Documento vigente dal 25/02/2010
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
23 settembre 2009
, n.
19
Norme per la promozione e sviluppo delle attività
sportive,[7]
motorie
e ricreative[9]
. Modificazioni ed abrogazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
43 del
30/09/2009
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Capo I
Principi
, finalità[10]
, funzioni amministrative[12]
Art. 1
Oggetto e finalità.
1.
La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'
articolo 117, comma 3 della Costituzione
ed in armonia con lo
Statuto regionale
e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nello sport e nelle attività motorie e ricreative uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona.
2.
La Regione, altresì, riconosce la funzione sociale degli enti di promozione e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.
3.
La Regione persegue gli obiettivi di politica sportiva per tutti i cittadini in collaborazione con gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, il Comitato Italiano Paralimpico di seguito denominato CIP, le istituzioni scolastiche, l'associazionismo ed a tal fine programma ed adegua il patrimonio impiantistico esistente sul territorio al fine di garantire la massima partecipazione alle attività sportive e ricreative in ambienti sicuri ed idonei.
[13]
Art. 2
Definizioni.
1.
Ai fini della presente legge, per sport s'intende qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento dello stile di vita.
[15]
Art. 3
Sport di Cittadinanza.
1.
La Regione, ai fini della diffusione della cultura per una corretta pratica delle attività fisico-motorie e dell'integrazione interculturale, promuove le politiche educative, formative, culturali e della tutela socio-sanitaria.
2.
A tal fine la Regione:
a)
promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle associazioni sportive dal cui
statuto
, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, si evincono i criteri ed i principi generali di cui all'
articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003);
b)
favorisce l'adeguamento, la qualificazione e lo sviluppo degli impianti sportivi;
c)
promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche ed i relativi interventi in materia d'infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
d)
sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualità Umbria Green Sport di cui all'
articolo 21
;
e)
riconosce nella scuola il luogo privilegiato per promuovere i valori ed i principi educativi della pratica sportiva, intesa come mezzo d'espressione e formazione della persona e d'acquisizione di un sano stile di vita e pertanto promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria intesa come mezzo educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio;
f)
promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;
g)
mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;
h)
promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale.
[17]
Art. 4
Funzioni della Regione.
1.
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a)
organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati per lo sport;
b)
programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva al fine di favorirne un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale, nonché il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;
c)
incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
d)
promozione ed avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;
e)
definizione degli standard per la formazione degli operatori;
f)
promozione d'interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping.
[19]
Art. 5
Funzioni delle province.
1.
Le province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2.
Le province, in coerenza con la programmazione regionale, contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie, assicurando il concorso dei comuni e la partecipazione dell'associazionismo.
[21]
Art. 6
Funzioni dei comuni.
1.
I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente.
2.
I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a)
attività promozionali concernenti la pratica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;
b)
elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;
[ c) ]
[23]
d)
la vigilanza, il controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'
articolo 23
sono di competenza dei comuni che le esercitano in conformità alla
legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi proventi.
[22]
Capo II
Strumenti operativi
Art. 7
Strumenti di programmazione.
1.
Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge:
a)
il Piano triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva;
b)
il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motorio ricreativa;
c)
il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva.
[25]
Art. 8
Piano regionale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva.
1.
La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale sociale di cui all'
articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi del Documento Annuale di Programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale generale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato "Piano triennale".
2.
La Giunta regionale trasmette il Piano triennale adottato al Consiglio regionale, al quale compete l'approvazione dello stesso.
3.
Il Piano triennale resta in vigore fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere aggiornato dalla Giunta regionale prima della scadenza del triennio. Le modifiche al Piano triennale seguono il procedimento di cui ai commi 1 e 2.
4.
Il Piano triennale nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, stabilisce:
a)
le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive, motorie e ricreative;
b)
le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività motorie nelle scuole;
c)
le modalità operative con cui gli enti locali, i soggetti dell'associazionismo e gli operatori dello sport in genere, secondo il principio di sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema sport dell'Umbria;
d)
le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione;
e)
i criteri per qualificare le attività che si svolgono nei centri di attività motoria.
5.
Il Piano triennale è attuato attraverso il Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa di cui all'
articolo 9
e il Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'
articolo 10
.
[27]
Art. 9
Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa.
1.
Il Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa è adottato dalla Giunta regionale ed attua il Piano triennale di cui all'
articolo 8
. Esso in particolare:
a)
indica le modalità e i tempi per la realizzazione delle iniziative in materia di promozione sportiva;
b)
individua le iniziative promosse dalla Regione in materia di promozione sportiva;
c)
ripartisce la quota dei contributi per i progetti e le attività promosse dalla Regione;
d)
ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio regionale, proposti dall'associazionismo sportivo e dagli enti locali, singoli o associati;
e)
individua le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico e ambientale che si svolgono sul territorio regionale.
