CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento, ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto, e in attuazione dell'
articolo 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25
(Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
, alla
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33
e alla
legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15
), detta norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. A tal fine, in particolare:
a)
stabilisce i criteri per l'individuazione, la delimitazione e la protezione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
b)
definisce i vincoli e le attività consentite nelle aree di salvaguardia;
c)
attua il controllo e la gestione del territorio.
2.
Le aree di salvaguardia di cui al
comma 1
costituiscono aree protette ai sensi degli articoli 6 e 7 della
direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e dell'Allegato IV, punto 1, lettera i) alla direttiva medesima.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
acquifero: formazione idrogeologica permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa essenziale e insostituibile per l'ambiente e la vita umana;
b)
acquifero protetto: acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante, mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per un periodo di quaranta anni;
c)
centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano. I centri di pericolo sono quelli individuati dall'articolo 94 del decreto e dal presente regolamento;
d)
nuovo fabbricato: fabbricato che, alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 3, comma 1
, ovvero alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 3, comma 2
, non sia stato ancora realizzato o che non abbia ottenuto il relativo titolo abilitativo edilizio;
e)
fertilizzanti: qualsiasi sostanza o prodotto che applicato al suolo favorisce la crescita delle colture di cui al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
(Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'
articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88
), compresi gli effluenti zootecnici e le acque reflue delle aziende e le acque di vegetazione di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);
f)
isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;
g)
opere di captazione o di presa: opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;
h)
pesticidi: prodotti di cui al
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
(Attuazione della
direttiva 2009/128/CE
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e alla
direttiva 2009/128/CE del parlamento europeo e del consiglio
(secondo la definizione del
regolamento (CE) n. 1107/2009
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari) e i biocidi di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) 22 maggio 2012, n. 528/2012
/UE regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE);
i)
portata prelevabile: in caso di sorgenti è la portata naturale, mentre nel caso di pozzi, o campo pozzi è la portata massima emungibile;
j)
protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;
k)
protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;
l)
soggiacenza: in una falda libera è rappresentata dalla profondità del livello della falda misurata in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo, nella falda confinata è rappresentata dalla profondità del tetto dell'acquifero;
m)
stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;
n)
vulnerabilità intrinseca: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo;
o)
sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze di cui al
decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172
(Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (15G00186)).
Art. 3
(Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
1.
Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, la Regione, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 del decreto, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2.
La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee non ancora utilizzate per l'uso umano, individua, ai sensi dell'articolo 94, comma 8 del decreto, le aree di salvaguardia delle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale.
3.
Nelle aree di salvaguardia delle zone di protezione di cui ai commi 1 e 2 sono individuate le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva.
4.
La Regione ai sensi dell'
articolo 4 della l.r. 25/2009
detta norme e stabilisce misure di tutela per le aree di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2.
5.
Le acque pubbliche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui al
comma 1
sono individuate, come acque riservate al consumo umano, nel Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui alla
legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5
(Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33
).
6.
Le zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale di cui al
comma 2
, sono individuate dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA) di cui all'
articolo 2 della l.r. 25/2009
e comprendono acquiferi dei complessi carbonatici, acquiferi dei depositi vulcanici e zone di riserva di interesse regionale.
CAPO II
AREE DI SALVAGUARDIA DI ACQUE EROGATE MEDIANTE IMPIANTO DI PUBBLICO ACQUEDOTTO
Art. 4
(Delimitazione delle aree di salvaguardia)
1.
Ai sensi dell'articolo 94 del decreto l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico - AURI di cui alla
legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
(Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), previa consultazione con le associazioni di categoria, le associazioni professionali e le associazioni di protezione ambientale presenti sul territorio regionale riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), presenta alla Giunta regionale le proposte di delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 3, comma 1
, nel rispetto dei criteri di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome del 12 dicembre 2002 (Linee guida per la tutela delle qualità delle acque destinate al consumo umano approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002, al
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
) e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2.
