Materia del PDL: Il PDL in esame ha lo scopo di promuovere la razionalizzazione e modernizzazione della struttura regionale mediante la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale della categorie professionali in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Giunta regionale.
Potestàlegislativa regionale: Il PDL in esame disciplina un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale, riconducibile alla materia “ordinamento ed organizzazione regionaleâ€Â.
Tale materia, non essendo inclusa negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 della Costituzione, rientra nella potestàlegislativa residuale della Regione di cui al quarto comma del medesimo articolo.
Va comunque segnalato il possibile interessamento di una competenza statale trasversale, in quanto l'argomento in questione potrebbe ricadere anche nell'ambito delle seguenti materie:
- ordinamento civile, in relazione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- coordinamento della finanza pubblica, con riferimento alla legislazione di principio concernente la razionalizzazione delle spese per il personale.
Nel caso di sovrapposizioni tra potestàlegislativa statale e regionale, la competenza si individua, in via prioritaria, in base al criterio della prevalenza.
Coordinamento con la normativa vigente: Il PDL è strettamente collegato alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente), cui fa espresso riferimento.
Altre disposizioni normative collegate al progetto in esame sono:
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), con particolare riguardo all'art. 72;
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento).
Si evidenzia che il disegno di legge limita il proprio campo di applicazione ai dipendenti in servizio presso la Giunta regionale. A questo proposito si rileva che la legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14, espressamente richiamata dal PDL, estende il proprio ambito applicativo anche ai dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale.
Adeguatezza della relazione di accompagnamento: La relazione di accompagnamento potrebbe contenere maggiori indicazioni in riferimento a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità: Per motivi di chiarezza espositiva e di organicitàdel testo, si suggerisce di suddividere l'unico articolo di cui si compone il PDL in più disposizioni normative e di limitare, per quanto possibile, i numerosi rinvii esterni, riproducendo per esteso le disposizioni richiamate.
Qualora si ritenesse di non riprodurre per esteso le disposizioni richiamate, si suggerisce comunque, in relazione al secondo periodo del comma 4 dell'articolo unico del PDL, di specificare quali siano i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 14/2008 inserendo, dopo l'espressione “I terminiâ€Â, le parole “31 dicembre 2008†e “secondo semestre del 2009â€Â.
Con specifico riguardo, inoltre, ai criteri di preferenza di cui all'art. 1, comma 2, del PDL, sarebbe opportuno che la legge indicasse la prevalenza di alcuni requisiti rispetto ad altri, oppure che rimettesse espressamente alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.1, comma 3, del PDL la disciplina della prevalenza tra i diversi requisiti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si propone una possibile diversa formulazione del PDL in esame nel testo di cui all'All. A della presente scheda.
Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza: Si rimanda alle osservazioni di cui al punto precedente.
Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie: Il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale contenuto nell'art. 1, comma 3, del PDL non reca previsioni relative a meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie.
Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL: Il PDL contiene, all'art. 1, comma 3, un rinvio a deliberazione della Giunta regionale per la definizione delle modalitàe dei termini per l'attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per la corresponsione dell'incentivo. Quanto alla disciplina dei criteri di preferenza, si rimanda alla voce “Rispondenza delle singole disposizioni ai criteri di chiarezza ed omogeneitàâ€Â.
Attivitàdelle Commissioni
Assegnazione dell'atto alle Commissioni: Redigente
Iscrizione atto ordine del giorno Commissione: 23 settembre 2009 - 30 settembre 2009
Procedimento in Commissione
Adempimenti generali
Relatore: Assessore Vincenzo Riommi
Esame
Emendamenti
Presentatore: I Commissione Consiliare permanente
Classificazione: Modificativi
Relatore per l'aula: Consigliere Eros Brega: per la maggioranza
Consigliere Alfredo Santi: per la minoranza
Relazione orale: Ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno
Trasmissione in aula
Drafting: Si
Richiesta iscrizione urgenza: Si Ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno
Attivitàdell'Aula
Decisione finale del Consiglio: APPROVA
L.R. n.: 21
del: 12-10-2009
Pubblicata nel B.U.R. n.: 47
del: 21-10-2009
L'estensore del testo della deliberazione (dato di Commissione) : Cutini Stefanella