1.
Il
comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale n. 21/2005
è sostituito dal seguente:
"
2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiori ad otto, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.