Legge regionale 16 luglio 2001, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 16 luglio 2001

Date di vigenza

09/08/2001 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001 ,n. 18
"Ulteriore integrazione della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 25/07/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' articolo 15 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 
" 1bis. Le aziende agrituristiche che adottano metodi di produzione biologica possono indicare nel contrassegno la denominazione 'azienda agricola biologica' "


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 luglio 2001

Lorenzetti