[29]
Art. 10
Programma annuale per l'impiantistica sportiva.
1.
Il Programma annuale per l'impiantistica sportiva è adottato dalla Giunta regionale e contiene le priorità e le necessità d'intervento in materia di sostegno al patrimonio impiantistico sportivo regionale, comprese le strutture scolastiche.
[31]
2.
Con il Programma di cui al
comma 1
la Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri del riparto dei contributi per la realizzazione, la manutenzione, l'adeguamento e la ridestinazione d'uso del patrimonio impiantistico regionale.
Art. 11
Consulta regionale dello sport.
1.
La Giunta regionale istituisce la Consulta regionale dello sport di cui si avvale con funzioni consultive per gli indirizzi e gli interventi individuati nel piano triennale.
2.
Fanno parte della Consulta:
a)
il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;
b)
un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;
c)
un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;
d)
un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
e)
cinque componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
f)
il Presidente del CONI regionale o suo delegato;
g)
il Presidente del CIP regionale o suo delegato;
h)
un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva presenti sul territorio regionale;
i)
un rappresentante di una Federazione sportiva dell'Umbria;
l)
tre esperti nominati dal Consiglio regionale;
m)
un rappresentante dei Servizi di Medicina Sportiva delle Aziende sanitarie locali.
3.
Le attività di segreteria della Consulta sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport.
4.
La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
5.
I rappresentanti dei soggetti facenti parte della Consulta di cui al
comma 2
partecipano ai lavori a titolo gratuito.
[33]
Art. 12
Conferenza regionale dello sport.
1.
La Regione al fine di analizzare le problematiche della pratica sportiva ed individuare le linee strategiche della programmazione di settore promuove la Conferenza regionale dello sport con la partecipazione delle Autonomie Locali, del CONI, del CIP, dell'Ufficio Scolastico Regionale, delle Università e dell'Associazionismo sportivo.
[35]
Art. 13
Monitoraggio delle attività sportive. Osservatorio.
1.
Nell'ambito del Servizio regionale competente in materia di sport é istituito l'Osservatorio delle attività sportive in Umbria.
2.
L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, il CIP, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio d'impianti, attrezzature, attività ed utenza, per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
[37]
Art. 14
Associazioni sportive sociali.
1.
Accedono ai benefici, anche di carattere economico, di cui alla presente legge le associazioni senza fini di lucro con sede nella Regione che perseguono per
statuto
finalità sociali attraverso interventi motori e sportivi ed in particolare che:
a)
svolgano attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà socio-economica, quali migranti, persone con disabilità, tossicodipendenti, anziani, ex-detenuti;
b)
abbiano attuato progetti educativi contro l'intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale e di genere;
c)
garantiscano pari opportunità di accesso alle attività offerte anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti per le persone a basso o nullo reddito;
d)
adottino modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;
e)
abbiano nel proprio organico almeno un laureato in scienze motorie o diplomato ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività motoria e sportiva.
[39]
Capo III
Tutela sanitaria
Art. 15
Tutela della salute dei cittadini e Certificato dello sport leale.
1.
La Giunta regionale istituisce il Certificato dello sport leale al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano attività fisico-sportiva nei centri di attività motoria aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi erogati a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d'adesione, da rilasciare ai titolari e gestori.
2.
Il Certificato dello sport leale è rilasciato dalla Giunta regionale ai titolari e ai gestori degli impianti di cui al
comma 1
che, nel perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei propri utenti, si avvalgono d'istruttori qualificati in possesso:
a)
del diploma ISEF;
b)
di laurea in scienze motorie di cui all'
articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178
(Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'
articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127
);
c)
di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero.
[43]
Capo IV
[ ... ]
[46]
Centri di attività motoria e operatori sportivi[47]
Art. 16
Dichiarazione di inizio delle attività per l'apertura e l'esercizio di impianti per lo svolgimento delle attività motorie
1.
L'interessato che intende aprire un centro di attività motoria presenta, al comune competente per territorio, la dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività.
2.
La dichiarazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.
3.
La dichiarazione è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei seguenti elementi:
a)
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;
b)
conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'
articolo 27
;
c)
polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
d)
impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto almeno di diploma ISEF;
e)
utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o cardiologia.
4.
La dichiarazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.
5.
La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3 è comunicata dal titolare del centro di attività motoria al comune competente.
6.
L'interessato di cui al
comma 1
può avviare l'attività motoria decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al comune competente.
7.
Il comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.
[49]
Art. 18
Divieto di prosecuzione dell'attività
1.
Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività:
a)
nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte dell'impianto e ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di sport;
b)
nel caso in cui il titolare dell'impianto commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'
articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376
(Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
[54]
Art. 19
Operatori sportivi.
