ARTICOLO 1
Attribuzione di beni ai Comuni
1.
Gli impianti, le attrezzature ed i servizi di interesse comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi, realizzati o completati ai sensi della
legge regionale 11 aprile 1985, n. 18
, del patrimonio disponibile della Regione dell'Umbria, sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio i beni stessi hanno sede.
2.
Il trasferimento della proprietà, previsto dal
comma 1
, avviene con le modalità stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'
art. 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34
, in quanto compatibili.
3.
La gestione degli impianti delle attrezzature e dei servizi di cui al
comma 1
, può essere affidata dai Comuni ai produttori agricoli utilizzatori, singoli o associati, su istanza degli stessi ed in base ad apposita convenzione che pone a carico dei produttori le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ARTICOLO 2
Utilizzazione di beni ex E.S.A.U.
1.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Sviluppumbria S.p.A. apposita convenzione per l'utilizzazione delle strutture e degli immobili del disciolto E.S.A.U., siti in Comune di Preci, loc. Case Cordella e Valle Cascia, a fronte di progetti di gestione e sviluppo, approvati dalla Giunta regionale, che ne prevedano la valorizzazione produttiva.