La proposta di delimitazione di cui al
comma 1
è redatta sulla base delle indicazioni procedurali riportate nell'Allegato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Qualora i punti di captazione ricadano all'interno di aree omogenee e contigue per caratteristiche geologiche ed idrogeologiche può essere presentata un'unica proposta di delimitazione.
3.
La Giunta regionale, previa verifica della coerenza della proposta di delimitazione con le norme tecniche contenute nell'Allegato Tecnico di cui al presente regolamento, nonché con le norme comunitarie e statali vigenti in materia, con proprio atto approva la delimitazione delle aree di salvaguardia e gli eventuali aggiornamenti.
4.
L'atto di approvazione e le relative cartografie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.
Art. 5
(Zona di tutela assoluta)
1.
La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o di presa e ad infrastrutture di servizio.
2.
La zona di tutela assoluta non può essere inferiore a dieci metri di raggio dal punto di captazione, ovvero da qualsiasi punto di prelievo nel caso di un insieme di captazioni e, comunque, deve avere un'estensione adeguata alla rilevanza della captazione o all'insieme di captazioni.
3.
La zona di tutela assoluta è acquisita al demanio regionale e la sua gestione, per tutto il periodo della concessione, è affidata all'AURI che la esercita attraverso il gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito gestore SII.
4.
L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore SII ed alle autorità di controllo.
5.
Per le acque superficiali la zona di tutela assoluta deve contenere esclusivamente le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque, il loro eventuale trattamento e trasferimento.
Art. 6
(Zona di rispetto)
1.
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.
2.
Il dimensionamento e la geometria della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità intrinseca della risorsa captata.
3.
Relativamente agli acquiferi protetti di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera b)
la zona di rispetto può coincidere con la zona di tutela assoluta.
Art. 7
(Zona di protezione)
1.
La zona di protezione è individuata all'interno dei bacini imbriferi, comprende le aree di ricarica della falda ed è finalizzata al mantenimento della qualità della risorsa idrica.
2.
Con la delimitazione della zona di protezione sono individuate le aree di ricarica delle falde, le relative emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.
3.
La zona di riserva è l'area interessata da risorse idriche pregiate. Tale zona è delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.
Art. 8
(Vincoli relativi alle zone di rispetto)
1.
Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate di cui all'
articolo 6
non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
a)
la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto, anche se depurati;
b)
l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
c)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;
d)
lo spandimento di pesticidi;
e)
l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;
f)
la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
g)
le aree cimiteriali;
h)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
(Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);
i)
l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia sia a circuito aperto che chiuso;
j)
la gestione di rifiuti, intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
k)
lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l)
i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;
m)
i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;
n)
il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto, dalla Giunta regionale con proprio atto, a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;
o)
la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.
2.
Nelle zone di rispetto ristrette non è in ogni caso consentito:
a)
la stabulazione di bestiame;
b)
la realizzazione di impianti e strutture di depurazione di acque reflue;
c)
le attività industriali ed artigianali soggette ad autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, nonché il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti stessi;
d)
la realizzazione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica;
e)
la realizzazione di opere viarie e ferroviarie;
f)
la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.
3.
Nel caso di captazione di acque superficiali destinate al consumo umano non è inoltre consentito:
a)
il trasporto e l'utilizzo di sostanze pericolose sui natanti;
b)
la navigazione con natanti provvisti di motore non elettrico;
c)
la balneazione ad una distanza inferiore a cinquecento metri da qualsiasi opera di presa.
Art. 9
(Attività consentite nelle zone di rispetto)
1.
Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate, in deroga ai vincoli di cui all'
articolo 8, comma 1
, lettere c), d), h) ed i), è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida previa presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
b)
lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
c)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
già autorizzata e/o riconosciuta coltivabile alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla Parte II del decreto;
d)
l'esercizio dell'attività estrattiva, non in connessione con la falda valutata in sede di procedure di valutazione d'impatto ambientale, nei casi di ampliamento e completamento di cave, nonché il reinserimento di cave dismesse su giacimenti riconosciuti coltivabili, ai sensi dell'
articolo 5 bis della l.r. 2/2000
, ricadenti oltre i 200 metri dal punto di captazione;
e)
l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:
1)
all'estrazione delle acque di cui all'
articolo 3, comma 1
;
2)
al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
3)
alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;
4)
alle attività di cui all'
articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
(Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.
2.
Nelle zone di rispetto ristrette, in deroga ai vincoli di cui all'
articolo 8, comma 1, lettera m)
e
comma 2
, lettere c), d) ed f), è inoltre consentito:
a)
la realizzazione di fognature necessarie per la messa in sicurezza di scarichi di fabbricati o insediamenti non rilocalizzabili, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo delle acque reflue;
b)
le attività industriali e artigianali già esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di sostanze pericolose, a condizione del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico; ovvero il cambiamento di destinazione d'uso di insediamenti di attività industriali ed artigianali che determina una riduzione del livello di rischio;
c)
la realizzazione di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati, e le relative opere di urbanizzazione, in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dal presente regolamento;
d)
la realizzazione di piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, la rete locale, ovvero interventi volti esclusivamente alla sola messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia.
3.
Nelle zone di rispetto allargate è altresì consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui all'
articolo 8, comma 1, lettera m)
, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di acque reflue derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia;
b)
la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;
c)
la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) di:
1)
nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;
2)
nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture;
3)
nuove infrastrutture di servizio.
4.
Le nuove edificazioni di cui al
comma 3, lettera c)
devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero siano realizzate con tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.
Art. 10
(Vincoli relativi alle zone di protezione)
1.
Nelle zone di protezione non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
a)
la dispersione di fanghi e acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettere g), h), i) e bb) del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;
b)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;
c)
lo spandimento di pesticidi;
d)
l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;
e)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
;
f)
l'apertura di nuovi pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;
g)
l'apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti;
h)
la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.
2.
Per le zone di protezione delle acque superficiali da destinare al consumo umano non è inoltre consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
a)
il trasporto e l'utilizzo di sostanze pericolose sui natanti;
b)
la balneazione ad una distanza inferiore a cinquecento metri da qualsiasi opera di presa;
c)
la navigazione a motore non elettrico.
Art. 11
(Attività consentite nelle zone di protezione)
1.
Nella zona di protezione in deroga ai vincoli di cui all'
articolo 10, comma 1
, lettere b), c), e) ed f), è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti previa presentazione del PUA così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
b)
lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto;
c)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
, subordinatamente all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava alle acque oggetto di protezione;
d)
l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:
1)
all'estrazione delle acque di cui all'
articolo 3, comma 1
;
2)
all'estrazione di acque per uso domestico e per acquedotti rurali non finalizzati all'uso irriguo, nel caso che le reti pubbliche siano distanti oltre cento metri dal punto di utenza;
3)
al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
4)
alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;
5)
alle attività di cui all'
articolo 9 della l.r. 22/2008
, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.
2.
Nelle zone di protezione è inoltre consentito:
a)
la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, nel rispetto delle norme previste per gli scarichi delle acque reflue;
b)
la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;
c)
la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) di:
1)
nuovi insediamenti, a qualsiasi uso destinati, e le relative opere di urbanizzazione;
2)
nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture;
3)
nuove infrastrutture di servizio.
3.
Le nuove edificazioni di cui al
comma 2, lettera c)
devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero siano realizzate con tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.
Art. 12
(Vincoli relativi alle zone di riserva)
1.
Nelle zone di riserva non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
la dispersione di fanghi e acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettere g), h), i) e bb) del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;
b)
l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
c)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;
d)
lo spandimento di pesticidi;
e)
l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;
f)
la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
g)
le aree cimiteriali;
h)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
;
i)
l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia sia a circuito aperto che chiuso;
j)
la gestione di rifiuti intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
k)
i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;
l)
i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;
m)
il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto, dalla Giunta regionale con proprio atto, a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;
n)
la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.
