Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18
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Proposta
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Relazione: Attualmente la figura del Garante per l'infanzia, nelle sue varie forme, esiste in 75 paesi nel mondo, dall' Australia alla Germania, dal Costa Rica ad Israele.
Le funzioni del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza riguardano la tutela dei bisogni,dei diritti e degli interessi del minore.
Nelle varie configurazioni esistenti i garanti effettuano un monitoraggio circa l'applicazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, ne promuovono la diffusione, intervengono per rappresentare gli interessi del minore in ogni causa civile e penale in cui siano, in modo diretto ed indiretto, coinvolti i minori.
A livello regionale, giànove Regioni hanno approvato, in anni diversi, una legge regionale istitutiva del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
"Il Garante deve essere una figura chiave per lo sviluppo della cultura dell'infanzia". "La Regione, nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze presenti sul territorio regionale".
I diritti dell'infanzia, dentro e fuori la famiglia, devono essere intesi quali doveri che ineriscono alla sfera pubblica, concepita come l'insieme dei luoghi in cui si sviluppa il senso della comunità, il cui primo nucleo è quello della famiglia.
Tanto la rimozione delle disuguaglianze, quanto la realizzazione dell'autonomia comportano scelte politiche nei vari settori: dalle politiche dei bilanci alla valorizzazione di atteggiamenti culturali che siano profondo riconoscimento di ogni bambina e bambino, di ogni ragazza e ragazzo.
La finalitàdell'istituzione della figura e dell'ufficio del "Garante" è quella di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali sia collettivi dei minori.
Il Garante deve svolgere le seguenti funzioni:
- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell' infanzia e dell' adolescenza;
- vigila sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11. 1989;
- rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali;
- segnala ai servizi sociali e all' Autoritàgiudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- accoglie le segnalazioni di violazione dei diritti e fornisce informazioni sulle modalitàdi tutela e di esercizio di tali diritti;
- segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
- segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientai i carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- promuove iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell' adolescenza;
- collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività;
- collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.
Il Garante - in tutti i casi - deve essere scelto tra persone di comprovata competenza nel campo minorile ed in materie concernenti l'etàevolutiva e la famiglia.
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Obiettivo della legge: Assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze presenti nel territorio regionale.
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Individuazione dei destinatari: Il Consiglio Regionale che:
- designa il garante mediante elezione a maggioranza assoluta dei consiglieri;
- verifica le cause di incompatibilitàper lo svolgimento della carica di garante;
- invita l'interessato a rimuovere le cause di incompatibilitàentro il termine di 15 giorni;
- dichiara la decadenza del garante nominato qualora questi non rimuova le cause di incompatibilità;
- provvede ad una nuova designazione nei casi di impedimento o di gravi violazioni indicati all'art. 5;
- revoca il garante nei casi di gravi violazioni di legge o dei doveri connessi all'incarico.
Il Presidente della Giunta regionale che nomina il garante con proprio decreto;
Autoritàgiudiziarie, enti locali, altri enti, istituzioni, operatori dei servizi sociali, e altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, si occupano di minori;
Operatori preposti a garantire l'applicazione delle Convenzioni internazionali per l‘infanzia.
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Dati identificativi
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Tipo atto: PDL
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Numero atto: 1541
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Proponente: CONSR. ROSSI GIANLUCA, BAIARDINI, BREGA, CINTIOLI, GILIONI, MASCI, RONCA E TOMASSONI
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Titolo: ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
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Pervenuto al Consiglio il: 23-04-2009
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Codice esito conclusivo dell'iter dell'atto: APPROVATO
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Legislatura: VIII
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Valutazione ex ante
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Analisi tecnico normativa
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Materia del PDL: I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stati riconosciuti a livello internazionale grazie alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Tratto comune ai garanti di cui alla presente proposta di legge è individuabile nella verifica circa l'applicazione degli elementi disciplinati dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, tra i quali figura la rappresentanza degli interessi del minore in ogni causa civile e penale in cui siano coinvolti i minori in modo diretto ed indiretto.
