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Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36


LEGGE REGIONALE n.36 del 27 Dicembre 2001

Date di vigenza

31/01/2002 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Dicembre 2001 ,n. 36
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 16/01/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 ) )

1. All' articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è aggiunto il seguente comma:
 
" 2/bis. L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. "

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 , è soppressa.

3. L' articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 , è abrogato.

4. L' articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 , è abrogato.

5. L' articolo 11 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 11
 
(Contabilità)
 
1. L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l'attività contrattuale.
 
2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al Consiglio regionale. "

6. L' articolo 14 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 14
 
(Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto)
 
1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.
 
2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale. "

7. L' articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 , è abrogato.

8. L' articolo 16 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 , è abrogato.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 dicembre 2001

Lorenzetti