Art. 13
(Attività consentite nelle zone di riserva)
1.
Nelle zone di riserva, in deroga ai vincoli di cui all'
articolo 12, comma 1
, lettere c), d), h), i) ed l), è consentito:
a)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione del PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
b)
lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
c)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
già autorizzata e/o riconosciuta coltivabile alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla Parte II del decreto;
d)
l'esercizio dell'attività estrattiva, non in connessione con la falda valutata in sede di procedure di valutazione all'impatto ambientale, nei casi di ampliamento e completamento di cave, nonché il reinserimento di cave dismesse su giacimenti riconosciuti coltivabili ai sensi dell'
articolo 5 bis della l.r. 2/2000
;
e)
l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:
1)
all'estrazione delle acque di cui all'
articolo 3, comma 1
;
2)
al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
3)
alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;
4)
alle attività di cui all'
articolo 9 della l.r. 22/2008
, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;
f)
la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia.
2.
Nelle zone di riserva è inoltre consentita:
a)
la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;
b)
la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1, lettera f)
ed alla
lettera a)
del presente comma, di:
1)
nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;
2)
nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture ad esclusione di quelle relative all'accumulo delle sostanze di cui all'articolo 94, comma 4, lettera b) del decreto;
3)
nuove infrastrutture di servizio.
3.
Le nuove edificazioni di cui al
comma 2, lettera b)
devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero siano realizzate con tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.
Art. 14
(Gestione delle aree di salvaguardia)
1.
La Giunta regionale nell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 4, comma 3
, individua gli adempimenti a cura del gestore SII per la corretta gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata.
2.
Il gestore SII provvede alla definizione dei programmi di allontanamento dei centri di pericolo esistenti alla data di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia.
3.
Qualora non sia possibile realizzare i programmi di allontanamento dei centri di pericolo di cui al
comma 2
il gestore SII, in accordo con i soggetti interessati, stabilisce le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei centri di pericolo e le modalità di monitoraggio per la protezione dinamica di cui all'Allegato Tecnico.
4.
I programmi e le azioni di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dall'AURI entro dodici mesi dalla data di pubblicazione di ciascun atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia. L'AURI individua altresì il soggetto competente all'attuazione dei programmi ed azioni.
5.
I costi dei programmi e delle azioni di cui ai commi 2 e 3 sono determinati nei limiti della sostenibilità economico-finanziaria del Piano d'ambito per il servizio idrico, fatti salvi i costi interamente a carico del titolare dell'attività derivanti da disposizioni normative vigenti.
6.
Il gestore SII, nella redazione dei programmi e delle azioni di cui ai commi 2 e 3, deve tenere conto anche dell'esistenza di attività che producono scarichi contenenti le sostanze pericolose, sulla base di apposite verifiche effettuate dalla Agenzia regionale per la protezione ambientale di seguito ARPA Umbria.
7.
Nel caso in cui i perimetri delle aree di salvaguardia individuati per le captazioni delle acque di cui all'
articolo 3, comma 1
ricomprendono, anche solo in parte, i perimetri delle aree di salvaguardia individuati per le captazioni delle acque di cui alla
l.r. 22/2008
, nella parte comune si applicano il programma e le azioni di cui ai commi 2 e 3, fermo restando la facoltà del concessionario di attuare un ulteriore programma più restrittivo.
8.
Per le aree cimiteriali esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'
articolo 4, comma 3
, in quanto escluse dai programmi di allontanamento, è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra. Non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nelle zone di rispetto ristrette.
9.
Il gestore SII comunica la dismissione definitiva di un'opera di captazione o di presa all'autorità concedente, all'AURI ed ai comuni territorialmente competenti. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone la cessazione della relativa delimitazione dell'area di salvaguardia.
