Art. 1
(Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
)
)
1.
All'
articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
è aggiunto il seguente comma:
"
2/bis. L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
"
2.
La
lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
, è soppressa.
3.
L'
articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
, è abrogato.
4.
L'
articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
, è abrogato.
5.
L'
articolo 11 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
è sostituito dal seguente:
"
Art. 11
(Contabilità)
1. L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l'attività contrattuale.
2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
e contemporaneamente al Consiglio regionale.
"
6.
L'
articolo 14 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 14
(Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto)
1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.
2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale.
"
7.
L'
articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
, è abrogato.
8.
L'
articolo 16 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
, è abrogato.