Legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5


  • Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
    • Numero Ricorso: 56
    • Anno Ricorso: 2010
    • Numero sentenza: 51
    • Anno sentenza: 2011
    • Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 8 del 16 febbraio 2011
    • Abstract: Ordinanza 7 febbraio 2011, n . 51
      Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
      Resistente: Regione Umbria
      Giudizio: legittimità costituzionale
      Disposizioni impugnate: art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)
      Limiti violati: art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica); competenza legislativa esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
      Decisione della Corte: Il processo è dichiarato estinto, in quanto la Regione Umbria non si è costituita; la norma impugnata è stata modificata con legge della Regione Umbria del 3 agosto 2010, n. 17 (Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5); il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed è stata depositata rinuncia al ricorso.
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