Art. 15
(Monitoraggio delle aree di salvaguardia)
1.
L'ARPA Umbria ai sensi della
Direttiva 2000/60/CE
e dell'Allegato 2 della Parte III del decreto, provvede al monitoraggio di tutti i corpi idrici superficiali da destinare alla potabilizzazione e ad acquisire i dati relativi alle captazioni di acque ubicate fuori regione e destinate al consumo umano nel territorio regionale.
2.
L'ARPA Umbria effettua altresì il monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi del
decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30
(Attuazione della
Direttiva 2006/118/CE
, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento).
3.
Il monitoraggio di cui ai commi 1 e 2 costituisce la rete di monitoraggio delle aree protette delle acque destinate al consumo umano.
4.
Il gestore SII provvede alla raccolta dei dati qualitativi e quantitativi del monitoraggio per la protezione dinamica di cui all'
articolo 14, comma 3
e li trasmette all'ARPA Umbria al fine della implementazione della rete di cui al
comma 3
.
CAPO III
AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ZONE DI PROTEZIONE DEGLI ACQUIFERI DI INTERESSE REGIONALE
Art. 16
(Vincoli relativi alle zone di protezione)
1.
Nelle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale, di cui all'
articolo 3, comma 2
, non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;
b)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;
c)
lo spandimento di pesticidi;
d)
l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;
e)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
;
f)
l'apertura di nuovi pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;
g)
l'apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti.
Art. 17
(Attività consentite nelle zone di protezione)
1.
In deroga ai vincoli di cui all'
articolo 16, comma 1
, lettere b), c), e), f) e g), nelle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti previa presentazione del PUA previsto per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
b)
lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto;
c)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
, subordinatamente all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava alle acque oggetto di protezione;
d)
l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:
1)
all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
2)
all'estrazione di acque per acquedotti rurali non finalizzati all'uso irriguo, a condizione del rispetto del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale;
3)
al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
4)
alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;
5)
alle attività di cui alla
l.r. 22/2008
, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;
6)
alla escavazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto che prevedono la reimmissione in falda dei fluidi estratti;
e)
la realizzazione di discariche rifiuti a condizione che siano realizzate apposite barriere di confinamento come previste dal
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della
direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti).
2.
Nelle zone di protezione sono inoltre consentiti:
a)
la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali;
b)
la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.
Art. 18
(Vincoli relativi alle zone di riserva)
1.
Nelle zone di riserva degli acquiferi di interesse regionale, di cui all'
articolo 3, comma 3
, non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;
b)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;
c)
lo spandimento di pesticidi;
d)
l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;
e)
la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
f)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
;
g)
l'apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;
h)
l'apertura di nuove discariche per la gestione dei rifiuti;
i)
i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;
j)
i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;
k)
il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto dalla Giunta regionale con proprio atto a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;
l)
la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.
Art. 19
(Attività consentite nelle zone di riserva)
1.
In deroga ai vincoli di cui all'
articolo 18, comma 1
, lettere b), c), f) e g), nelle zone di riserva degli acquiferi di interesse regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione del PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
b)
lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
c)
l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla
l.r. 2/2000
, subordinatamente all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava alle acque oggetto di protezione;
d)
l'apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:
1)
all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
2)
al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
3)
alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del decreto;
4)
alle attività di cui alla
l.r. 22/2008
, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;
e)
la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento delle aree di salvaguardia.
2.
Nelle zone di riserva è inoltre consentita:
a)
la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;
b)
la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1, lettera e)
ed alla
lettera a)
del presente comma, di:
1)
nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione;
2)
nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture ad esclusione di quelle relative all'accumulo delle sostanze di cui all'articolo 94, comma 4, lettera b) del decreto.
3.
Le nuove edificazioni di cui al
comma 2, lettera b)
devono presentare volumi interrati che garantiscano un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero siano realizzate con tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.