Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15


Legge regionale n.15 del 16 febbraio 2010

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 16 febbraio 2010 , n. 15
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 3 al n. 9 del 24/02/2010

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto e finalità

1. La presente legge regionale recepisce e attua la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito indicata come "direttiva".

2. La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.

3. La Regione fornisce la propria collaborazione alle autorità degli Stati membri dell'Unione europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa disciplinati dalla direttiva.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1990, N. 10 NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 : «DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA»)

[ Art. 2 ] [7]
Art. 3

Modificazione all' art. 3

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 10/1990 è abrogato.

Art. 4

Modificazione all' art. 5

1. Le lettere b), c), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/1990 sono abrogate.

[ Art. 5 ] [8]
Art. 6

Abrogazione dell' art. 7

1. L' articolo 7 della l.r. 10/1990 è abrogato.

[ Art. 7 ] [9]
[ Art. 8 ] [10]
Art. 9

Modificazioni all' art. 11

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/1990 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 10/1990 è abrogato.

[ TITOLO III ] [11]
TITOLO IV

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2002, N. 8 (DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO)

Art. 46

Modificazione all' art. 18

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) le parole: " per i tecnici residenti nel proprio territorio " sono soppresse.

TITOLO V

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2009, N. 19 (NORME PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, MOTORIE E RICREATIVE. MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI)

Art. 47

Modificazione all' art. 6

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni) è abrogata.

Art. 48

Modificazione alla l.r. 19/2009

1. La rubrica del capo IV: " Autorizzazione e operatori sportivi " è sostituita dalla seguente: " Centri di attività motoria e operatori sportivi ".

Art. 49

Sostituzione dell' art. 16

1. L' articolo 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 16 (Dichiarazione di inizio delle attività per l'apertura e l'esercizio di impianti per lo svolgimento delle attività motorie) 1. L'interessato che intende aprire un centro di attività motoria presenta, al comune competente per territorio, la dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività.
 
2. La dichiarazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.
 
3. La dichiarazione è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei seguenti elementi:
 
a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;
 
b) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'articolo 27;
 
c) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
 
d) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto almeno di diploma ISEF;
 
e) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o cardiologia.
 
4. La dichiarazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.
 
5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3 è comunicata dal titolare del centro di attività motoria al comune competente.
 
6. L'interessato di cui al comma 1 può avviare l'attività motoria decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
 
Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al comune competente.
 
7. Il comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.
".

Art. 50

Abrogazione dell' art. 17

1. L' articolo 17 della l.r. 19/2009 è abrogato.

Art. 51

Sostituzione dell' art. 18

1. L' articolo 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 18 (Divieto di prosecuzione dell'attività) 1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività:
 
a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte dell'impianto e ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di sport;
 
b) nel caso in cui il titolare dell'impianto commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell' articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
".

Art. 52

Modificazione all' art. 19

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole: " , individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi " sono soppresse.

Art. 53

Sostituzione dell' art. 23

1. L' articolo 23 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 23 (Sanzioni) 1. Chiunque gestisca un centro di attività motoria senza aver trasmesso al comune competente per territorio la dichiarazione di cui all'articolo 16 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino alla presentazione della dichiarazione. ".

[ TITOLO VI ] [12]
[ TITOLO VII ] [13]
[ TITOLO VIII ] [14]
[ TITOLO IX ] [15]
[ TITOLO X ] [16]
[ TITOLO XI ] [17]
TITOLO XII

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 110

Disciplina e autorizzazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dettate dai commi 2 e 3.

2. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata ad una autorizzazione di tipologia unica rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. La somministrazione comprende anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatte salve le limitazioni previste dalla l. 287/1991 .

3. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge decadono le autorizzazioni di tipologia unica per la somministrazione di alimenti e bevande in capo ad uno stesso soggetto non attivate.

TITOLO XIII

PORTALE DELLO SPORTELLO UNICO

[ Art. 111 ] [18]
TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 112

Norme finali e di rinvio concernenti l'applicazione della l.r. 24/1999

1. I comuni, entro il 31 dicembre del 2010, provvedono alla riclassificazione delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio ai sensi delle disposizioni previste dalla l.r. 24/1999 così come modificata dal Titolo VIII della presente legge.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge le violazioni individuate dall' articolo 47 della l.r. 24/1999 sono riferite agli articoli della stessa l.r. 24/1999 così come modificati ed integrati dal Titolo VIII della presente legge.

3. Entro il 30 giugno del 2010 la Giunta regionale adotta gli atti di programmazione di cui all' articolo 5 bis della l.r. 24/1999 e definisce, previa concertazione, procedure e modalità per la individuazione delle domeniche o festività di cui all' articolo 26 ter della l.r. 24/1999 .

4. Le disposizioni della l.r. 24/1999 , come modificata e integrata dalla presente legge, prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici comunali, finché i comuni non adeguano i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale ai criteri regionali di cui all' articolo 5 bis della l.r. 24/1999 .

5. Il procedimento di cui all' articolo 18 della l.r. 24/1999 così come sostituito dalla presente legge, non può essere concluso fino alla adozione dell'atto di cui all' articolo 5 bis della l.r. 24/1999 , così come introdotto dalla presente legge. La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al comma 11 del medesimo articolo 18, tiene conto dei criteri di cui all' articolo 5 bis della l.r. 24/1999 .

6. Entro il 31 marzo 2010 il Comune, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 26 ter, comma 1 della l.r. 24/1999 convoca le categorie interessate di cui all' articolo 5 quater della l.r. 24/1999 per la definizione del calendario annuale delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali per l'anno 2010.

Art. 113

Attuazione in via regolamentare

1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione alla direttiva in via regolamentare e amministrativa nel rispetto dei criteri e dei principi di semplificazione, necessità e proporzionalità stabiliti nella direttiva.

Art. 114

Enti locali

1. Gli enti locali adeguano, nelle materie di competenza regionale, la propria normativa alle disposizioni della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 febbraio 2010

Lorenzetti