Sezione I
Richiesta di referendum abrogativo
Art. 15
Indizione del referendum e soggetti legittimati alla richiesta
1.
In attuazione del
comma 1, dell'articolo 24 dello Statuto
, il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale è indetto quando lo richiedono:
a)
almeno diecimila elettori, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione disponibile delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica;
b)
un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, i quali deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
Art. 16
Limiti di ammissibilità
1.
Ai sensi del
comma 2, dell'articolo 24 dello Statuto
, non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a)
le norme dello
Statuto
e le leggi di integrazione e revisione dello stesso;
b)
le leggi di bilancio, finanziarie e tributarie;
c)
le leggi di attuazione ed esecuzione delle normative comunitarie;
d)
le leggi di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
e)
le leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri.
2.
I regolamenti meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
3.
L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
4.
Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a referendum prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum precedente.
5.
Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.
Art. 17
Richiesta di referendum di iniziativa popolare
1.
Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori della regione, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
a)
il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'
articolo 18
, su fogli recanti in calce le firme dei promotori autenticate a norma dell'
articolo 20
;
b)
una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;
c)
i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione;
d)
i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all'
articolo 19, comma 1
.
2.
All'atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:
a)
ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b)
intervengono nelle fasi del procedimento referendario;
c)
esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al
comma 5
, i delegati possono agire disgiuntamente.
3.
Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.
4.
Un Dirigente regionale designato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato svolge la funzione di responsabile del procedimento.
5.
Il responsabile del procedimento di cui al
comma 4
redige verbale della presentazione della richiesta di referendum, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al
comma 2
, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.
6.
Il responsabile del procedimento di cui al
comma 4
, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente della Commissione di garanzia statutaria.
Art. 18
Quesito referendario
1.
Il quesito referendario, che si intende sottoporre a referendum abrogativo, consiste nella formula: "volete che sia abrogato/a ..." seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sul quale è richiesto il referendum.
2.
Il quesito referendario per l'abrogazione parziale di una legge o di un regolamento indica, oltre agli elementi di cui al
comma 1
, anche il numero dell'articolo o degli articoli sui quali è richiesto il referendum.
3.
Il quesito referendario per l'abrogazione parziale di uno o più articoli di legge o di regolamento, indica, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2, anche il comma e il testo letterale delle disposizioni delle quali è richiesta l'abrogazione.
4.
Il quesito referendario contiene la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al
comma 1
.
5.
Il quesito referendario è formulato in termini semplici e chiari. Possono costituire oggetto della stessa richiesta di referendum anche disposizioni contenute in diversi atti legislativi o regolamentari, nel rispetto dei criteri di omogeneità e coerenza.
Art. 19
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
1.
Le firme per la richiesta di referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del
comma 2
. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'
articolo 18
.
2.
Entro venti giorni dal deposito del verbale di cui al
comma 5 dell'articolo 17
, il responsabile del procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 17
:
a)
procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b)
dà notizia dell'avvenuta vidimazione ai delegati di cui al
comma 2 dell'articolo 17
, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.
3.
Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.
Art. 20
Raccolta e autenticazione delle firme
1.
La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul foglio vidimato di cui all'
articolo 19
. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.
2.
Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.
3.
Si applicano per ciò che riguarda la raccolta delle firme, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla richiesta di referendum, le disposizioni di cui all'
articolo 9
.
Art. 21
Esame di regolarità della richiesta di referendum
1.
Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate, a pena di nullità, entro i centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.
2.
Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 1
, a pena di decadenza, almeno uno dei delegati di cui al
comma 2 dell'articolo 17
deposita presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 6 dell'articolo 9
. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.
3.
Il responsabile del procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 17
redige processo verbale in cui dà atto dell'avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:
a)
al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al
comma 1
e depositate;
b)
alla regolarità delle autenticazioni delle firme;
c)
alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;
d)
alla assenza di firme doppie.
4.