A livello regionale, diverse regioni hanno approvato leggi istitutive del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
La finalitàdell'istituzione della figura e dell'ufficio del "Garante" consiste nell'assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.
Il Garante, infatti, svolge le seguenti funzioni:
- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell' infanzia e dell' adolescenza;
- vigila sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989;
- rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali;
- segnala ai servizi sociali e all'Autoritàgiudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- accoglie le segnalazioni di violazione dei diritti e fornisce informazioni sulle modalitàdi tutela e di esercizio di tali diritti;
- segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
- segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- promuove iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell' adolescenza;
- collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività;
- collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.
Il Garante, infine, è scelto tra persone di comprovata competenza nel campo minorile ed in materie concernenti l'etàevolutiva e la famiglia.
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Potestàlegislativa regionale: La disciplina del disegno di legge è riconducibile a materia residuale individuabile nell' “ordinamento e organizzazione amministrativa regionale†, assegnata alla potestàlegislativa delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione.
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Verifica della legittimitàcostituzionale: Nessun rilievo.
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Normativa europea in materia: Gli atti di diritto internazionale rilevanti ai fini del progetto di legge sono:
• Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
• Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;
• Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.
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Coordinamento con la normativa vigente: All'articolo 2, comma 1, lettera b) del progetto di legge si rende necessaria l'integrazione del disposto della lettera con l'inserimento della normativa attualmente in vigore in materia di celebrazione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il testo della lettera b) dovrebbe pertanto essere riformulato come segue:
“b) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo l, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e disciplinata dall'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.);
All'articolo 2, comma 1, lettera m) del progetto di legge si rende necessaria la sostituzione del riferimento normativo. Occorre infatti sostituire l'articolo 4, comma 3, della legge n. 451/1997 con l'articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 103/2007.
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Necessitàdel ricorso allo strumento normativo: Il ricorso allo strumento normativo è appropriato in quanto si prevede l'istituzione di una figura di garanzia. A tal proposto si segnala che per gli organi di garanzia previsti dallo Statuto regionale (Commissione di garanzia statutaria e Difensore civico) è prevista l'istituzione per mezzo dello strumento legislativo.
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Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione fornisce adeguati strumenti conoscitivi sul piano delle motivazioni di carattere politico dell'iniziativa ma reca scarsi elementi tecnico-giuridici a giustificazione del testo proposto, soprattutto in considerazione del disposto dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto regionale e dell'articolo 26 del regolamento interno.
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Pertinenza del titolo rispetto all'articolato: Nessuna osservazione.
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Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: All'articolo 1, comma 2 dopo le parole “non è sottoposto†sostituire l'espressione: “ad alcuna forma†con “a formeâ€Â.
All'articolo 11 della PDL, rubricato “Regolamentoâ€Â, risulta opportuno prevedere un termine entro il quale la Giunta regionale è tenuta ad adottare il regolamento attuativo della legge.
Ulteriori indicazioni saranno fornite in sede di esame del testo, anche in considerazione dell'annunciata integrazione delle previsioni normative del PDL di iniziativa consiliareda parte della Giunta regionale.
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Presenza di definizioni e loro correttezza: Nessuna osservazione.
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Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: Per i riferimenti interni si rinvia a quanto esposto alla voce “Coordinamento con la normativa vigenteâ€Â.
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Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: Nessuna osservazione.
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Presenza di effetti abrogativi impliciti: Nessuna osservazione.
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Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: La PDL prevede:
- la nomina del garante con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- la costituzione della Commissione consultiva del Garante con atto del Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla nomina del Garante;
- regolamento attuativo della legge regionale (posto in capo alla Giunta regionale).
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Analisi documentale
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Obiettivi
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Obiettivi diretti ed espliciti: Obiettivo della proposta di legge di iniziativa consiliare è di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze presenti nel territorio regionale. Bambini e adolescenti infatti, in quanto titolari di diritti universali, propri di ogni essere umano, hanno particolari bisogni ed interessi che implicano una specifica tutela.
Nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991 nel preambolo si dichiara che “l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolariâ€Â, e che tutti i bambini hanno diritto al nome, alla nazionalità, ad avere un'istruzione, hanno il diritto di giocare e di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso, hanno il diritto alla vita e alla salute, di esprimere la propria opinione e il diritto ad essere informati.
