Legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25
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Proposta
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Relazione: Dalla relazione di accompagnamento (sintesi).
La tutela della acque è uno degli obiettivi fondamentali delle politiche ambientali della Regione Umbria.
Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, indirizzandosi verso il risparmio ed il rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilitàdell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
La Regione Umbria, fin dal 1986, si è dotata di un "Piano Regionale di risanamento delle acque dall'inquinamento e per il corretto e razionale uso delle risorse idriche", che è stato poi aggiornato a partire dal 1996 e fino all'anno 2000.
Il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 dettava disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento stabilendo che tutte le Regioni dovevano dotarsi di appositi piani di Tutetla delle Acque (PTA).
Il successivo D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale" abrogava il precedente decreto del 1999, mantenendo però i Piani di Tutela delle Acque come strumenti di tutela regionale.
Il Piano prevede quindi le misure per il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2015, dello stato ambientale "buono" per ciascun corpo idrico (fiumi, laghi, falde).
Successivamente la proposta di Piano di tutela è stata preadottata ed è stata avviata la fase di partecipazione ai fini del rilascio del parere motivato ambientale.
Con Determinazione Dirigenziale n.12159 del 29.12.2008 l'Autoritàcompetente alla VAS ha emesso il parere motivato ambientale. Il testo della proposta di Piano è stato quindi adeguato al parere ambientale.
Un ulteriore passaggio, ai fini della corretta ed ampia informazione prevista anche dalle norma nazionali, è avvenuto con la presentazione della proposta di Piano al tavolo tecnico del Patto per lo Sviluppo, concretizzatosi nella seduta del 13 marzo 2009.
Stante l'importanza della materia trattata, che influisce in modo sostanziale sullo SViluppo della comunitàregionale, è necessario che la stessa sia normata con apposita legge regionale che, in armonia con il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana e con le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, stabilisca norme di tutela delle acque dall'inquinamento e per la corretta gestione delle risorse idriche, prevedendo le procedure per l'approvazione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque.
Con deliberazione di Giunta Regionale 9.06.2008 n.649 è stato approvato il
documento preliminare al Piano di tutela delle acque comprensivo del rapporto
preliminare ambientale ed è stata indetta la fase di consultazione preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte Il del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché delle prime disposizioni regionali in materia (deliberazione di Giunta Regionale 16.04.2008 n.383).
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Obiettivo della legge: obiettivi generali della legge sono quelli di:
- prevenire e ridurre l'inquinamento e rinsanare i corpi idrici inquinati,
- migliorare lo stato delle acque e proteggere quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con prioritàper quelle potabili;
- mantenere la capacitànaturale di autodepurazione dei corpi idrici e la capacitàdi sostenere comunitàanimali e vegetali ampie e ben diversificate.
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Individuazione dei destinatari: il presente disegno di legge individua i seguenti destinatari:
- la Giunta regionale;
- il Ministero competente per materia, ai sensi dell'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- le Autoritàdi bacino interessate pe5 l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 121, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- il Consiglio regionale;
- il Centro di documentazione delle acque;
- le aziende di cui all'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;
- le piccole aziende agroalimentari,
- le attivitàdi piscicoltura;
- le Province;
- gli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.).
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Struttura regionale di riferimento: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Direttore: Ing. Luciano Tortoioli
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 0755042634
Fax: 0755042732
E-mail: attiambiente@regione.umbria.it
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Dati identificativi
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Tipo atto: PDL
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Numero atto: 1557
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Proponente: G.R. DELIB. N. 706 DEL 25/05/2009
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Titolo: NORME IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE - PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE
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Pervenuto al Consiglio il: 27-05-2009
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Codice esito conclusivo dell'iter dell'atto: APPROVATO
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Legislatura: VIII
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Valutazione ex ante
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Analisi tecnico normativa
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Materia del PDL: Il ddl:
- detta norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, con particolare riferimento alle procedure per l'approvazione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque;
- introduce modificazioni alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) ed alla l.r. 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale).
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Potestàlegislativa regionale: Concorrente - non presenza di legge quadro
La tutela delle acque dall'inquinamento, come recentemente chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza 254/2009), rientra nella potestàlegislativa esclusiva dello Stato concernente la “tutela dell'ambienteâ€Â, la quale, tuttavia, avendo carattere “trasversale†non esclude interventi del legislatore regionale relativamente ad aspetti di “tutela della saluteâ€Â, “governo del territorioâ€Â, “valorizzazione dell'ambienteâ€Â, in quanto ambiti ascrivibili alla potestàlegislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost.
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Verifica della legittimitàcostituzionale: Nessuna osservazione.
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Normativa europea in materia: Direttiva 2000/60/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La direttiva quadro prevede, in particolare, l'individuazione delle acque europee e delle loro caratteristiche, classificate per bacino e per distretto idrografico di appartenenza, nonché l'adozione di piani di gestione e di programmi di misure adeguate per ciascun corpo idrico.
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Coordinamento con la normativa vigente: Vedi punto 9 "Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità".
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Necessitàdel ricorso allo strumento normativo: Si
Il ricorso allo strumento normativo è necessario poiché:
- viene disciplinata la procedura di approvazione del piano di tutela delle acque, nonché introdotto un regime sanzionatorio per le violazioni ai regolamenti di attuazione previsti all'articolo 5;
- sono introdotte modifiche a leggi regionali vigenti.