Entro quaranta giorni dal deposito di cui al
comma 2
il responsabile del procedimento verifica:
a)
se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono pari a quelle di diecimila elettori, calcolato ai sensi dell'
articolo 15
;
b)
se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell'
articolo 15
, risultano raccolte entro il termine di cui al
comma 1
;
c)
se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell'
articolo 15
, sono autenticate secondo quanto disposto dall'
articolo 9
;
d)
se le firme di almeno diecimila elettori, calcolato ai sensi dell'
articolo 15
, sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 6 dell'articolo 9
.
5.
Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:
a)
prive delle indicazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 9
, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b)
autenticate oltre il termine di cui al
comma 1
;
c)
non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al
comma 6 dell'articolo 9
.
6.
Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione di garanzia statutaria ed è comunicato ai delegati di cui al
comma 2 dell'articolo 17
.
Art. 22
Acquisizione del parere sull'ammissibilità del referendum
1.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale di cui al
comma 6 dell'articolo 21
, la Commissione di garanzia statutaria esprime il proprio parere sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo in base:
a)
al rispetto dei limiti di cui all'
articolo 16
;
b)
alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, per consentire la consapevole scelta degli elettori, nonché all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito, a norma dell'
articolo 18
.
2.
Il Presidente della Commissione di garanzia statutaria comunica ai delegati di cui al
comma 2 dell'articolo 17
, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della riunione per la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il quesito referendario e possono produrre relazioni e documenti del cui esame la Commissione dà conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della regione può presentare alla Commissione le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.
3.
La Commissione di garanzia statutaria verifica, altresì, se successivamente alla presentazione della richiesta di referendum di cui all'
articolo 17
:
a)
è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, della legge o del regolamento regionale oggetto del referendum;
b)
l'abrogazione, totale o parziale, di cui alla
lettera a)
è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
4.
In caso di abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione esprime parere motivato sull'improcedibilità del referendum.
5.
In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore possono essere comunque sottoposte a referendum e procede alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce, con le modalità di cui al
comma 2
, il parere e le osservazioni dei delegati.
6.
In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al
comma 2
, il parere e le osservazioni dei delegati.
7.
Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al
comma 5
rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al
comma 6
modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione esprime parere motivato sull'improcedibilità del referendum.
8.
Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al
comma 5
rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al
comma 6
non modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione esprime parere sulla procedibilità del referendum e modifica, per quanto necessario, il quesito referendario.
9.
Il Presidente della Commissione comunica, entro cinque giorni dall'adozione, i pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai delegati di cui al
comma 2, dell'articolo 17
.
Art. 23
Ammissibilità del referendum abrogativo
1.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dei pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 dell'
articolo 22
, provvede con decreto motivato sull'ammissibilità del referendum.
2.
Il decreto di cui al
comma 1
, entro dieci giorni dall'adozione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 24
Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali
1.
La richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali di cui all'
articolo 15
contiene l'indicazione del Consiglio provinciale o comunale proponenti, della data delle rispettive deliberazioni e dei nomi dei delegati di cui al
comma 2 dell'articolo 17
. La richiesta è sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia delle deliberazioni di cui al
comma 2
, sottoscritte dal Presidente del Consiglio provinciale o dal Sindaco di ciascun Consiglio comunale.
2.
Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall'
articolo 18
, sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai Presidenti delle province o dai Sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'inoltro alla Commissione di garanzia statutaria.
3.
La Commissione di garanzia statutaria esprime parere sull'ammissibilità del quesito referendario, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al
comma 1
.
Sezione II
Indizione, svolgimento del referendum abrogativo e proclamazione dei risultati
Art. 25
Indizione del referendum
1.
I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l'indizione dei referendum con riferimento alla valutazione di ammissibilità intervenuta entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.
2.
Il decreto di cui al
comma 1
indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
3.
Il decreto di cui al
comma 1
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato al Presidente della Corte d'appello di Perugia ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione.
4.
Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti, che riportano integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum.
5.
