismo è il Gruppo Speleologico C.A.I. Perugia);
per il finanziamento dei precedenti punti sono previsti 11.132,00 euro totali;
- art.22: contributi e benefici finanziari per le attivitàsportive dei diversamente abili;
- art.23: contributi e benefici finanziari per l'attivitàsportiva;
per il finanziamento degli art. 22 e 23 sono previsti 500.000,00 euro totali;
- art.24: contributi e benefici finanziari per l'impiantistica sportiva per il finanziamento dell'art.24 sono previsti 800.000,00 euro.
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Quantificazione della spesa complessiva per l'attuazione dell'atto sul Bilancio Regionale: La spesa complessiva prevista è di 1.311.132,00 euro nel 2009.
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Tipi di risorse utilizzate per il finanziamento dei costi dell'atto: Risorse regionali e non è indicato nell'atto se esistono risorse nazionali o comunitarie utilizzabili per finanziare la legge.
La Finanziaria 2008 per esempio aveva autorizzato dei fondi per l'Osservatorio dello sport nazionale da ripartire tra le Regioni, poi però ridotti a zero da un successivo decreto legge.
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Funzione Obiettivo in cui si inserisce l'intervento: 10 - Istruzione, cultura ed attivitàricreative
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UnitàPrevisionale di Base alla quale/quali saranno attribuiti i costi dell'atto: Sono autorizzate le seguenti spese:
- 800.000,00 euro nella UPB 10.2.002 “Edilizia sportiva†(cap.6892, 6893 n.i.) per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva;
- 511.132,00 euro nella UPB 10.1.003 “Attivitàricreative, sport e tempo libero†(cap.1037, 1038, 1039 n.i.) per tutti gli altri tipi di costi.
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Esercizi finanziari che saranno interessati dall'atto: 2009 e successivi
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Reperimento della copertura finanziaria per il primo anno di entrata in vigore dell'atto
Reperimento della copertura finanziaria per il primo anno di entrata in vigore
dell'atto: Riduzione UPB giàautorizzate
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Analisi delle nuove o maggiori entrate (se previste): Non sono previste entrate per la Regione.
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Indicazione e quantificazione nel caso che la copertura finanziaria derivi da una riduzione di una o più preesistenti UPB giàautorizzate: Si
Le riduzioni previste corrispondono esattamente alle spese autorizzate nel Bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della LR 21/1997 (abrogata con il presente DDL) alle seguenti UPB:
800.000,00 euro nella UPB 10.2.002 “Edilizia sportiva†(cap. 6891);
511.132,00 euro nella UPB 10.1.003 “Attivitàricreative, sport e tempo libero†(cap. 1036, 1041, 1050).
-
Modalitàdi copertura negli anni successivi al primo: L'entitàdella spesa per il 2010 e gli anni successivi è determinata annualmente dalla legge finanziaria regionale.
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Strumenti di controllo: La Giunta regionale:
- disciplina la verifica dell'attuazione degli interventi beneficiari di contributi per l'attivitàsportiva (art.23, c.3);
- regolamenta le modalitàdi vigilanza sulle attivitàsportive e di controllo degli impianti e delle attrezzature (art.26, c.2, lett. b)
Il Comune e la ASL:
- esercitano le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo disciplinate dalla Regione (art.27, c.1).
-
Analisi della politica pubblica
- Attuazione dell'atto
Soggetto attuatore |
Tipo provvedimento |
Oggetto del provvedimento |
Tempi previsti |
---|
Giunta regionale | DGR | adotta il Piano regionale per la promozione sportiva e motorio ricreativa e per l'impiantistica sportiva (Piano triennale per lo sport) | non previsti |
Consiglio regionale | DCR | approvazione Piano triennale per lo sport | non previsti |
Giunta regionale | DGR | adotta il Programma annuale per promozione sportiva e motorio ricreativa | non previsti |
Giunta regionale | DGR | adotta il Programma annuale per l'impiantistica sportiva | non previsti |
Giunta regionale | DGR | Istituzione della Consulta regionale dello sport | non previsti |
Consuglta regionale dello sport | | Regolamento di funzionamento | non previsti |
Giunta regionale | DGR | Istituzione Osservatorio delle attivitàsportive in Umbria | non previsti |
Giunta regionale | DGR | Istituzione del "Certificato dello sport leale" | non previsti |
Giunta regionale | DGR | individuazione di figure professionali conduttori/gestori di impianti sportivi alla luce delle crescenti complessivitàsia tecnologiche che amministrative; definizione del percorso formativo per la qualificazione degli operatori del fitness privi del diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie | non previsti |
Giunta regionale | | definizione degli standard minimi dei profili professionali | non previsti |
Regione | | Istituzione premi: "Talento sportivo" "Sport di tutti" | non previsti |
Giunta regionale | | criteri e modalitàdi assegnazione dei premi | annualmente |
Regione | | Istituzione del marchio “Umbria green sport†| non previsti |
Giunta regionale | | definizione delle caratteristiche del marchio e del suo utilizzo | non previsti |
Regione | | istituzione del catasto speleologico | non previsti |
Giunta regionale | DGR | modalitàper assegnazione e erogazione dei benefici finanziari nonché per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi (art. 23 Attivitàsportiva) | non previsti |
Giunta regionale | DGR | criteri e modalitàper l'assegnazione dei contributi e benefici (art. 24 impiantistica sportiva) | non previsti |
Giunta regionale | DGR | Regolamento o requisiti impianti e attrezzature del centro fitnesso modalitàper vigilanza sulle attivitàe controllo impianti e attrezzature | entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge |
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Attivitàdell'Aula
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Decisione finale del Consiglio: APPROVA
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Approvati dal Consiglio emendamenti al testo proposto dalla Commissione: si
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L.R. n.: 19
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del: 23-09-2009
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Pubblicata nel B.U.R. n.: 43
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del: 30-09-2009
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L'estensore del testo della deliberazione (dato di Commissione) : Sacchetti Diva
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