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Legge regionale 20 agosto 2001, n. 22


Legge regionale n.,n. del 20 agosto 2001

Date di vigenza

13/09/2001 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 20 agosto 2001 ,n. 22
Attribuzione ai Comuni ed alla Sviluppumbria di beni immobili regionali
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 29/08/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1

Attribuzione di beni ai Comuni

1. Gli impianti, le attrezzature ed i servizi di interesse comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi, realizzati o completati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 , del patrimonio disponibile della Regione dell'Umbria, sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio i beni stessi hanno sede.

2. Il trasferimento della proprietà, previsto dal comma 1 , avviene con le modalità stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell' art. 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 , in quanto compatibili.

3. La gestione degli impianti delle attrezzature e dei servizi di cui al comma 1 , può essere affidata dai Comuni ai produttori agricoli utilizzatori, singoli o associati, su istanza degli stessi ed in base ad apposita convenzione che pone a carico dei produttori le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 2

Utilizzazione di beni ex E.S.A.U.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Sviluppumbria S.p.A. apposita convenzione per l'utilizzazione delle strutture e degli immobili del disciolto E.S.A.U., siti in Comune di Preci, loc. Case Cordella e Valle Cascia, a fronte di progetti di gestione e sviluppo, approvati dalla Giunta regionale, che ne prevedano la valorizzazione produttiva.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 agosto 2001

Il Vicepresidente Monelli