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Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione non sembra adeguata rispetto al disposto dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto e 26 del regolamento interno.
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Pertinenza del titolo rispetto all'articolato: No
Il titolo non è pertinente rispetto all'articolato, poiché non menziona le modificazioni apportate alle leggi regionali 15/2008 e 33/2004.
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Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: Art. 1, comma 2, lettera a): il solo riferimento alla prevenzione e riduzione dall'inquinamento è generico. Trattando il ddl della tutela delle acque, sarebbe auspicabile unire le lettere a) e b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006.
Artt. 2 e 3: gli articoli in parte ricalcano pedissequamente l'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, in parte omettono alcuni contenuti del piano e taluni aspetti procedurali previsti dalla normativa statale, sarebbe, pertanto, auspicabile unificare gli articoli e prevedere un semplice rinvio alla predetta norma statale, oltre alle disposizione regionali attuative ed integrative (ad esempio commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, comunque da riformulare in seguito alla soppressione dell'articolo 2).
Art. 5: sarebbe auspicabile specificare che le norme regolamentari sono dettate nel rispetto della parte III del d.lg. 152/2006. Al comma 2, lettera f) andrebbe, comunque, eliminato il riferimento alle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, poiché l'art. 39, comma 2, lettera d), della l.r. .22/2008 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) giàcontiene un rinvio a norme regolamentari volte a stabilire "i criteri per la delimitazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque minerali".
Art. 6: in via generale si evidenzia la necessitàdi coordinamento con le sanzioni previste dalla parte III, sezione II, titolo V, del d.lgs. 152/2006.
Art. 6, comma 1, lettera f): la disposizione si configura come norma intrusa, poiché le sanzioni per violazione del regolamento di esecuzione-attuazione previsto dall'articolo 13 della l.r. 5/2006, peraltro non ancora adottato, dovrebbero essere previste dalla legge medesima, di cui sarebbe, pertanto, auspicabile la modifica, con conseguente soppressione della lettera in esame.
Art. 6, comma 2: la norma non è del tutto chiara, sembra comunque, far riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Si dovrebbe, quindi, inserire il predetto rinvio.
Art. 10: in via generale si evidenzia che non c'è coerenza tra rubrica e contenuto dell'articolo.
Art. 10, comma 3: la disposizione si configura come norme intrusa. E' comunque necessario un coordinamento con la legge l.r. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivitàedilizia), in particolare con agli articoli 14 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire), 21 (Disciplina della denuncia di inizio attività) e 29 (Certificato di agibilità).
Art. 10, comma 3: la norma così formulata contrasta con le previsioni di cui agli artt. 61, comma 3 e 114 del 152/2006. Infatti, probabilmente a causa di un errore materiale, è stato eliminato l'avverbio “non†prima della frase “superano i 15 metri di altezzaâ€Â; se ne propone, pertanto, l'inserimento.
Art. 11, commi 1 e 2: la formulazione della norma introdotta dal comma 2 non è chiara, con particolare riferimento all'abrogazione prevista al comma1.
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Presenza di definizioni e loro correttezza: Non sono presenti definizioni.
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Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: I riferimenti sono corretti, fatte salve alcune correzioni di drafting, risultanti dalla tabella compartiva allegata, predisposta dalla Sezione Assistenza alle commissioni consiliari permanenti.
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Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: No
L'articolo 5 rinvia a regolamenti di esecuzione ed attuazione ma non sono previsti meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie.
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Presenza di effetti abrogativi impliciti: No
Non sono presenti effetti abrogativi impliciti.
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Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: Vedi “analisi della politica pubblicaâ€Â.
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Analisi documentale
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Obiettivi
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Obiettivi diretti ed espliciti: Il DDL recepisce le finalitàe gli strumenti della normativa nazionale in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche.
Le finalitàindicate nel DDL sono:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento;
b) attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
c) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
d) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con prioritàper quelle potabili;
e) mantenere la capacitànaturale di autodepurazione dei corpi idrici nonchè la capacitàdi sostenere comunitàanimali e vegetali ampie e ben diversificate.
Le finalitàdel DDL ricalcano quelle definite all'art. 73 del DLgs 152/2006 ad eccezione delle lettere e) ed f) del comma 1, assenti nel DDL:
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccitàcontribuendo quindi a:
- 1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualitàper un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
- 2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
- 3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
Al di làdell'articolo 1 (Oggetto e finalità) il DDL non detta norme generali sulla tutela e salvaguardia delle risorse idriche, peraltro la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono materie di esclusiva competenza della Stato, ma recepisce la normativa nazionale.
Infatti l'articolo 2 del DDL introduce il Piano di Tutela delle Acque, previsto dal DLgs 152/2006, come atto di programmazione regionale, e ne elenca i contenuti così come definiti dall'art.121 del DLgs 152/2006, ad eccezione delle lettere g-bis ed i:
g-bis) i dati in possesso delle autoritàe agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini, aggiunta nel 2008 dal DL 172/2008;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
Negli articoli successivi del DDL si indicano le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e le modifiche del Piano, le norme regolamentari necessarie all'attuazione del Piano, i limiti minimi e massimi delle sanzioni collegate ai regolamenti di attuazione ed alcune sanzioni accessorie. Inoltre il DDL delega alle Province il rilascio delle autorizzazioni in materia di utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da depurazione.
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Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi: • Il DDL indica come strumento principale per raggiungere le finalitàdi legge il Piano di tutela delle acque: atto di programmazione regionale contenente obiettivi, interventi e misure in materia di risorse idriche.