1.
La Regione, ferme restando le competenze legislative dello Stato in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive
e fisico-motorie[55]
, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport.
2.
Le attività di cui al
comma 1
sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Perugia - corso di laurea in Scienze motorie -, il CONI, le federazioni sportive, il CIP, gli enti di promozione sportiva
[ ... ]
[58]
.
[57]
Capo V
Sport a scuola e merito sportivo
Art. 20
Scuola e sostegno al merito sportivo.
1.
La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport di cittadinanza e sostiene i progetti tesi a valorizzare ed ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante l'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sostenendo e valorizzando la progettualità delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un'adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole.
2.
Vengono istituiti:[60]
a)
il premio "Talento sportivo", destinato ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale, di età non superiore ai diciotto anni, che si siano ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;
b)
il premio "Sport di tutti", rivolto al migliore progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva é portatrice.
3.
I criteri e le modalità per l'assegnazione dei premi di cui al
comma 2
sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 21
Marchio Umbria Green Sport.
1.
La Regione istituisce il Marchio Umbria Green Sport, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive in ambiente naturale ed urbano.
2.
Il Marchio Umbria Green Sport è costituito da elementi geometrici di forma quadrata che richiamano le caratteristiche e le peculiarità del territorio regionale.
3.
La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del Marchio Umbria Green Sport e disciplina le modalità relative all'uso e alla riproduzione dello stesso.
Art. 22
Catasto speleologico.
1.
La Regione istituisce il Catasto speleologico regionale al fine di valorizzare la conoscenza dell'ambiente e del territorio anche mediante l'attività speleologica e l'escursionismo.
2.
Per la gestione del Catasto speleologico la Regione, attraverso apposita convenzione, si avvale di un organismo di rilevanza regionale nel quale si riconoscono le associazioni di speleologia presenti ed operanti sul territorio regionale.
Capo VI
Sanzioni
Art. 23
Sanzioni.
1.
Chiunque gestisca un centro di attività motoria senza aver trasmesso al comune competente per territorio la dichiarazione di cui all'
articolo 16
è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino alla presentazione della dichiarazione.
[63]
Art. 24
Contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva.
1.
La Regione concede contributi e benefici finanziari
per manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale e per progetti di promozione contraddistinti da:
a)
particolare qualità, validità e innovazione delle iniziative;
b)
natura non professionistica dell'attività realizzata.
2.
Possono accedere ai benefici ed ai contributi finanziari gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, le società e le associazioni sportive, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della presente legge.
[66]
3.
Sono escluse dai benefici di cui al
comma 1
le attività sportive svolte nell'ambito dello sport professionistico.
4.
La Giunta regionale
disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici finanziari, anche in relazione ai cofinanziamenti dei proponenti, nonché le procedure, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.
(1)
5.
I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dal presente articolo sono tenuti a fornire
dati ed informazioni utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio di cui all'
articolo 13
.
6.
La Regione sostiene e può finanziare, con le modalità individuate
nell'atto di cui al[71]
comma 4
, progetti in materia di pratica sportiva scolastica, per l'ampliamento dell'offerta formativa d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, il CONI
e il CIP[73]
.
7.
Alle società, associazioni sportive, enti di promozione sportiva che svolgono le loro attività all'interno dei centri di attività motoria sono concessi i contributi ed i benefici finanziari di cui alla presente legge solo nel caso in cui le disposizioni sociali siano state adeguate all'
articolo 6 della legge 376/2000
. Le società sportive e le associazioni, sono tenute a sottoporre i propri atleti a controlli e, in caso di rifiuto, procederanno all'immediata sospensione dell'atleta dall'attività denunciandone ai competenti organi federali il comportamento.
[75]
8.
Il Programma annuale di cui all'
articolo 9
stabilisce la quota di risorse da destinare per lo sviluppo delle attività sportive
dei diversamente abili [77]
che comunque non può essere inferiore al
dieci[79]
per cento della disponibilità del capitolo di spesa destinato per ogni esercizio finanziario.
Art. 25
Contributi e benefici finanziari per l'impiantistica sportiva.
1.
La Regione concede contributi e benefici finanziari per la realizzazione, la manutenzione, la messa a norma, l'ammodernamento
e ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva.
2.
Possono accedere ai benefici finanziari per gli interventi di cui al
comma 1
i seguenti soggetti:
a)
enti locali proprietari d'impianti;
b)
soggetti privati proprietari e/o gestori d'impianti.
3.
La Giunta regionale
disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi e benefici finanziari di cui al
comma 1
.
4.
I soggetti destinatari dei contributi e benefici previsti dal presente articolo sono tenuti a fornire
dati ed informazioni utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio di cui all'
articolo 13
.
Art. 26
Modalità per la concessione dei contributi.
1.
La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce con proprio regolamento le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui agli articoli 24 e 25.