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Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi: Le finalitàdel pdl si conseguono con l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Si tratta di una figura che opera in piena autonomia e indipendenza, che, nel rispetto delle prerogative regionali, ha il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori. In particolare il Garante:
- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- vigila sull'applicazione delle Convenzioni internazionali e delle leggi in materia di infanzia e di adolescenza;
- rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali;
- segnala ai servizi sociali e all'Autoritàgiudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- accoglie le segnalazioni di violazione dei diritti e fornisce informazioni sulle modalitàdi tutela e di esercizio di tali diritti;
- segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
- segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- promuove iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell' adolescenza;
- collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività;
- collabora inoltre con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.
A supporto dell'attivitàdel Garante è istituita la Commissione consultiva del Garante, che esprime pareri sulle iniziative di sua competenza e formula proposte sulle attivitàpreviste nel PDL in esame.
La Commissione è costituita da 6 componenti: 4 in rappresentanza forze sociali, con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli Studenti.
Il presente PDL prevede l'istituzione dell'Ufficio del Garante, che si avvale della competente struttura regionale in materia di servizi sociali ed ha la propria sede presso la Giunta regionale.
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Corrispondenza con la programmazione regionale: - Dal DAP 2009-2011
L'approvazione di una nuova legge regionale istitutiva della figura del Garante per l'infanzia è prevista nel DAP 2009-2011, in stretta connessione all'attuazione del progetto caratterizzante dell'infanzia (cfr. DCR 31 gennaio 2009, n. 283, Documento annuale di programmazione (D.A.P.) 2009-2011, in s.s. al BUR serie generale, n. 7, del 18.2.2009, pag. 145)
Si tratta del “Progetto infanzia: una regione per le bambine e i bambiniâ€Â, uno dei 10 progetti caratterizzanti del Patto per lo sviluppo dell'Umbria seconda fase, considerati particolarmente rappresentativi degli obiettivi di sviluppo e di qualificazione del sistema regionale.
Le finalitàdel progetto sono il potenziamento dei servizi per l'infanzia, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la presa d'atto che i bambini sono i riferimenti e i garanti di una nuova organizzazione dei servizi, degli spazi e della mobilitàcittadina, tutto ciò nell'ottica di conseguire una migliore qualitàdella vita per i cittadini dell'Umbria.
Le linee di attivitàdel Progetto in estrema sintesi sono:
1) Cittàa misura di bambino. Una attivitàdiretta a ridefinire gli spazi delle cittàe renderli più vivibili per tutte le generazioni non solo per i più piccoli;
2) L'Umbria per l'infanzia. Si tratta di azioni di formazione per gli operatori e di comunicazione istituzionale, dirette a fornire strumenti nuovi e flessibili per consentire alle donne di conciliare il lavoro di cura, a prevalente carico femminile, con lo svolgimento di un'attivitàlavorativa.
3) L'Umbria, i servizi per la prima infanzia e le politiche per le famiglie. E' la linea di progetto con la quale i servizi educativi per la prima infanzia possono rappresentare un banco di prova anche rispetto a due temi essenziali per lo sviluppo del territorio dal momento che il tema, condensa in sé - oltre che i diritti dei bambini - anche le politiche di sostegno alle famiglie e le politiche di sostegno alle donne.
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Effetti su altri settori o ambiti diversi da quelli previsti: L'adozione di un simile atto può avere effetti diffusi in più settori, poiché, come risulta dalla stessa relazione di accompagnamento all'atto, il modo di guardare all'infanzia e all'adolescenza condiziona alcune delle più rilevanti scelte delle politiche pubbliche e il rapporto tra vita privata e vita pubblica, ed ancora tali tematiche presentano forti connessioni con i fenomeni economici, demografici, politici e sociali.