A proposito del Piano di Tutela delle Acque sembra necessaria una riflessione. Facendo riferimento alla direttiva comunitaria 2000/60/CE:
L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico (considerazione (33) della premessa).
Invece, attuando la normativa nazionale, il Piano di tutela delle acque è a scala regionale e non di bacino idrografico. Questo fatto è in apparente contrasto con la logica delle direttive comunitarie secondo cui la gestione della risorsa idrica debba avvenire a livello di unitàfisica dei corpi idrici (bacino o distretto) e non di unitàamministrative.
• Strumenti ulteriori di attuazione della legge e del Piano sono i regolamenti ed altri atti con cui la Giunta regionale può adottare disposizioni in materia. Il DDL inoltre indica i limiti minimi e massimi per le sanzioni previste da alcuni dei suddetti regolamenti ed alcune sanzioni accessorie.
• Il DDL prevede che il rilascio del certificato di agibilitànegli edifici di nuova costruzione e l'assenso ad interventi di recupero del patrimonio edilizio da parte dei Comuni siano subordinati alla verifica del rispetto delle norme sul risparmio idrico.
Il DDL detta alcune disposizioni che perseguono interessi apparentemente in contrasto con la tutela della risorsa idrica:
• le modifiche alla legge regionale 15/2008 di tutela del patrimonio ittico in realtàcomportano tra l'altro l'abrogazione del divieto di attingimenti idrici nelle zone di frega, almeno per le concessioni giàrilasciate (la lr 15/2008 aveva leso gli interessi delle concessioni giàrilasciate);
• il DDL esclude le dighe “piccoleâ€Â, ossia che non superano i 15 metri di altezza o con un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi dall'obbligo di produrre un piano di gestione dell'invaso previsto dalla normativa nazionale all'art.114 del DLgs 152/2006 (mancano le risorse umane per produrre i suddetti piani di gestione).
Va fatto notare che il testo proposto dalla Giunta contiene degli errori di logica e di legittimità, che da incontri con gli uffici della Giunta si è giàconvenuto verranno corretti. Quindi i commenti precedenti sugli attingimenti nelle zone di frega e sulle dighe, fanno riferimento al senso che gli uffici hanno dato ai commi relativi e non alla stesura testuale del DDL come proposta dalla Giunta.
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Corrispondenza con la programmazione regionale: - Dal DAP 2009-2011
Par. 3.3.5 Difesa dell'ambiente e governo del territorio
“Riguardo alla tutela e regolazione dell'uso di risorse idriche e difesa del suolo, occorre rispondere al rischio di scarsitàdi risorse idriche disponibili durante i periodi di siccità, che si annunciano sempre più frequenti (prioritàdel Piano di emergenza idrica del 2006-2007), nonché alla necessitàdi conseguimento di alti standard di qualità, l'Umbria è infatti un'area classificata totalmente "sensibile". A questo si aggiungono le azioni connesse alla rimozione del rischio franoso e idraulico fluviale.
Il principio di coniugare lo sviluppo economico e sociale con l'integritàdel patrimonio ambientale per le generazioni future troveràattuazione attraverso il Piano di tutela delle acque, che delineeràgli interventi dei prossimi anni e che in una prima fase, giàdal 2009, verràattuato con l'approvazione di alcuni regolamenti volti, in particolare, a tutelare le risorse idriche da inquinanti provenienti da fonti diffuse o puntuali.
Dal lato dei consumi si punteràa razionalizzare le utenze, in particolare le irrigue, semplificando i procedimenti per il rilascio delle concessioni, definendo i criteri per revisione e adeguamento di esercizio delle derivazioni esistenti, promuovendo, anche mediante l'imposizione di sovraccanoni graduati e crescenti, il contenimento del consumo idrico.
Per quanto riguarda le aree alluvionali della Valle Umbra, dell'Alta Valle del Tevere e della Conca Ternana, che costituiscono i principali serbatoi di acque sotterranee presenti nel territorio regionale, l'attuale trend climatico e le situazioni di degrado qualitativo in alcuni settori richiedono un aggiornamento dei dati idrogeologici disponibili, per predisporre una modellazione matematica dei sistemi di deflusso.
Elemento caratterizzante del sistema idrico regionale è poi la presenza di due grandi invasi, quello di Montedoglio e quello del Chiascio. La piena funzionalitàdi questo sistema, finalizzato alla riduzione dei prelievi dalle falde idriche profonde e superficiali, si avràcon il loro completamento, con gli interventi per la stabilizzazione del versante in frana del serbatoio sul Chiascio, nonché con la realizzazione di due ulteriori serbatoi di accumulo sui torrenti Carpina e Singerna.
La piena funzionalitàdei due invasi influiràfortemente sulla situazione del Lago Trasimeno, equilibrio ambientale complesso su cui si affacciano numerose attivitàantropiche (usi civili, agricoltura, pesca, turismo) e per il quale è fondamentale mantenere un livello idrometrico sufficiente. E' per questo necessario accelerare il completamento delle opere per l'afflusso di acqua dal bacino del Montedoglio, oggi quasi ultimate fino al comprensorio di Tuoro, e attuare gli interventi di adduzione delle acque dall'invaso del Chiascio, che contribuiranno alla definitiva stabilizzazione del livello idrometrico e dunque alla salvaguardia dell'eco-sistema lacustre.
