Legge regionale 24 luglio 2009, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 24 luglio 2009

Date di vigenza

30/07/2009 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009 , n. 15
Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni CO.RE.COM.".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 29/07/2009

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'art. 26.

1. L' articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) è sostituito dal seguente:
 
" Art. 26
 
Struttura.
 
1. Il CO.RE.COM., per l'esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia ed è assistito da apposita struttura la cui dotazione organica è determinata d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita l'Autorità.
 
2. La struttura di cui al comma 1 può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all' articolo 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e di personale di ruolo degli enti locali.
 
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 il Comitato può avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di incarichi professionali.
".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 luglio 2009

Lorenzetti