Se nel corso dell'anno sono indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può indire, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, i referendum regionali per la stessa data di svolgimento dei referendum nazionali, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal
comma 1
. In tal caso restano valide, per quanto possibile, le operazioni già effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum.
Art. 26
Concentrazione di istanze referendarie
1.
Con il decreto di cui al
comma 1 dell'articolo 25
, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.
2.
Con il parere di cui al
comma 1
, la Commissione di garanzia statutaria indica le correzioni eventualmente necessarie od opportune da apportare al testo delle istanze da concentrare per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.
3.
Il parere di cui ai
comma 1
è espresso entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.
Art. 27
Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale
1.
Quando le consultazioni sui referendum abrogativi regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo) e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente articolo.
2.
Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum abrogativi regionali sono effettuate al termine delle operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.
3.
Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.
Art. 28
Sospensione del referendum
1.
Le operazioni e le attività regolate dalla presente Sezione, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:
a)
nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;
b)
in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
c)
all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento di elezioni
[ ... ]
[8]
amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell?insieme dei Comuni della Regione[9]
.
2.
La sospensione di cui al
comma 1
non opera nel caso del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello
statuto regionale
.
3.
Il Presidente della Regione, con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, rinvia i referendum abrogativi già indetti alla prima tornata utile ad una domenica compresa in uno dei periodi di cui al
comma 1 dell'articolo 25
.
Art. 29
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum
1.
Se prima della data di svolgimento del referendum interviene l'abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, il Presidente della Giunta regionale dichiara con decreto che il referendum non ha più luogo.
2.
In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dichiara, con decreto, se la consultazione referendaria ha ugualmente luogo con riferimento alle disposizioni rimaste in vigore, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3.
In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione di garanzia statutaria, dichiara, con decreto, se la consultazione ha ugualmente luogo e quali sono le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, se la nuova normativa non modifica i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
4.
Qualora nei casi di cui ai commi 2 e 3 il referendum ha comunque luogo, con il parere di cui ai commi 2 e 3, la Commissione di garanzia statutaria prospetta, se necessario, la eventuale riformulazione del quesito referendario.
5.
La Commissione di garanzia statutaria esprime i pareri di cui ai commi 2 e 3 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.
6.
I decreti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 30
Disciplina della votazione
[ 1. ]
[10]
1.
Salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter dell?articolo 2, hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
[11]
2.
La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3.
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolati secondo quanto previsto dalle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto
normale) e 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto
ordinario).
Art. 31
Ufficio centrale circoscrizionale e regionale - Ufficio elettorale di sezione
1.
Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
. A tal fine il Presidente della Regione promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.
2.
In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
Art. 32
Svolgimento del referendum
1.
Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e hanno le caratteristiche determinate dalla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla
legge n. 352/1970
e successive modifiche e integrazioni.
2.
Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'
articolo 18
letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si all'abrogazione", "No all'abrogazione".
3.
In caso di svolgimento contestuale di più referendum, all'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4.
L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 della domenica individuata dal decreto di indizione di cui all'
articolo 25
e terminano alle ore 22.00 della medesima domenica.
Art. 33
Operazioni di scrutinio
1.
Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione di cui all'
articolo 25
.
2.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale possono assistere, previa richiesta:
a)
un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;
b)
un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dai delegati di cui al
comma 2 dell'articolo 17
con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del
comma 6, dell'articolo 9
.
3.
I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del
comma 6, dell'articolo 9
, del Segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale o dell'Ufficio centrale regionale.
4.
In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione di cui all'
articolo 25
.
5.
Nel caso previsto dal
comma 4
, delle operazioni compiute dagli Uffici centrali circoscrizionali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati sono riportati distintamente per ciascun referendum.
Art. 34
Validità del referendum. Adempimenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale
1.
Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2.
Delle operazioni di cui al
comma 1
è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all'Ufficio centrale regionale.
3.
I delegati di cui al
comma 2 dell'articolo 17
possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
4.