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Destinatari
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Destinatari diretti: ï‚§ Il Consiglio Regionale che:
- designa il garante mediante elezione a maggioranza assoluta dei consiglieri;
- verifica le cause di incompatibilitàper lo svolgimento della carica di garante;
- invita l'interessato a rimuovere le cause di incompatibilitàentro il termine di 15 giorni;
- dichiara la decadenza del garante nominato qualora questi non rimuova le cause di incompatibilità;
- provvede ad una nuova designazione nei casi di impedimento o di gravi violazioni indicati all'art. 5;
- revoca il garante nei casi di gravi violazioni di legge o dei doveri connessi all'incarico.
ï‚§ Il Presidente della Giunta regionale che nomina il garante con proprio decreto;
 Autoritàgiudiziarie, enti locali, altri enti, istituzioni, operatori dei servizi sociali, e altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, si occupano di minori;
 Operatori preposti a garantire l'applicazione delle Convenzioni internazionali per l‘infanzia.
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Zone territoriali di intervento: L'intero territorio regionale.
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Forme di pubblicitàper i destinatari: Predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attivitàe di questa viene data pubblicitànel Bollettino Ufficiale della Regione su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale (art. 8).
L'articolo 10 “Relazioni e pubblicità†prevede le medesime forme di pubblicitàper le relazioni che il garante redige per i casi di particolare importanza, e che in ogni momento può inviare ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale.
Una forma di pubblicitàpuò essere considerata la conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che il Consiglio regionale organizza ogni tre anni in collaborazione con il Garante, in occasione della celebrazione della giornata nazionale per i diritti dell'infanzia.
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Forme di partecipazione per i destinatari/cittadinanza: Sono previste varie forme di partecipazione con i destinatari e con la cittadinanza, secondo il tipo di attivitàche il garante pone in essere, compresa la sopra citata Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Per questo si rinvia all'elenco delle funzioni che lo stesso svolge, elencate al precedente punto 2.
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Analisi del contesto
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Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento
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Definizione contenuta nell'atto: Nel testo del PDL non si ritrova una definizione chiara del Garante, e, solo nella relazione si dice che “il Garante deve essere una figura chiave per lo sviluppo della cultura dell'infanziaâ€Â.
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Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatasi sul territorio: L'adozione del PDL in esame non sembra rispondere a particolari emergenze o a gravi situazioni territoriali, tuttavia in linea con il dibattito che si sta svolgendo a livello nazionale sull'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e dalla ricognizione svolta nelle altre regioni italiane e negli stati europei, sembra opportuno per la Regione Umbria procedere alla istituzione di questa figura.
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Rispondenza dell'atto ad esigenze di nuove realtàsocio-economiche: L'adozione tale PDL è in linea con quanto programmato dalla Regione nel DAP 2009-2011, che, come sopra accennato prevede appunto la legge istitutiva della figura del Garante dell'infanzia, in linea con l'attuazione del “Progetto infanzia: una regione per le bambine e i bambiniâ€Â, uno dei 10 progetti caratterizzanti del Patto per lo sviluppo dell'Umbria seconda fase, considerati come temi particolarmente rappresentativi degli obiettivi di sviluppo e di qualificazione del sistema regionale.
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Presenza di dati e informazioni nella relazione d'accompagnamento: Nella relazione si dice che attualmente la figura del Garante per l'infanzia, nelle sue varie forme, esiste in 75 paesi nel mondo, dall'Australia alla Germania, dal Costa Rica ad Israele.
Nelle varie configurazioni esistenti i garanti effettuano un monitoraggio circa l'applicazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, ne promuovono la diffusione, intervengono per rappresentare gli interessi del minore in ogni causa civile e penale in cui siano, in modo diretto ed indiretto, coinvolti i minori.
A livello regionale, giànove Regioni hanno approvato, in anni diversi, una legge regionale istitutiva del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
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Dati e informazioni di sintesi: Dai dati desunti dal Sito ufficiale dell'UNICEF risulta che, al contrario di quanto sta avvenendo in ambito nazionale, gran parte delle regioni si sono dotate di leggi con le quali hanno istituito una autoritàgarante per l'adolescenza e l'infanzia, ovvero difensori, garanti o tutori per l'infanzia o di un ufficio, commissione o struttura con analoghi compiti di promozione e tutela dell'infanzia. In particolare in Italia le Regioni che hanno istituito una autoritàGarante per l'infanzia sono le seguenti: Veneto, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Molise, Campania, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento.
