Art. 1
Modificazioni all'art. 26.
1.
L'
articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3
(Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) è sostituito dal seguente:
"
Art. 26
Struttura.
1. Il CO.RE.COM., per l'esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia ed è assistito da apposita struttura la cui dotazione organica è determinata d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita l'Autorità.
2. La struttura di cui al comma 1 può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all'
articolo 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249
e di personale di ruolo degli enti locali.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 il Comitato può avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di incarichi professionali.
".