L'Ufficio centrale regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari.
5.
La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso l'Ufficio centrale regionale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione, per la successiva proclamazione.
Art. 35
Proclamazione del risultato
1.
Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 6 dell'articolo 34
, con decreto pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, proclama l'esito del referendum.
2.
Se il risultato delle votazioni è favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione con il decreto di cui al
comma 1
dichiara altresì l'abrogazione della disposizione sottoposta a referendum, la quale ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
3.
Se il risultato del referendum è contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, con il decreto di cui al
comma 1
, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4.
La proposta di referendum respinta, ai sensi dell'
articolo 24 dello Statuto regionale
, non può essere ripresentata se non sono trascorsi cinque anni dalla data di svolgimento del referendum.
5.
Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.
Art. 36
Osservazioni e reclami
1.
L'Ufficio centrale regionale decide, nella pubblica adunanza di cui all'
articolo 34
, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.
Sezione III
Referendum consultivo ai sensi dell'
articolo 23, comma 1 dello Statuto
Art. 37
Oggetto del referendum consultivo
1.
Il Consiglio regionale, a norma dell'
articolo 23, comma 1, dello Statuto regionale
, delibera l'indizione del referendum consultivo a maggioranza assoluta dei componenti per conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità locali su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.
Art. 38
Limiti di ammissibilità
1.
Non sono sottoposti a referendum consultivo quesiti relativi ai temi per i quali non è ammesso referendum abrogativo, con l'eccezione delle questioni attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Non sono inoltre sottoponibili a referendum consultivo quesiti concernenti nomine e designazioni.
2.
Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso tema. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.
3.
Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum.
4.
Le questioni inerenti lo stesso tema già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum.
5.
L'iniziativa referendaria non può essere presentata e le operazioni relative a referendum già presentati restano sospese, nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.
Art. 39
Richiesta di referendum consultivo e ammissibilità
1.
La proposta di referendum consultivo può essere avanzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, o da un quinto dei Consiglieri regionali.
2.
La richiesta di referendum consultivo contiene:
a)
una relazione illustrativa che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b)
il quesito referendario, formulato a norma dell'
articolo 18
, in quanto compatibile.
3.
La richiesta di referendum consultivo è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale per il successivo invio alla Commissione di garanzia statutaria che, entro trenta giorni, esprime parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull'ammissibilità in base al rispetto dei requisiti di cui all'
articolo 38
, nonché alla sussistenza dell'interesse delle comunità regionale o locali interessate allo svolgimento del referendum.
4.
Il Consiglio regionale delibera sulla richiesta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della richiesta all'ordine del giorno. Trascorsi sei mesi dal deposito di cui al
comma 3
senza che il Consiglio regionale si sia espresso sulla richiesta di referendum consultivo diventa ammissibile una successiva richiesta di referendum abrogativo vertente sullo stesso tema.
5.
La deliberazione di cui al
comma 4
che ammette lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori nonché l'ambito territoriale entro il quale è indetto il referendum.
6.
Il procedimento di esame e di approvazione degli atti vertenti sullo stesso tema cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione al Consiglio regionale della proposta di referendum.
Art. 40
Indizione del referendum consultivo
1.
La deliberazione consiliare di cui al
comma 4 dell'articolo 39
che ammette lo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta regionale.
2.
Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1
, indice con decreto il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione.
Art. 41
Procedimento
1.
Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
Sezione II
del presente Capo per lo svolgimento del referendum abrogativo in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
2.
Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
3.
Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3 bis.
L?ipotesi di sospensione di cui alla lettera c), comma 1, dell?articolo 28 non si applica nel caso di referendum consultivo ai sensi dell?articolo 23, comma 1 dello Statuto.
[12]
Art. 42
Esito del referendum ed efficacia
1.
L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione alla proposta redatta dalla Commissione consiliare competente.
Sezione IV
Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell'
articolo 133, comma 2, della Costituzione
e dell'
articolo 23, comma 4 dello Statuto
Art. 43
Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni
1.