Nell'ambito di questa elencazione si osserva quanto segue:
• le Regioni Abruzzo e Basilicata con le rispettive leggi del 1988 e del 1990, hanno istituito la figura del Difensore dell'Infanzia, mediante la stipula di una Convezione con l'UNICEF;
• la Regione Veneto è stata la prima regione ad istituire un Ufficio di protezione e di pubblica tutela dei minori con apposita legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, creando la figura del Pubblico Tutore dei minori;
• l'Umbria con la propria legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, art. 11, senza individuare strumenti precisi di tutela per l'infanzia, si era tuttavia preoccupata di prevedere l'istituzione di un Centro regionale per l'infanzia e l'etàevolutiva, con funzioni essenzialmente conoscitive, ma con la previsione di elaborare linee di indirizzo e di intervento in relazione ai diritti, ai bisogni e ai doveri dell'etàevolutiva e dell'infanzia, alla responsabilitàdegli adulti attraverso la definizione di piani intersettoriali di azione specifici;
• la Regione Friuli-Venezia Giulia fin dal 1993 si è dotata di una legge che nell'ambito delle politiche a sostegno delle famiglie, prevedesse anche la tutela dei minori, istituendo l'Ufficio del tutore pubblico dei minori;
• la Regione Puglia ha previsto l'istituzione del Garante regionale per i diritti del minore nell'ambito della normativa più generale sui servizi sociali: la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignitàe il benessere delle donne e degli uomini in Puglia;
• la Regione Marche ha addirittura previsto la figura dell'ombusdam, istituto tipico delle democrazie scandinave dove la figura dell'ombudsman è presente da tempo ed è, in genere, un commissario nominato dal parlamento e incaricato di verificare il corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
• le leggi delle restanti regioni sono piuttosto recenti, tutte comprese tra il 2002 e il 2009, e, prevedono tutte una autoritàgarante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza denominata in vari modi;
• la Provincia Autonoma di Trento ha abrogato una apposita legge provinciale (L.p. 10/2007) che istituiva il Garante per l'infanzia e ha attribuito con la L.p. 1/2009 le competenze in materia di infanzia ed adolescenza al Difensore Civico, figura questa istituita con la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28.
Attualmente sono state presentate proposte di legge per l'istituzione di un Garante regionale per l'infanzia anche presso i Consigli regionali di Sardegna e Piemonte.
Dal sito UNICEF risulta che soltanto nelle seguenti regioni è stata nominata una figura di tutore/garante effettivamente attivo sul territorio:
- nelle Marche (Mery Mengarelli dal cui sito risulta tuttavia che il suo mandato è scaduto nel luglio scorso);
- nel Friuli Venezia Giulia (Francesco Milanese);
- in Veneto (Lucio Strumendo);
- in Puglia;
- Lazio (Francesco Alvaro);
- Molise (Nunzia Lattanzio);
- Campania (Gennaro Imperatore).
Sembra pertanto da una prima indagine svolta nel sito UNICEF che al momento sono operative solo 6 o 7 di queste autoritàdi garanzia e tutela dei minori, e, ancora, dal medesimo sito sembra di riscontrare un rilievo circa la disomogeneitàesistente tra le leggi regionali istitutive del Garante relativamente alle funzioni, alla struttura e al coordinamento con la figura del Garante nazionale, ancora peraltro non istituita.
L'UNICEF proprio perché ha costatato che le leggi regionali istitutive di un Garante per l'infanzia approvate sinora appaiono spesso disomogenee, ha elaborato delle Linee guida per l'istituzione del Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da sottoporre all'attenzione delle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia, mentre sta operando per contribuire all'istituzione di un Garante nazionale.
Le citate Linee Guida, tengono conto degli standard minimi che la figura del Garante per l'infanzia dovrebbe ricoprire, così come enunciato nel Commento generale n. 2 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, che riprende nei contenuti quanto previsto dai cosiddetti "Principi di Parigi".
