Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2


Legge regionale n.2 del 4 gennaio 2010

Date di vigenza

20/01/2010 entrata in vigore mostra documento vigente dal 20/01/2010
26/02/2015 modifica mostra documento vigente dal 26/02/2015
17/10/2024 modifica mostra documento vigente dal 17/10/2024

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 4 gennaio 2010 , n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 1 del 05/01/2010

Il Consiglio regionale ha approvato La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Recepimento

1. All'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall' articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 , con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 63 dello Statuto regionale , è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale  e a turno unico[4]  .

[ 2. ] [5]

[ 3. ] [6]

[ 4. ] [7]

[ 5. ] [8]

[ 6. ] [9]

[ 7. ] [10]

8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

[ 9. ] [11]

9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 42 dello Statuto regionale , fa parte dell'Assemblea legislativa. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8 , collegati a coalizioni di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio spettante alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista non riunita in coalizione ovvero alle liste collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste regionali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede di circoscrizione unica regionale, è individuato quello assegnato alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale. [12]

[ 10. ] [13]

10. È definita 'coalizione' l'insieme delle liste regionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. [14]

Art. 3

Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri

[ 1. ] [15]

1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell' articolo 42 dello Statuto regionale , è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. L'Assemblea legislativa è eletta contestualmente al Presidente della Giunta regionale, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste regionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. [16]

1-bis. A norma dell' articolo 57, comma 1, dello Statuto , i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. [17]

1-ter. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione. [18]

1-quater. Le elezioni dell'Assemblea legislativa avvengono a turno unico con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze, nei termini di cui alla presente legge e di cui alla l. 108/1968 come recepita con le successive modifiche ed integrazioni. Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono in ogni caso riservati sette seggi, tenuto conto di quanto previsto all' articolo 2, comma 9 , oltre quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto. [19]

[ 2. ] [20]

[ 3. ] [21]

[ 4. ] [22]

[ Art. 4 ] [23]
Art. 5

Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto , si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi. ".

[ 2. ] [24]

[ Art. 6 ] [25]
[ Art. 7 ] [26]
[ Art. 8 ] [27]
[ Art. 9 ] [28]
Art. 9-bis

(Spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale non possono superare la cifra di euro 100.000,00. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni nelle liste regionali non possono superare la cifra di euro 25.000,00.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1 , tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nella dichiarazione di cui all' articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2 , non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nella circoscrizione regionale in cui ha presentato la propria lista.

[29]
Art. 9-ter

(Esonero dalla sottoscrizione delle liste regionali)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera c-ter) della l. 165/2004 , sono esonerate dall'adempimento di cui all' articolo 9, comma 3, della l. 108/1968 , come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)), le liste regionali che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente o legale rappresentante del partito, forza politica o movimento, rappresentati nella Camera.

[30]
Art. 10

Norma finale

1. La presente legge entra in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conforme allo Statuto regionale la disposizione di cui all' articolo 3 sul numero dei consiglieri regionali.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 gennaio 2010

Lorenzetti


ALLEGATI:
[Appendice 1]
LEGGE 17 febbraio 1968 , n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 1 del 05/01/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Norme generali.

1. I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

[ 2. ] [31]

[ 3. ] [32]

[ 4. ] [33]

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

[ Articolo 2 ] [34]
Articolo 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto , si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.

3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

[ 4. ] [35]

4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale che viene comunicato ai sindaci della Regione, ai Prefetti delle province della Regione, al Presidente del tribunale del capoluogo di regione ed al Presidente della Corte d'Appello. [36]

[ 5. ] [37]

6. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4

Elettorato attivo e passivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

2. [Abrogato dall' art. 10, n. 8), della L. 23 aprile 1981, n. 154 ]

Articolo 5

Cause di ineleggibilità.

[Abrogato dall' art. 10, n. 8), della L. 23 aprile 1981, n. 154 ]

Articolo 6

Cause di incompatibilità.

[Abrogato dall' art. 10, n. 8), della L. 23 aprile 1981, n. 154 ].

Articolo 7

Cause di decadenza.