Nel 2009, per il Trasimeno si procederàcomunque ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul bacino imbrifero, con particolare riferimento alla ripulitura delle sponde e ai tratti di navigazione e per il mantenimento dell'equilibrio ittico.
Riepilogando, per il 2009 si provvederàa:
• realizzazione di infrastrutture per la raccolta ed il collettamento delle acque reflue e per il loro trattamento depurativo, anche attraverso i fondi del POR FAS 2007/2013 e dell'APQ in materia di risorse idriche, per conseguire gli obiettivi previsti dall'UE entro il 2012. Si tratteràdella parte prevalente sul fronte degli investimenti; l'attuazione di tali interventi spetteràagli ATO;
• completamento infrastrutturazione regionale con la progettazione di importanti adduzioni quali il 2° lotto Castel Giorgio, Orvieto, Allerona e relativo impianto di potabilizzazione per l'abbattimento dell'arsenico, l'interconnessione tra l'acquedotto Media Valle del Tevere e il sistema Trasimeno, il raddoppio dell'acquedotto dell'Argentina;
• approvazione regolamenti di attuazione volti in particolare a tutelare le risorse idriche da inquinanti provenienti da fonti diffuse o puntuali: il programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende agroalimentari, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, la disciplina degli scarichi delle acque reflue,il risparmio idrico;
• interventi per la ricerca e riduzione delle perdite in rete degli acquedotti; assegnazione risorse a 3 progetti e riduzione delle perdite al 30%;
• l'avvio della realizzazione di un primo stralcio del depuratore unico per il Trasimeno di Castiglione del Lago;
• Indagini idrogeologiche per l'Acquifero Valle Umbra (sistema delle conoidi alluvionali comprese tra Foligno e Spoleto e implementazione di un modello matematico di flusso) e per le idrostrutture carbonatiche Valnerina (realizzazione di misure idrogeologiche e idrochimiche e definizione di dettaglio della geometria dei sistemi acquiferi).
Per quanto riguarda il bacino di Montedoglio, nel 2009 si intende procedere alla:
• definizione del protocollo di utilizzo delle acque del Montedoglio, alla luce della definizione del deflusso minimo vitale, contenuta nel Piano di Tutela delle acque;
• in presenza delle risorse aggiuntive previste dal Programma attuativo FAS, si avvieràla progettazione degli interventi volti alla realizzazione dell'Acquedotto di Pierantonio all'interno del progetto Montedoglio; si tratta dell'acquedotto che realizzeràil collegamento di Montedoglio con Perugia.
Un intervento specifico riguarderà, sempre nel 2009, la riqualificazione complessiva del Clitunno, utilizzando le risorse dell'emergenza alluvione, con particolare attenzione agli interventi sul sedime di fondo.
Per quanto riguarda il Lago di Piediluco, il lavoro svolto in Umbria per contrastare i fenomeni di eutrofizzazione, è stato in qualche modo vanificato dall'inerzia delle Regioni limitrofe. E' opportuno, anche attraverso sollecitazioni da parte dell'Autoritàdi Bacino del Tevere, richiamare l'attenzione delle stesse al problema. Nel 2009 ci si concentrerà:
• mettere a norma impianti ittiogenici del Nera;
• interventi sulle sponde del lago di Piediluco;
• elaborazione di direttive urbanistiche per i comuni del lago.â€Â
- Dal POR FESR 2007-2013:
Par. 1.1.3 Stato dell'ambiente
L'analisi dello stato ambientale dell'idrosfera si inquadra nel contesto degli obiettivi ambientali del DLgs 152/99, della Direttiva 60/2000 fissati per gli orizzonti temporali del 2008 e del 2016 e del DLgs 152/2006. Per i corpi idrici superficiali le attivitàdi monitoraggio periodiche fanno registrare uno stato qualitativo generalmente in linea con gli obiettivi europei per il 2008 (sufficiente) ed un certo ritardo per alcuni tratti del sottobacino Topino-Marroggia e del Nestore. A fronte di una qualitàgeneralmente positiva, la tutela dei corpi idrici superficiali, includendo i due laghi del Trasimeno e Piediluco, richiede un'accurata programmazione di interventi volta a contenere la presenza di carichi di azoto, fosforo e carbonio organico. Questi elementi sono prevalentemente collegati a forme di inquinamento in parte dovute alla efficienza non ottimale di alcuni sistemi di depurazione e in parte alla presenza diffusa di sistemi produttivi che determinano importanti effetti a livello ambientale. Lo stato quantitativo delle acque superficiali regionali ed in particolare del sottobacino del Tevere sono invece ampliamente influenzate dalla futura regimazione del bacino di Montedoglio, che potràportare effetti diretti sui prelievi specie nell'area dell'Alto Tevere. I prelievi autorizzati a livello regionale per i corpi idrici superficiali sono prevalentemente per uso idroelettrico ed irriguo. Per le acque sotterranee, i prelievi autorizzati risultano essere piuttosto modesti se confrontato con quello da corpi idrici superficiali, e sono orientati specialmente verso l'uso civile e industriale, usi che richiedono una risorsa idrica di migliore qualità. La disponibilitàè mediamente buona tuttavia sono note alcune criticitàcollegate ad una consistente domanda di prelievi per uso potabile in alcune aree (Gubbio, Petrignano e Cannara). Per le acque sotterranee è inoltre da tempo ben definita la situazione di vulnerabilitàdi alcuni acquiferi regionali ai nitrati di origine agricola, che caratterizzano varie zone di pianura con una certa intensitàper la Media Valle del Tevere e la Valle Umbra.