Come giàdetto per ora non esiste un Garante nazionale per l'infanzia tuttavia nella Legislatura attuale (la XVI) sono stati presentati sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei Deputati nuovi Ddl in materia e il Consiglio dei Ministri ha approvato il 1° agosto 2008 il ddl "Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" (ddl C.2008), che il 13 novembre 2008 ha ottenuto parere favorevole - con alcune integrazioni - della Conferenza Stato-Regioni e il 5 gennaio 2009 è stato assegnato alle Commissioni della Camera competenti per l'esame.
Il 12 gennaio 2009 è iniziato in seno alle Commissioni riunite "Affari Costituzionali" e "Affari Sociali" l'esame, in sede referente, del ddl governativo e di tutti i ddl correlati presentati in materia alla Camera.
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Riferimenti documentali: Normativa essenziale di riferimento
Internazionale, Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia.
Europea, Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori - Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Nazionale
• D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivitàintegrative nelle istituzioni scolastiche;
• L. 23 dicembre 1997, n. 451, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
• L. 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
• Testo DDL n. 2008 del Governo, adottato come testo base, e scheda lavori parlamentari relativi agli altri testi abbinati presentati dai deputati.
Regionale
• Abruzzo, L.R. 2 giugno 1988, n. 46, Convenzione con l'U.N.I.C.E.F. per l'istituzione del “Difensore dell'infanziaâ€Â;
• Basilicata, L.R. 17 aprile 1990, n. 15, Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del Difensore dell'Infanzia;
• Calabria, L.R. 12-11-2004, n. 28 Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
• Campania, L.R. 24-07-2006, n. 17 Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
• Emilia Romagna, L.R. 17-02-2005, n. 9, Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
• Friuli Venezia Giulia, L.R. 24 giugno 1993, n. 49, art. 19, Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori;
• Lazio, L.R. 28-10-2002, n. 38, Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
• Liguria, L.R. 16-03-2007, n. 9, Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
• Lombardia, L.R. 30-03-2009, n. 6 Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
• Marche, L.R. 28-07-2008, n. 23, Autoritàdi garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
• Molise, L.R. 2 ottobre 2006, n. 32, Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori;
• Puglia, L.R. 10 luglio 2006, n. 19, art. 30, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignitàe il benessere delle donne e degli uomini in Puglia;
• Provincia Autonoma di Trento, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1, Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza;
L.P. 3 aprile 2007, n. 10, Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
• Umbria, L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 11, Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali;
• Veneto,L.R. 9 agosto 1988, n. 42, Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.
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Bibliografia essenziale: Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in www.unicef.it.
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Analisi della politica pubblica
- Attuazione dell'atto
| Soggetto attuatore |
Tipo provvedimento |
Oggetto del provvedimento |
Tempi previsti |
|---|
| Consiglio regionale | DCR | Designazione Garante | non previsti |
| Presidente Giunta regionale | DPRG | Nomina Garante | non previsti |
| Presidente Consiglio regionale | DPC | costituzione Commissione consultiva del Garante | entro 60 girni dalla nomina del Garante |
| Ufficio di Presidenza Consiglio regioanle | delibera UP | nomina quattro rappresentanti della Commissione consultiva del Garante | non previsti |
| Commissione Consiliare | parere | su nomina quattro rappresentanti della Commissione consultiva del Garante | |
| Giunta regionale | DGR | stanziamento fondo a disposizione per le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante | non previsti |
| Garante | | riferisce al Consiglio regionale sull''attivitàsvolta | annualmente |
| Garante | | trasmette al PCR una relazione sull'attivitàsvolta | entro il 31 marzo di ogni anno |
| | pubblicitàdella relazione annuale:pubblicazione nel BUR, organi di stampa e emittenti radiofoniche e televisive | |
| Giunta regionale | DGR | Regolamento: organizzaz. uffici; requisiti professionali del personale addetto; modalitàdi funzionamento uffici | non previsti |
| Consiglio regionale | | Organizzazione Conferenza regionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza | ogni tre anni |
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Attivitàdell'Aula
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Decisione finale del Consiglio: APPROVA
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L.R. n.: 18
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del: 29-07-2009
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Pubblicata nel B.U.R. n.: 35
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del: 05-08-2009
- Documenti allegati