[Abrogato dall' art. 10, n. 8), della L. 23 aprile 1981, n. 154 ]

TITOLO III

Procedimento elettorale

[ Articolo 8 ] [38]
Art. 8

(Ufficio unico circoscrizionale e Ufficio centrale regionale)

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio unico circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del tribunale.

2. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio unico sono assicurate dal personale della cancelleria del tribunale.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, presso la Corte d'appello del capoluogo di regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione di comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello medesima.

4. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'appello.

5. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, l'Assemblea legislativa dell'Umbria può stipulare intese con gli organi dell'amministrazione giudiziaria interessati, anche finalizzate alla collaborazione del personale regionale alle attività dell'Ufficio unico e dell'Ufficio centrale.

[39]
[ Articolo 9 ] [40]
Art. 9

(Presentazione delle liste regionali)

1. Le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta percento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore per il genere sottorappresentato.

3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 500 a un massimo di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell' articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione ) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste regionali previsto dal comma 3 , è dimezzato.

5. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della Regione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di funzionamento dei propri uffici. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico con avviso divulgato mediante affissione nell'albo pretorio dei comuni della Regione, nonché mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei comuni, delle province e della Regione, nonché attraverso gli organi di informazione.

6. La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

8. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto.

9. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

10. La lista è corredata dalla seguente documentazione:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della l. 53/1990 . Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 );

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta, a pena di esclusione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell' articolo 9-bis, comma 2 .

11. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione del delegato a presentare, personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio, la lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale nonché l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

[41]
Art. 9-bis

(Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale)

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale da parte di un delegato del candidato, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. La presentazione delle candidature di cui al comma 1 è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste regionali da parte del candidato Presidente. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste regionali.

3. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della l. 53/1990 .

4. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della l. 53/1990 , contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 1 .

5. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' articolo 46 del d.p.r. 445/2000 , attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all' articolo 7 del d.lgs. 235/2012 .

6. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge ed alla normativa regionale e nazionale in materia ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. Il delegato di cui al comma 1 , può prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale in merito all'ammissibilità della candidatura a Presidente della Giunta regionale.

8. Non può essere candidato Presidente della Giunta, ai sensi dell' articolo 63, comma 5, dello Statuto regionale , chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

9. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.

10. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui ai commi dal quarto al nono dell' articolo 10 , intendendosi sostituito ai delegati di lista il delegato di cui al comma 1 .

[42]
Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

1. L'   [ ... ] [43]   Ufficio unico circoscrizionale[44]  , entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati  di cui all'articolo 9, comma 1[45]  :

  1. verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito   [ ... ] [46]   , rispettino i parametri di cui all'articolo 9, comma 2, siano accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta e comprendano il numero di candidati previsto dall'articolo 9[47]  ; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo   [ ... ] [48]   9[49]  ;  
  2.   [ ... ] [50]    cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 10, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall' articolo 7 del d.lgs. 235/2012 , o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 10, lettera b) [51]  ;  
  3. cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano   [ ... ] [52]   il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica[53]  ;  
  4. cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.  
  5.  

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'   [ ... ] [54]   Ufficio unico circoscrizionale[55]  e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'   [ ... ] [56]   Ufficio unico circoscrizionale[57]  torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'   [ ... ] [58]   Ufficio unico circoscrizionale[59]  sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'   [ ... ] [60]   Ufficio unico circoscrizionale[61]  .

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed   [ ... ] [62]   all'Ufficio unico circoscrizionale[63]  .

Articolo 11

Operazioni dell'   [ ... ] [64]   all'Ufficio unico circoscrizionale[65]  conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L'   [ ... ] [66]   all'Ufficio unico circoscrizionale[67]  , non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

  1. assegna un numero progressivo a ciascuna lista   [ ... ] [68]   unica o coalizione di liste ammesse[69]  , mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;  
  2. assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;  
  3. comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;  
  4.   [ ... ] [71]  ;  
  5.   [ ... ] [72]  .  
  6.  