Tra l'altro, nell'analisi SWOT (punti di forza, di debolezza, opportunitàe rischi) per lo sviluppo della Regione, il POR FESR indica tra i rischi per la Regione l'esposizione a rischi idrogeologici (in particolare frane).
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Effetti su altri settori o ambiti diversi da quelli previsti: Si
L'utilizzo sostenibile della risorsa idrica comporta effetti sui settori produttivi che la utilizzano sia come mezzo di produzione sia come veicolo di smaltimento dei rifiuti e sul settore civile in genere.
In particolare il DDL interviene con disposizioni che modificano il quadro normativo dei seguenti settori:
• edilizia, subordinando alla verifica dell'adozione di misure di risparmio idrico il rilascio da parte dei comuni del certificato di agibilitàe dell'assenso ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
• agricoltura, prevedendo regolamenti e limiti alle sanzioni da essi previste in materia di riduzione dell'inquinamento proveniente dall'agricoltura e di utilizzazione agronomica di effluenti e acque reflue;
• zootecnia, con il regolamento sulla gestione degli impianti per gli effluenti di allevamento;
• piscicoltura, con regolamento e sanzioni relative all'utilizzo agronomico dei reflui delle attivitàdi piscicoltura e con le modifiche alla legge regionale 15/2008 “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacolturaâ€Â;
• settori industriali che scaricano in pubblica fognatura o direttamente nei corpi idrici o concessionari di derivazioni di acqua pubblica, attraverso la regolamentazione degli scarichi delle acque reflue e degli usi della risorsa idrica.
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Destinatari
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Destinatari diretti: Sono destinatari diretti del DDL, in quanto primi attuatori delle disposizioni:
la Giunta regionale che adotta il Piano di tutela delle acque ed i regolamenti o altri atti attuativi;
il Consiglio regionale che approva il Piano;
le Province a cui sono delegate le funzioni di irrogazione delle sanzioni previste e del rilascio delle autorizzazioni per le attivitàrelative ai fanghi in agricoltura;
gli ATI che irrogano le sanzioni nel caso di scarichi in pubblica fognatura e svolgono l'attivitàdi controllo e valutazione sul ciclo delle acque con il supporto e la consulenza dell'ARPA Umbria;
i Comuni che verificano il rispetto delle misure in materia di risparmio idrico ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie.
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Destinatari indiretti: Sono destinatari indiretti, in quanto su di essi ricadono gli effetti delle disposizioni del DDL:
l'ARPA che previa convenzione effettueràopera di supporto e consulenza per il controllo e la valutazione sul ciclo delle acque;
gli ATI che verranno sanzionati in caso di non mantenimento del bilancio idrico di ATI;
le Autoritàdi bacino e il Ministero competente che devono esprimere parere sul Piano di Tutela delle Acque;
i cittadini, le imprese e gli enti che devono rispettare le disposizioni sull'utilizzo della risorsa idrica.
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Zone territoriali di intervento: L'intero territorio umbro, anche se gli interventi possono avere effetti sui bacini idrogeologici nel loro complesso quindi anche in aree fuori dal territorio amministrato dalla Regione.
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Forme di pubblicitàper i destinatari: Non previste
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Forme di partecipazione per i destinatari/cittadinanza: Si
Nella fase di adozione del Piano di tutela delle acque la Giunta regionale rispetta le procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dalla normativa regionale.
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Analisi del contesto
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Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento
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Definizione contenuta nell'atto: No
Non sono presenti vere e proprie definizioni nel DDL.
Una sorta di definizione può essere considerata la descrizione dei contenuti del Piano di tutela delle acque. Il Piano però è definito giàdalla normativa nazionale e dunque la normativa regionale può solo recepirne la definizione ma non modificarla.
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Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatasi sul territorio: Si
Il DDL e il Piano di tutela delle acque rispondono alla generale emergenza idrica che si sta sviluppando sul territorio regionale e soprattutto a livello globale.
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Presenza di dati e informazioni nella relazione d'accompagnamento: No
Non sono presenti dati di contesto nella relazione, si presenta invece il quadro normativo che ha preceduto la proposta di legge.
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Dati e informazioni di sintesi: Inquinamento
L'inquinamento delle acque di superficie e delle acque sotterranee causato dalle attivitàagricole è una delle principali preoccupazioni in campo ambientale dell'Unione Europea.
L'uso eccessivo di fertilizzanti causa un "surplus di nutrienti". Questo accade quando non tutto il fertilizzante o il letame distribuito sui campi viene assorbito dalle piante coltivate o allontanato durante il raccolto in forma di prodotto. I concimi in eccesso, sottoforma di sali minerali, vengono dilavati dalla superficie dei campi e vanno ad inquinare le acque di falda causando l'inquinamento da nitrati e le acque correnti scatenando il fenomeno dell'eutrofizzazione.
Oltre all'uso eccessivo di fertilizzanti, non basato sull'equilibrio tra necessitàdelle colture, apporto di azoto e miglioramento del suolo, ci sono altre pratiche agricole "scorrette" che accentuano il problema dell'inquinamento da nitrati:
• abbandono della rotazione delle colture;
• spandimento di azoto non basato su appositi calendari che tengano conto della necessitàdi nutrienti delle colture;
• errate tecniche di spandimento;
• assenza di fasce erbose "tampone" non concimate e di siepi lungo i corsi d'acqua e i fossati;
• cattiva gestione, coltivazione e concimazione dei terreni in eccessiva pendenza;
• cattiva gestione dell'irrigazione.