Ai sensi dell'
articolo 23, comma 4 dello Statuto
, l'istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di due o più comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dalla presente sezione.
2.
Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri regionali, previa acquisizione del parere di cui al
comma 1 dell'articolo 45
. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.
3.
L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.
4.
La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
5.
Al referendum consultivo partecipano:
a)
nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
b)
nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
c)
nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;
d)
nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.
Art. 44
Limiti
1.
I mutamenti delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni.
2.
Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producono l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.
3.
Non si svolge il referendum consultivo di cui all'
articolo 43
:
a)
per le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d'accordo le condizioni;
b)
per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i Consigli comunali.
Art. 45
Ammissibilità
1.
La proposta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali di indizione del referendum consultivo è trasmessa alla Commissione di garanzia statutaria che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere sull'ammissibilità entro trenta giorni dalla data di ricezione valutando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 43 e 44.
Art. 46
(1)
Indizione
1.
In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al
comma 2 dell'articolo 43
, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica
[ ... ]
[13]
ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto di indizione del referendum[14]
.
2.
Il decreto di cui al
comma 1
è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, è notificato al Presidente della Corte d'appello di Perugia ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della regione interessati alla consultazione.
3.
Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.
Art. 47
Rinvio
1.
Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.
2.
Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.
[16]
Art. 48
1.
La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se
[ ... ]
[17]
la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi[18]
.
2.
Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3.
Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L'esito negativo non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'
articolo 35 dello Statuto
.
Sezione V
Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello
Statuto regionale
Art. 49
Oggetto e Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum
1.
La presente Sezione disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulla approvazione o modifica dello
Statuto della Regione Umbria
.
2.
Il testo della legge di approvazione o di modifica dello
Statuto
è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione da parte del Consiglio, adottata ai sensi dell'
articolo 123, secondo comma, della Costituzione
.
3.
Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l'intestazione: «Testo di legge di approvazione (o di modifica) statutaria deliberato a norma dell'
articolo 123, secondo comma della Costituzione
».
4.
Dopo il testo della legge è inserito l'avvertimento che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della regione o un numero di Consiglieri pari a un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare ai sensi dell'
articolo 123, terzo comma, della Costituzione
e della presente legge.
5.
Con l'avvertimento di cui al
comma 4
è specificato il numero degli elettori, calcolato sulla base delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, e dei consiglieri regionali che possono richiedere il referendum.
6.
In allegato alla pubblicazione è pubblicato il fac-simile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per la richiesta di referendum di cui all'
articolo 52
e per la raccolta delle firme di cui all'
articolo 55
.
Art. 50
Questione di legittimità costituzionale
1.
Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'
articolo 123, secondo comma, della Costituzione
, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e comunicazione agli eventuali promotori del referendum di cui agli articoli 54 e 58.
2.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al
comma 1
, il termine di tre mesi di cui al
comma 4, dell'articolo 49
è sospeso e, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3.
Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui al
comma 4, dell'articolo 49
, riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.
4.
Nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della sentenza perdono efficacia.
Art. 51
Promulgazione in caso di scadenza dei termini
1.
Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione ai sensi del
comma 3, dell'articolo 49
senza che il Governo abbia promosso ricorso di legittimità costituzionale, ovvero sia stata avanzata richiesta di referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica dello
statuto
e ordina che venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2.
La promulgazione avviene con la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell'
articolo 123, secondo comma della Costituzione
; il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte Costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge»: (testo della legge).
Art. 52
Richiesta di referendum
1.
La richiesta di referendum della legge di approvazione o di modifica dello
Statuto
deve contenere l'indicazione del testo della legge che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nel quale è stata pubblicata.
2.
Il quesito da sottoporre a referendum è espresso nella seguente formula: «Approvate il testo della legge regionale concernente: ...(titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ...(data) e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ...(numero) del ...(data)'».
Art. 53
Responsabile del procedimento
1.
Il Segretario generale del Consiglio regionale è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale previsti dalla presente legge non espressamente attribuiti ad altri soggetti.
