Art. 1
Modificazione dell'art. 18.
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:
"
1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.
".