Uso insostenibile delle risorse idriche
La UE ha emanato la Direttiva "Nitrati" (CEE/91/676) in forza della quale gli Stati membri devono designare le zone vulnerabili per l'inquinamento da nitrati e preparare dei Piani di Azione per limitare l'inquinamento causato dall'agricoltura in queste zone.
L'utilizzo continuativo dei terreni coltivati come luogo di smaltimento dei fanghi di depurazione può provocare gravi contaminazioni del suolo da parte dei metalli pesanti che sono presenti nei fanghi stessi.
Il 60% dell'acqua di falda estratta nel sud Europa viene utilizzata per l'irrigazione con un ritmo di estrazione insostenibile in quanto superiore alla capacitàdi ricarica delle falde. L'estrazione a ritmi eccessivi di acqua di falda causa nel medio-lungo termine la salinizzazione delle stesse falde a causa della risalita di acqua marina non più trattenuta dalla pressione dell'acqua dolce.
La trasformazione di habitat naturali aridi e semi-aridi in seminativi irrigui è causa di distruzione di habitat prioritari e del declino numerico delle specie animali tipiche degli habitat.
Alluvioni
La gestione dei terreni coltivati ha un effetto anche sul fenomeno delle alluvioni. Il drenaggio spinto dei terreni, il sovrapascolo e l'assenza di stoppie (i residui vegetali della mietitura) nel periodo invernale determinano un aumento della velocitàdi scorrimento dell'acqua piovana che, sommato ad una minore capacitàdi assorbimento dei terreni agricoli, provoca il conferimento di ingenti quantitàdi acqua nei corsi d'acqua in breve tempo. Nei punti più stretti dei corsi d'acqua (in prossimitàdei centri urbani, ad esempio) questa enorme e veloce massa d'acqua può provocare rovinose alluvioni.
(Fonte: LIPU)
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Riferimenti documentali: • Com. 19-1-2001, n. 2001/C 17/04. Comunicazione della Commissione - I servizi di interesse generale in Europa
• Dir. 23-10-2000, n. 2000/60/CE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
• DLgs 3-4-2006 n.152 - Norme in materia ambientale
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Analisi economica
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L'intervento si caratterizza come: Trasferimento di risorse
Nel rispetto del principio “chi inquina paga†gli introiti derivanti dalle sanzioni serviranno a finanziare gli interventi di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Si dovrebbe quindi realizzare un trasferimento di risorse da chi inquina all'intera collettività.
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L'intervento si caratterizza come: Strutturale e congiunturale.
Sono di carattere strutturale:
• gli interventi che dovrebbero cambiare il comportamento delle imprese e dei consumatori finali verso la risorsa idrica, rallentandone il ritmo di sfruttamento;
• gli interventi infrastrutturali tipo quelli sulle reti fognarie.
Sono di carattere congiunturale:
• gli interventi di emergenza come quelli di bonifica di aree inquinate.
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Soggetti economici coinvolti direttamente o indirettamente: Il ciclo dell'acqua in un'ottica di analisi economica può essere scomposto in due mercati:
1. il mercato del know-how e delle tecnologie di gestione del servizio idrico integrato in cui dal lato dell'offerta troviamo le societàdi gestione del servizio idrico integrato in grado di gestire e offrire il servizio alle condizioni richieste dalle gare di affidamento e dal lato della domanda gli ATI che devono dare in concessione il servizio;
2. il mercato in cui gli ATI e i gestori del servizio idrico integrato da una parte, come erogatori del servizio, e i cittadini e le imprese dall'altra parte, come fruitori, costituiscono rispettivamente l'offerta e la domanda del bene servizio idrico.
Il primo mercato è un mercato in forma di oligopolio in cui poche grandi societàsono in grado di fornire il servizio, rispettando i vincoli restrittivi delle gare di affidamento. Si aggiudica la gara chi può pagare il canone più alto di concessione o può mantenere le tariffe più basse anche se inizialmente non redditizie.
Il secondo mercato è una forma di monopolio in cui un unico gestore offre il servizio idrico alla comunitàlocale.
Questa situazione può dare un potere enorme all'operatore unico e giustifica quindi l'intervento del potere pubblico, che può assumere diverse forme: esecuzione pubblica, nazionalizzazione, o controllo esterno della gestione privata attraverso l'intermediazione di un regolatore o di una autoritàcreata appositamente. La presenza di un monopolio, combinata con l'assenza di una authority effettivamente capace di controllare l'operatore, può portare al peggioramento del servizio e all'aumento dei costi per gli utenti. E' quindi essenziale che i loro poteri e responsabilitàsiano chiaramente definiti e che i cittadini e loro rappresentanti dispongano di mezzi di controllo precisi affinché queste entitàseguano efficacemente la loro missione.
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Fondamenti economici dell'intervento: Dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE:
“L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.†(considerazione (1) della premessa alla Dir. 2000/60/CE)
“La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione "I servizi di interesse generale in Europa"†(considerazione (15) della premessa alla Dir. 2000/60/CE)
La Comunicazione della Commissione “I servizi d'interesse generale in Europa†Com. 19-1-2001 n. 2001/C 17/04 definisce i Servizi d'interesse generale nel modo seguente:
Con questi termini si intendono i servizi, forniti dietro retribuzione o meno, che sono considerati d'interesse generale dalle autoritàpubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.
