Legge regionale 16 luglio 2001, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 16 luglio 2001

Date di vigenza

09/08/2001 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001 ,n. 17
"Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13)".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 25/07/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Integrazioni all' art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 , è aggiunta la seguente:
 
" c bis) regolamento di organizzazione. "

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 , sono aggiunti i seguenti:
 
" 1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali.
 
1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di contabilità. "

Art. 3

Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8

1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8 è aggiunto il seguente:
 
" Art. 3 /bis.
 
(Funzionamento del fondo regionale per la programmazione negoziata)
 
1. La Giunta regionale, in relazione alla individuazione di progetti e programmi di cui all'articolo 2, provvede con proprio atto, mediante prelevamento sia in termini di competenza che di cassa dal fondo di cui all'articolo 1, all'iscrizione delle somme necessarie nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Tali somme si intendono vincolate alla realizzazione dei progetti e programmi di cui all'articolo 2.
 
2. Le eventuali economie accertate alla fine del periodo di esecuzione dei progetti e programmi di cui al comma 1, sono destinate alla ricostituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata.
"

Art. 4

Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13

1. Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 si deroga a quanto stabilito dagli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 - " Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria".

2. In relazione a quanto disposto al comma 1 singole unità previsionali di base possono corrispondere a più centri di responsabilità amministrativa, e spese omogenee attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possono essere incluse in un medesimo capitolo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 luglio 2001

Lorenzetti