2.
Il Segretario generale può assegnare ad altro dirigente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
Art. 54
Iniziativa popolare
1.
Ai fini dell'esercizio dell'iniziativa referendaria da parte degli elettori, almeno tre di essi, in qualità di promotori, si presentano muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale di cui rilascia copia, unitamente ai moduli di cui all'
articolo 55, comma 1
.
2.
Copia del verbale è inviata entro quarantotto ore al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, che ne cura la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Art. 55
Raccolta delle firme
1.
Le firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum devono essere raccolte su moduli forniti e vidimati dal Consiglio regionale.
2.
Accanto alla firma l'elettore sottoscrittore indica per esteso il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.
3.
Le firme apposte dagli elettori sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'
articolo 14 della legge n. 53/1990
e successive modificazioni. L'iscrizione nelle liste elettorali è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.
4.
Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere, dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà, indicando a margine i motivi dell'impedimento.
Art. 56
Deposito delle firme
1.
Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge ai sensi del
comma 4, dell'articolo 49
, i promotori depositano presso la Segreteria generale del Consiglio regionale la richiesta referendaria corredata dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui all'
articolo 55
e dai certificati di cui al
comma 3, dell'articolo 55
. Il responsabile del procedimento ne dà atto, mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. Copia del verbale è consegnata ai promotori.
2.
Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata.
3.
Il responsabile del procedimento redige processo verbale anche sottoscritto dai promotori attestante il risultato delle verifiche effettuate. Il verbale è trasmesso ai promotori, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.
Art. 57
Indizione del referendum
1.
Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale del responsabile del procedimento attestante la regolarità della richiesta referendaria procede, con proprio decreto, alla indizione del referendum, fissandone la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto medesimo. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2.
Qualora il verbale del responsabile del procedimento attesti la non regolarità della richiesta referendaria, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con la seguente formula: «La richiesta di referendum di iniziativa popolare avente ad oggetto la legge regionale di approvazione (o di modifica) dello
Statuto regionale
non è stata ritenuta regolare».
Art. 58
Richiesta di referendum ad iniziativa dei Consiglieri regionali
1.
La richiesta di referendum da parte dei Consiglieri regionali, formulata ai sensi dell'
articolo 52
, è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio ed è presentata alla Segreteria generale del Consiglio regionale.
2.
Il responsabile del procedimento redige processo verbale dell'avvenuto deposito, procedendo all'autentica delle firme dei richiedenti ed attestando che trattasi di Consiglieri regionali in carica.
3.
I Consiglieri che sottoscrivono la richiesta di referendum devono indicare all'atto del deposito uno o più incaricati a rappresentarli nelle successive fasi della procedura referendaria.
Art. 59
Svolgimento del referendum
1.
Per lo svolgimento del referendum si applicano, nei limiti in cui rilevano, le disposizioni contenute nella
Sezione II
, del presente Capo.
2.
In ogni caso, le operazioni e le attività relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati sono sospese solamente nei casi di svolgimento di elezioni regionali, politiche nazionali ed europee.
3.
Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello di cui all'allegato A della presente legge.
4.
Le schede contengono il quesito così come formulato nella richiesta di referendum in conformità all'
articolo 52
, cui seguono le due risposte proposte alla scelta dell'elettore «SI» - «NO».
5.
L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, a pena di nullità.
6.
La scheda è nulla qualora presenti segni di riconoscimento ovvero non consenta di risalire alla volontà dell'elettore.
7.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno medesimo.
8.
Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del referendum.
9.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
Art. 60
Proclamazione dei risultati - promulgazione o decadenza
1.
Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «SI» la legge di approvazione o di modifica statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e la legge statutaria non approvata dal referendum decade.
2.
Nel caso in cui le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio centrale per il referendum, promulga la legge di approvazione o di modifica statutaria adottando la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ..... ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge»: (testo della legge). In calce viene adottata la seguente formula: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Umbria».