Altri principi di carattere economico alla base della normativa comunitaria e statale sono:
l'uso sostenibile delle risorse idriche,
il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici (art. 119 del DLgs. 152/2006),
il principio ‘chi inquina paga'.
Nel rispetto del principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici:
• le Autoritàcompetenti dovrebbero provvedere ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualitàambientali (art. 119, c. 2 del DLgs. 152/2006);
• le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, dovrebbero contribuire adeguatamente al recupero dei costi (art. 119, c. 2, lett. b del DLgs. 152/2006).
Seguendo la politica comunitaria proposta per i servizi pubblici d'interesse economico (Comunicazione della Commissione “I servizi d'interesse generale in Europa†Com. 19-1-2001 n. 2001/C 17/04), anche il servizio idrico se considerato di interesse economico dovrebbe essere assoggettato alle logiche di mercato e della concorrenza.
In realtàil servizio idrico garantisce redditivitàalle imprese solo se in regime di monopolio, in cui un unico venditore offre un prodotto o un servizio e può dunque determinare unilateralmente il prezzo del servizio.
A differenza del servizio idrico, i servizi di telecomunicazione e di trasporto sulla cui positiva esperienza di liberalizzazione dei mercati si basano le indicazioni comunitarie, non sono mercati in forma di monopolio.
Sempre dalla Comunicazione alla commisione (punto 28) leggiamo:
Le norme relative al mercato interno e alla concorrenza non si applicano generalmente alle attivitànon economiche e non si applicano pertanto neppure ai servizi d'interesse generale nella misura in cui essi siano attivitànon economiche. Ciò significa in primo luogo che le questioni che costituiscono una prerogativa intrinseca dello Stato (ad esempio la sicurezza interna e esterna, l'amministrazione della giustizia, le relazioni estere e gli altri settori d'esercizio del potere pubblico) sono escluse dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di mercato interno.
Esiste un ampio dibattito civile sul tema dell'acqua che ritiene che uno dei punti cruciali per il mantenimento di un servizio idrico che persegua gli interessi del cittadino e non delle grandi imprese multinazionali dell'acqua sia di considerare quello idrico un servizio di interesse generale ma non di rilevanza economica. Ciò garantirebbe al servizio idrico di essere escluso dagli obblighi dovuti all'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e di mercato interno.
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Completezza delle informazioni economiche presenti nella relazione di accompagnamento: No
Non sono presenti informazioni di carattere economico nella relazione.
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Valutazione dei possibili effetti economici dell'intervento: L'effetto economico principale provocato dal DDL passa attraverso il Piano di tutela delle acque. Il Piano infatti dovrebbe contenere le misure di attuazione dell'indirizzo comunitario dato dal principio del recupero dei costi dei servizi idrici e dal principio chi inquina paga.
Per dare attuazione a questi principi si dovranno applicare politiche tariffarie che modifichino il comportamento degli utilizzatori del servizio idrico.
Infatti secondo la teoria economica secondo cui l'equilibrio tra domanda ed offerta determina il prezzo del bene, la domanda di un bene è funzione decrescente del prezzo e i gestori potrebbero contenere la domanda del servizio idrico accrescendone la tariffa. La riduzione della domanda del servizio idrico dovrebbe essere conseguenza di un utilizzo più oculato e una riduzione degli sprechi e dei danni.
Pertanto se i gestori del servizio idrico fossero liberi di fissare le tariffe, si dovrebbe verificare una crescita delle tariffe che a sua volta potrebbero provocare:
• nel settore civile, ossia negli utilizzatori dell'acqua come bene di consumo, una riduzione per quanto possibile dei consumi della risorsa stessa o di altri beni non indispensabili, altrimenti una riduzione di qualitàdella vita;
• nei settori produttivi che agiscono in mercati concorrenziali, lo sviluppo di tecniche di produzione più rispettose della risorsa idrica o il risparmio su altri fattori di produzione (per es. lavoro o altri prodotti intermedi);
• nei settori produttivi che agiscono in mercati NON concorrenziali, i produttori potrebbero scaricare il maggior costo del fattore di produzione risorsa idrica sui consumatori finali, generando quindi aumento dei prezzi dei loro prodotti.
Effetti simili a quelli sopra descritti sui settori produttivi saranno generati dalle sanzioni previste per il mancato rispetto dei regolamenti, ma in misura minore data l'entitàdelle sanzioni e l'eventualitàdei controlli. Il settore maggiormente colpito dalle sanzioni è quello agricolo.
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Breve analisi dei costi ipotizzati nell'intervento: Il DDL non prevede interventi diretti di legge che comportino costi, eccetto per la convenzione che gli ATI devono stipulare con l'ARPA per le attivitàdi controllo e valutazione del ciclo delle acque (art.10, c.2 del DDL).
La spesa per questa convenzione però non ricade direttamente sul bilancio regionale ma su quello degli ATI.
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Metodi utilizzati per la stima dei costi: Il DDL direttamente non prevede interventi che producono costi, cosa che invece fa il Piano di tutela delle acque. Si rimanda ad esso, parte III, sezione VIII per la valutazione economica delle misure di piano.
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Esistenza di uno o più programmi alternativi: All'interno del Piano di tutela delle acque nella Parte II, sezione V è presentata l'analisi tecnico economica dei possibili strumenti di intervento.