[84]
Capo VIII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 27
Regolamento di attuazione.
(2)
1.
La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.
2.
In particolare il regolamento disciplina:
a)
i requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio ricreative e modalità di rilascio delle relative autorizzazioni;
b)
le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature.
[85]
Art. 28
Vigilanza e controllo.
1.
Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate dal comune competente e dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2.
Il comune, in particolare, verifica, anche a fini statistici, se il soggetto titolare del centro di attività motoria ove si svolge l'attività sportiva è qualificabile o meno come associazione-società sportiva disciplinata dal CONI.
[89]
Art. 29
Abrogazioni.
1.
La
legge regionale 4 luglio 1997, n. 21
(Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie) è abrogata.
2.
Il Reg.[92]
29 maggio 1998, n. 16 (Norme di attuazione delle disposizioni recate dal Titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della
legge regionale 4 luglio 1997, n. 21
) è abrogato.
Art. 30
Norma finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 2009 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4 comma 1 lettera f), 13, 19 comma 1, 20, 21 e 22 comma 2 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 11.132,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" (cap. 1037 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;
b)
per il finanziamento degli interventi previsti dall'
articolo 24
è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.003 denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" (cap. 1038 e 1039 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;
c)
per il finanziamento degli interventi previsti dall'
articolo 25
è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 800.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.2.002 denominata "Edilizia sportiva" (cap. 6892 e 6893 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2009;
d)
al finanziamento degli oneri di cui alle lettere a), b) e c) si fa fronte quanto a 800.000,00 euro e a 511.132,00 euro rispettivamente con gli stanziamenti esistenti nelle unità previsionali di base 10.2.002 (cap. 6891) denominata "Edilizia sportiva" e 10.1.003 (cap. 1036-1050) denominata "Attività ricreative, sport e tempo libero" del bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della
legge regionale 4 luglio 1997, n. 21
;
e)
per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
2.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al
comma 1
, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 31
Norme transitorie.
1.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'
articolo 27
continuano ad applicarsi le norme del Reg. n. 16/1998, in quanto compatibili con la presente legge.
2.
Fino alla realizzazione del percorso formativo di sanatoria degli operatori dei centri di attività motoria privi di diploma ISEF o di laurea in scienze motorie, sono ritenute idonee ai fini della presente legge le qualifiche in essere in quanto compatibili con le norme del Reg. n. 16/1998.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 settembre 2009
Lorenzetti
Note sulla vigenza
[7] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[8] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[9] -
Abrogazione
da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[10] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[11] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[12] -
Abrogazione
da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[13] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[14] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[15] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[16] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[17] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[18] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[19] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[20] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[21] -
Abrogazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[22] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[23] -
Abrogazione
da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.
[24] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[25] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[26] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[27] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[28] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[29] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[30] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[31] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[32] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[33] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[34] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[35] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[36] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[37] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[38] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[39] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[40] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[41] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2020, n. 9.
[42] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 ottobre 2020, n. 9.
[43] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[44] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[45] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12.
[46] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.
[47] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.
[48] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.
[49] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[50] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[51] -
Integrazione
da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[52] -
Abrogazione
da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.
[53] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.
[54] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. -
Abrogazione
da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[55] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[56] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[57] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[58] -
Abrogazione
da: Articolo 52 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.
[59] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 21 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[60] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[61] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[62] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15.
[63] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 53 Comma 1 legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 15. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[64] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[65] -
Integrazione
da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[66] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[67] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5. -
Integrazione
da: Articolo 24 Comma 3 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5. -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 Comma 6 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[69] -
Integrazione
da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.
[70] -
Integrazione
da: Articolo 24 Comma 4 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[71] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 5 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[72] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 Comma 5 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[73] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 5 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[74] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 Comma 5 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[75] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 6 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[77] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 7 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[78] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 Comma 7 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[79] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 7 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[80] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 24 Comma 7 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[81] -
Integrazione
da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[82] -
Integrazione
da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.
[83] -
Integrazione
da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[84] -
Abrogazione
da: Articolo 19 Comma 3 legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.
[85] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[86] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[87] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12.
[88] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12.
[89] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[90] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[91] -
Integrazione
da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[92] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 29 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[93] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 29 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
[94] -
Integrazione
da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 7 giugno 2017, n. 5.
Note della redazione
(1) -
Fino all'adozione della deliberazione di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Reg. reg. 6/2011, anche se abrogato dall'articolo 19, comma 4 della L.R. 2 agosto 2018, n. 6. (Vedi art. 23, comma 2 L.R. 2 agosto 2018, n. 6)
(2) -
La Giunta regionale adotta le norme regolamentari, previste dal presente articolo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge 7 giugno 2017, n. 5 (15/6/2017) (Vedi art. 31, comma 3, L.R. 5/2017)