[ 2. ] [73]

2. Le operazioni di cui al comma primo , sono comunicate tempestivamente alla Regione ai fini degli adempimenti di competenza ed in particolare:

a) della stampa del manifesto con le liste dei candidati;

b) dell'invio di esso ai sindaci dei comuni della Regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

[74]

3. L'ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. [75]

Art. 11-bis

(Modalità di espressione del voto. Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista regionale ovvero i contrassegni delle liste regionali riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista regionale sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Ciascun elettore può, a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta nei termini di cui alla lettera b) del comma 5, dell'articolo 15;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

4. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[76]
Articolo 12

Norme speciali per gli elettori.

1. Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

2. I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

[ Articolo 13 ] [77]
Articolo 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma .

[ Articolo 15 ] [78]
Art. 15

(Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 9 .

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio unico circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) , ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale, anche in forza di quanto stabilito dalla lettera a), del comma 3, dell'articolo 11-bis;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) , ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4 , da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a) ;

b) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a) . Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti assegnati solamente al candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a) , per il numero dei seggi assegnati al collegio unico regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste non riunite in coalizione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

c) determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a 12 seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, 12 seggi;

e) ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d) , i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3 . Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3 , sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

f) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto 7 seggi, oltre a quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, 8 seggi. Tali seggi, escluso quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto, sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e) . Nel caso in cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione, abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 2,5 per cento, e la coalizione o lista non riunita in coalizione abbia diritto all'assegnazione di oltre un seggio, quelli successivi al primo sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati.

6. Nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d) , una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione.

7. La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a parità di voti validi tra le liste si procede a sorteggio.

8. Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termini individuati ai commi 6 e 7, che superano il 2,5 per cento del totale dei voti validi, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria dell'Assemblea legislativa nella prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.'.

[79]
[ Articolo 16 ] [80]
Art. 16

(Surrogazioni)

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista regionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale non eletto presidente, diverso da quello che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, il seggio è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista. Se i candidati di tale ultima lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati non ancora utilizzati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti nell'ambito delle liste e coalizioni non collegate al Presidente della Giunta regionale eletto.

3. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto, il quale sia collegato ad una coalizione di liste, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti residuati non ancora utilizzati.

[81]
Articolo 16-bis

Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , introdotto dall' articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 , e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 17

Convalida degli eletti.

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Abrogato dall' art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154 ]

Articolo 19

Ricorsi.

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147 .

2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.

3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

1. Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

  1. l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;  
  2. il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.  
  3.  

2. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 .

3. Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21

Spese.

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

2. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

3. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 22

Attuazione delle prime elezioni regionali.

1. Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell' art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663 .

2. Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Articolo 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

1. Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell' art. 2 .

Articolo 24

Norme in materia di ineleggibilità.

1. Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Articolo 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

1. La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

2. Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

3. Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall' art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62 , saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26

Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

1. Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3. I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440 , e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

4. Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

5. Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .


La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addi' 17 febbraio 1968

SARAGAT REALE


Appendice 2
LEGGE 23 febbraio 1995 , n. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 1 del 05/01/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
[ Articolo 1. ] [82]
[ Articolo 2 ] [83]
[ Articolo 3 ] [84]
[ Articolo 4 ] [85]
Articolo 5

[ 1. ] [86]

[ 2. ] [87]

[ 3. ] [88]

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4 , intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all' articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all' articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

[ Articolo 6 ] [89]
[ Articolo 7 ] [90]
[ Articolo 8 ] [91]

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 23 febbraio 1995

SCALFARO

Note sulla vigenza

[4] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[5] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[6] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[7] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[8] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[9] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[10] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[17] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[18] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[19] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[20] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[21] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[22] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[23] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[24] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[25] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[26] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[27] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[28] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[29] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[30] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[31] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[32] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[33] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[34] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[37] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[42] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[45] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 5 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 5 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 7 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 7 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[68] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[70] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[71] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[72] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[73] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[75] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[76] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[77] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[82] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[83] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[84] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[85] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[86] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[87] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[88] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[89] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[90] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

[91] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

Note della redazione

(1) - 

I riferimenti normativi al Consiglio regionale contenuti nella presente legge e nella l. 108/1968, come recepita dalla legislazione regionale, si intendono effettuati all'Assemblea legislativa dell'Umbria. (Vedi art. 2, comma 1 L.R. 4/2015)