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Breve analisi dei benefici attesi: Se le misure proposte dal Piano di tutela delle acque saranno efficaci nel perseguire le finalitàdel DDL si dovrebbe conseguire:
• un rallentamento del ritmo di utilizzo della risorsa idrica,
• il miglioramento della qualitàdelle acque, o almeno il contenimento dell'inquinamento di esse.
Alla base di questa interpretazione c'è l'idea che l'acqua, come risorsa naturale, sia un capitale e come tale entra nel processo produttivo e in una valutazione economica e che l'inquinamento di essa sia un costo per la collettività.
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Analisi finanziaria
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Descrizione delle spese dei vari articoli dell'atto: L'art. 6 c.3 del DDL, parafrasando l'art.136 del DLgs.152/2006, dice che i proventi delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti regionali sono destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali ed opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Nel resto del DDL, in proposito, si dice solo che nel Piano di tutela delle acque sono contenuti, tra l'altro, gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualitàambientale e per specifica destinazione delle risorse.
In realtàil DDL direttamente non prevede in modo specifico la realizzazione di opere di risanamento, che nel dettaglio deriveranno invece dall'attuazione del Piano di tutela delle acque.
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Quantificazione della spesa complessiva per l'attuazione dell'atto sul Bilancio Regionale: Dalla scheda finanziaria allegata al DDL si ricava una spesa prevista totale di soli 50.000 euro, previsione fatta in base alle entrate previste dalla riscossione delle sanzioni appunto di 50.000 euro annui.
Dal DLgs 152 del 2006 infatti il DDL recepisce il vincolo di riassegnare le somme derivanti dalle sanzioni per la violazione delle norme in materia di tutela delle acque alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
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Tipi di risorse utilizzate per il finanziamento dei costi dell'atto: Regionali
I costi dell'atto sono coperti dalle sanzioni di competenza regionale. La scheda finanziaria allegata al DDL stima le entrate per le sanzioni pari a 50.000 euro l'anno.
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Funzione Obiettivo in cui si inserisce l'intervento: Funzione Obiettivo 05 - Difesa del suolo, protezione civile e ambientale
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UnitàPrevisionale di Base alla quale/quali saranno attribuiti i costi dell'atto: UPB 05.2.003 “Attivitàed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque†(cap.8569 n.i.)
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Esercizi finanziari che saranno interessati dall'atto: Il DDL non prevede norme a termine, per ciò saranno interessati gli esercizi finanziari dall'anno di approvazione dell'atto a seguire.
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Reperimento della copertura finanziaria per il primo anno di entrata in vigore dell'atto
Reperimento della copertura finanziaria per il primo anno di entrata in vigore
dell'atto: Non essendoci precedenti sanzioni riscosse, nel primo anno non potranno essere stanziati fondi per spese, essendo essi solo derivabili dalle sanzioni stesse.
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Analisi delle nuove o maggiori entrate (se previste): Si
La scheda finanziaria stima un introito annuo a regime di 50.000 euro derivanti dalle sanzioni riscosse.
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Modalitàdi copertura negli anni successivi al primo: Negli anni successivi al primo le spese saranno totalmente finanziate dalle entrate regionali iscritte all'UPB 1.01.002 “Proventi per trasgressioni†nel cap. 501 per sanzioni per la violazione delle norme del DDL.
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Strumenti di controllo: Il DDL prevede all'art.5 c.2 lett.i norme regolamentari per la programmazione, il raccordo e l'ottimizzazione dei controlli e le conseguenti procedure in materia ambientale, ivi compresa l'individuazione dei soggetti deputati ai controlli.
La rubrica dell'art.6 è (Controlli e sanzioni) in realtàil contenuto dell'articolo disciplina le sanzioni, ma non fa alcuna menzione ai controlli.
Il c.2 dell'art.10 del DDL dice che gli ATI per le attivitàdi controllo e valutazione del ciclo delle acque si avvalgono del supporto e della consulenza dell'ARPA.
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Analisi della politica pubblica
- Attuazione dell'atto
Soggetto attuatore |
Tipo provvedimento |
Oggetto del provvedimento |
Tempi previsti |
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Giunta regionale | DGR | Piano di Tutela delle acque | |
Giunta regionale | | trasmissione piano al Ministero competente e alle Autoritàdi Bacinoper il parere | |
Consiglio regionale | DCR | approvazione Piano | entro 60 giorni dall'acquisizione del Parere |
Giunta regionale | DGR | Regolamenti: scarichi di acque reflue; riduzione dell'inquinam. nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; riduzione dell'inquinam. in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; utilizzazione agronomica; la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse…..; la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali; pianificazione del bilancio idrico…; la raccolta, la gestione e la trasmissione dei dati riguardanti le risorse idriche ….; la programmazione, il raccordo e l'ottimizzazione dei controlli e … | entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge |
Giunta regionale | | può adottare ulteriori disposizioni in attuazione del Piano | |
Giunta regionale | DGR | Regolamento: modalitàdi applicazione delle sanzioni | |
Giunta regionale | | Piano per ripartizione delle somme riscosse per gli interventi di prevenzione e risanamento | |
ATI | | Attivitàdi controllo e valutazione sul ciclo delle acque | |
Giunta regionale | | Schema di convenzione tra ATI e ARPA per attivitàdi controllo e valutazione sul ciclo delle acque | |
- Documenti allegati